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Ordinanza — n. 30689/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeals dismissed for inadmissibility due to waiver of objections via plea agreement ratification.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30689/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeals filed by two defendants inadmissible. The appellants argued the lower court's sentence lacked motivation, but this objection was precluded because they had previously entered into a plea agreement that was subsequently ratified. The court ruled that by ratifying the agreement, the defendants waived the right to raise any further grievances, including those regarding the lack of motivation, in the subsequent appeal.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis c.p.p.: Ratification of a plea agreement constitutes a waiver of all objections, including those concerning the lack of motivation or the qualification of the crime, which are thus precluded from being raised in the cassation appeal.

Parole chiave

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plea agreement ratification waiver of objections lack of motivation cassation inadmissibility preclusion of grievances criminal procedure waiver sentencing motivation motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis cod. proc. pen.
Con sentenza ex art. 599-bis cod.
Art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.
1002/21 in data 28/04/2022 della Corte di appello di Bari, terza sezione penale; visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; preso atto che il procedimento viene trattato nelle forme del rito de plano ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
art. 599-bis cod. proc. pen
Con sentenza ex art. 599-bis cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 43721 del 15/01/2007
che, se da un lato, ha determinato la ratifica dell'accordo in ordine ai punti concordati, dall'altra, ha comportato la rinuncia a dedurre e far valere anche nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza (cfr., ex multis, Sez. 1, n. 43721 del 15/01/2007, Grillo, Rv.
Sez. 6, n. 1754 del 30/11/2005
238688; Sez. 6, n. 1754 del 30/11/2005, dep.
Sez. 2, n. 3593 del 03/12/2000
233393; Sez. 2, n. 3593 del 03/12/2000, dep.
Sez. 3, n. 50750 del 15/06/2016
249269), quand'anche relativa a questioni rilevabili di ufficio, di carattere processuale o di merito, quale la qualificazione giuridica del fatto reato (cfr., Sez. 3, n. 50750 del 15/06/2016, Dantese, Rv.
Sez. 2, n. 11761 del 30/01/2014
Sez. 2, n. 11761 del 30/01/2014, Khribech, Rv.
Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019
e i pretesi vizi attinenti alla motivazione o alla determinazione della pena (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti rispettivamente da 1. Dazzeo Alessandro, nato a Cerignola il 18/11/1991 e da 2. Gallo Pio Vincenzo Simone, nato a Cerignola il 07/05/2000 entrambi rappresentati ed assistiti dall'avv. Giuseppe Gerardo Bizzarri, di fiducia avverso la sentenza n. 1002/21 in data 28/04/2022 della Corte di appello di Bari, terza sezione penale; visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; preso atto che il procedimento viene trattato nelle forme del rito de plano ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza ex art. 599-bis cod. proc. pen. in data 28/04/2022, la Corte di appello di Bari, in riforma della pronuncia resa in primo grado dal Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Foggia in data 10/11/2020, nei confronti di Alessandro Dazzeo e di Pio Vincenzo Simone Gallo, su concorde richiesta delle parti, rideterminava la pena nei confronti dei sunnominati, in relazione al reato di tentato riciclaggio in concorso, nella misura di anni uno, mesi otto di reclusione ed euro 4.000 di multa al primo e di anni uno di reclusione ed euro 2.400 di multa al secondo, con conferma nel resto della sentenza di primo grado.

2. Avverso la predetta sentenza, nell'interesse di Alessandro Dazzeo e di Pio Vincenzo Simone Gallo, con unico atto, sono stati proposti distinti ricorsi per cassazione. Lamentano i ricorrenti l'assenza di motivazione della sentenza impugnata.

3. Entrambi i ricorsi sono inammissibili.

4. La comune censura proposta risulta preclusa a fronte dell'intervenuto accordo tra le parti ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. che, se da un lato, ha determinato la ratifica dell'accordo in ordine ai punti concordati, dall'altra, ha comportato la rinuncia a dedurre e far valere anche nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza (cfr., ex multis, Sez. 1, n. 43721 del 15/01/2007, Grillo, Rv. 238688; Sez. 6, n. 1754 del 30/11/2005, dep. 2006, Moliterno, Rv. 233393; Sez. 2, n. 3593 del 03/12/2000, dep. 2001, Izzo, Rv. 249269), quand'anche relativa a questioni rilevabili di ufficio, di carattere processuale o di merito, quale la qualificazione giuridica del fatto reato (cfr., Sez. 3, n. 50750 del 15/06/2016, Dantese, Rv. 268385;

Sez. 2, n. 11761 del 30/01/2014, Khribech, Rv. 259825), la mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art.129 cod. proc. pen. e i pretesi vizi attinenti alla motivazione o alla determinazione della pena (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102), la cui inammissibilità è rilevabile senza formalità di procedura ai sensi dell'art. 610, comma 5 -bis cod. proc. pen.

5. Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso