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Ordinanza — n. 30695/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for lack of standing due to personal filing violation of procedural code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30695/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appellant's appeal inadmissible because the defendant filed the petition personally, violating the procedural code's requirement for legal representation. The appellant argued this restriction infringed on constitutional defense rights and the validity of the conviction. The court rejected this claim, ruling that the specific procedural defect rendered the appeal untimely and without standing.

Regesto Legislator

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Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.: An appeal filed personally by the accused is inadmissible due to lack of standing, as the law mandates representation to ensure proper defense.

Parole chiave

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lack of standing personal filing procedural code defense rights inadmissible appeal diritto a un difensore motivazione inadeguata delle censure costituzionali eccesso di legittima difesa

Disposizioni normative citate

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Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Il ricorso può essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5- bis, cod.
Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.
, trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile per difetto di legittimazione del ricorrente il quale ha proposto il ricorso personalmente, in violazione dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen. come modificato.
Art. 616 c.p.p.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Corte Cost. 13 giugno 2000 n. 186
616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000 n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende
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Testo completo

eguente ordinanza Sul ricorso proposto da: ALI IAS, alias ALI LAS, alias ALI ELIAS, CUI 053ZDST, nato in Algeria il 10/10/1991 avverso la sentenza resa dalla Corte di appello di Torino il 7 Febbraio 2023 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO 1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza resa dal GIP del Tribunale di Torino il 19 Aprile 2022 che ha dichiarato l'imputato responsabile del reato di rapina aggravata e, riconosciute le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti, lo ha condannato alla pena ritenuta di giustizia.

2. Contro detta sentenza ha proposto ricorso l'imputato personalmente, deducendo vizio della motivazione in ordine alla responsabilità dell'imputato e la illegittimità costituzionale dell'articolo 613 codice di rito, laddove esclude la legittimazione dell'imputato a proporre personalmente il ricorso, così restringendo le facoltà di difesa dell'imputato.

3. Il ricorso può essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5- bis, cod. proc. pen. , trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile per difetto di legittimazione del ricorrente il quale ha proposto il ricorso personalmente, in violazione dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen. come modificato. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000 n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla cassa delle ammende Roma 8 GIUGNO 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente Maria Borsellino DEPOSITATO IN CANCELLARIA SECONDA SEZIONE PENALE IL 1 4 LUG. 2023