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Ordinanza — n. 30694/2023 — snpen Generato dall'IA

Court corrects Supreme Court's omission of civil party costs via material error correction under Art. 130 Code of Criminal Procedure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30694/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation ordered a correction to a previous judgment that had omitted the award of costs to the civil party. The defense argued that the omission was a material error caused by a clerical oversight, noting that cost conclusions had been properly submitted. The court agreed, ruling that such an omission constitutes a material error requiring correction to prevent unjust harm to the party.

Regesto Legislator

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Art. 130 c.p.p.; When the Court of Cassation omits an accessory, obligatory, and consequential ruling due to a clerical oversight, causing unjust harm that cannot be remedied otherwise, the factual error must be treated as a material error and corrected.

Parole chiave

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material error correction omission of costs civil party expenses clerical oversight Art. 130 c.p.p. judgment amendment unjust harm condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 130 c.p.p.
(Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto emendabile, con il procedimento di cui all'art. 130 cod.
art. 130 cod. proc. pen
(Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto emendabile, con il procedimento di cui all'art. 130 cod. proc. pen., l'omessa statuizione sulle spese sostenute dalla parte civile in sede di legittimità).

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, Ordinanza n. 36037 del 14/07/2022
(Sez. 5, Ordinanza n. 36037 del 14/07/2022 Cc.
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Testo completo

la seguente ordinanza Sul ricorso proposto da: RANIERI ANNA parte civile nel procedimento a carico di ELIA PASQUALE nato ad Aprigliano il 28 gennaio 1939 avverso la sentenza resa da questa Corte Suprema di Cassazione il 5 ottobre 2022 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO 1.Con la sentenza n. 11945/2023 resa il 5 ottobre 2022 nei confronti di Elia Pasquale la Corte di Cassazione ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso proposto da Elia Pasquale condannandolo al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende. 2.Con istanza depositata il 7 ottobre 2022 il difensore della parte civile avv. Pasquale Carolei, ha chiesto la correzione del dispositivo della sentenza, integrandolo con la statuizione di condanna dell'imputato al pagamento delle spese e competenze legali in favore della costituita parte civile, rilevando che il 20 giugno 2022 le conclusioni scritte e la relativa nota spese erano state inviate e consegnate via pec alla Corte, trattandosi di procedimento a trattazione scritta.

L'istanza di correzione è fondata e merita accoglimento Giova ricordare che in tema di correzione di errori materiali, ove la Corte di cassazione sia incorsa in una svista che abbia determinato l'omissione di una statuizione accessoria, obbligatoria e conseguenziale alle decisioni principali adottate, agevolmente determinabile sulla base delle stesse, con nocumento ingiusto e non altrimenti emendabile per una delle parti, l'errore di fatto non può che essere considerato alla stregua di un errore materiale e deve essere corretto. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto emendabile, con il procedimento di cui all'art. 130 cod. proc. pen., l'omessa statuizione sulle spese sostenute dalla parte civile in sede di legittimità). (Sez. 5, Ordinanza n. 36037 del 14/07/2022 Cc. (dep. 23/09/2022 ) Rv. 283772 - 01) E' stato inoltre precisato che ove la Corte di cassazione sia incorsa in una svista che abbia determinato l'omissione di una statuizione accessoria, obbligatoria e conseguenziale alle decisioni principali adottate, agevolmente determinabile sulla base delle stesse, con nocumento ingiusto e non altrimenti emendabile per una delle parti, l'errore di fatto non può che essere considerato alla stregua di un errore materiale e deve essere corretto. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto emendabile, con il procedimento di cui all'art. 130 cod. proc. pen., l'omessa statuizione sulle spese sostenute dalla parte civile in sede di legittimità). (Sez. 5, Ordinanza n. 36037 del 14/07/2022 Cc. (dep. 23/09/2022 ) Rv. 283772 - 01).

Poiché il dispositivo della sentenza suindicata per mero errore materiale ha omesso di pronunziare la condanna del ricorrente, dovuta in ragione della sua soccombenza, alla rifusione in favore della parte civile delle spese relative alla sua partecipazione al giudizio. Va pertanto disposta la correzione dell'errore materiale intervenuto nel dispositivo della sentenza resa da questa Corte il 5 ottobre 2022, integrandolo con la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese processuali sostenute nel grado dalla parte civile costituita che si ritiene congruo liquidare nella misura di euro 3015,00 oltre agli accessori di legge.

P.Q.M.

Dispone la correzione dell'errore materiale contenuto nel dispositivo della sentenza n. 11945/2023 resa il 5 ottobre 2022 nei confronti di Elia Pasquale, nel senso che dopo la parola "ammende" sia inserito il seguente periodo "Condanna altresì il ricorrente alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Ranieri Anna che liquida in euro 3015,00 oltre accessori di legge." Manda alla Cancelleria per le annotazioni. Roma 8 giugno 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente /7 Maria Daniel orsellino ( Elisa ?t Rosi ,-. ( „ )G2../ì, DEPOSITATO IN CANCELL