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Ordinanza — n. 30688/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation Court orders correction of civil costs award in criminal appeal dismissal case via material error procedure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30688/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court ordered a correction to a previous judgment that omitted the defendant's civil costs claim. The defense argued the lower court failed to award defense expenses after dismissing the civil appeal, while the civil party opposed the liquidation. The Court ruled that the omission was a correctable material error requiring the addition of the specific cost amount.

Regesto Legislator

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Art. 130 cod. proc. pen.; Art. 592, comma 4 cod. proc. pen.; Art. 91 cod. proc. civ.: When a civil party's request for defense costs is omitted in a criminal appeal judgment, the court must correct this material error to award the costs based on the principle of causal liability.

Parole chiave

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material error correction civil costs in criminal appeal omission of defense expenses causal liability principle procedural correction order correzione di errore materiale procedura di liquidazione dei conti rettifica del valore

Disposizioni normative citate

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Art. 130 cod. proc. pen.
Tanto premesso, ribadita preliminarmente l'ammissibilità della procedura di correzione ex art. 130 cod. proc. pen. (cfr., Sez.
Art. 592, comma 4 cod. proc. pen.
a) ai sensi dell'art. 592, comma 4, cod.
Art. 91 cod. proc. civ.
pen., ma, più in generale, l'art. 91 cod. proc. civ. che viene in causa trattandosi di un giudizio di impugnazione il quale, pur se ispirato da finalità anche di ordine penale, è stato comunque promosso ad iniziativa di una parte privata, rimasta soccombente nei confronti di un'altra (si citano in proposito, Sez.
DM n. 55/2014 e s.m.i.
La difesa di Massimo Zoccolan ha presentato istanza di correzione dell'errore materiale innanzi rilevato ed ha chiesto la liquidazione degli onorari, nella misura dei parametri professionali medi, oltre spese generali, CPA ed IVA, previsti per il grado processuale de quo dal DM n. 55/2014 e s.m.i.
art. 642 cod. pen
911/19 emessa in data 17 novembre 2021 dalla Corte d'appello di Trieste, con la quale Massimo Zoccolan, imputato del reato di cui all'art. 642 cod.
art. 91 cod. proc. civ
pen., ma, più in generale, l'art. 91 cod. proc. civ.
art. 130 cod. proc. pen
Tanto premesso, ribadita preliminarmente l'ammissibilità della procedura di correzione ex art. 130 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 29274 del 12/05/2010, Rinaldi
che viene in causa trattandosi di un giudizio di impugnazione il quale, pur se ispirato da finalità anche di ordine penale, è stato comunque promosso ad iniziativa di una parte privata, rimasta soccombente nei confronti di un'altra (si citano in proposito, Sez. 6, n. 29274 del 12/05/2010, Rinaldi, Rv.
Sez. 6, n. 20369 del 12/05/2009, Rienzi
248256; Sez. 6, n. 20369 del 12/05/2009, Rienzi, Rv.
Sez. 6, n. 8668 del 05/02/2014, Ambrogiani
(cfr., Sez. 6, n. 8668 del 05/02/2014, Ambrogiani, Rv.
Sez. 4, n. 23529 del 08/03/2016, Silvestri
258812; Sez. 4, n. 23529 del 08/03/2016, Silvestri, Rv.
Sez. 5, n. 16614 del 12/01/2017, C.
266968; Sez. 5, n. 16614 del 12/01/2017, C., Rv.
Sez. 5, n. 30743 del 26/03/2019, Loconsole
274635 - 02; Sez. 5, n. 30743 del 26/03/2019, Loconsole, Rv.
Sez. 1, n. 11175 del 22/01/2021, Capobianco
277152 - 02; Sez. 1, n. 11175 del 22/01/2021, Capobianco, Rv.
Sez. 5, n. 54641 del 27/09/2018, Giacopuzzi
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Testo completo

a seguente ORDINANZA Sull'istanza presentata nell'interesse di Zoccolan Massimo, nato a Latisana il 18/11/1976 rappresentato ed assistito dall'avv. Gregorio Cavalla, di fiducia nel procedimento in cui è parte civile AXA Assicurazioni s.p.a., in persona del legale rappresentante pro-tempore rappresentata ed assistita dall'avv. Aloma Piazza avverso la sentenza n. 12190/23 in data 10/03/2023 della Suprema Corte di Cassazione, seconda sezione penale; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che non è stata richiesta dalle parti la discussione orale ai sensi degli artt. 611, comma 1-bis cod. proc. pen., 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato da ultimo in forza dell'art. 5-duodecíes del d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199; rilevato che, conseguentemente, il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020, convertito nella L. 18/12/2020, n. 176, prorogato da ultimo in forza dell'art. 5-duodecies del d.l. 162/2022, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199; preso atto della ritualità delle notifiche degli avvisi; udita la relazione del Consigliere Andrea Pellegrino; letta la memoria con la quale il Sostituto Procuratore generale, Luigi Orsi, ha concluso chiedendo di disporsi la correzione come da richiesta; letta la memoria della parte civile, Axa Assicurazioni s.p.a., avv.

Aloma Piazza, che si è opposta all'accoglimento della richiesta liquidatoria e, in subordine, ha chiesto la liquidazione di somme nei minimi tabellari.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Risulta agli atti che con sentenza n. 12190 in data 10 marzo 2023, depositata il 23 marzo 2023, questa Sezione ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione, proposto dalla parte civile Axa Assicurazioni s.p.a., avverso la sentenza n. 911/19 emessa in data 17 novembre 2021 dalla Corte d'appello di Trieste, con la quale Massimo Zoccolan, imputato del reato di cui all'art. 642 cod. pen., veniva assolto con revoca nei suoi confronti delle statuizioni, con conseguenziale condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

2. La Corte ha invece omesso di decidere sulla domanda avanzata dall'avv. Gregorio Cavalla, difensore di Massimo Zoccolan, nella memoria 22 febbraio 2023 di condanna della stessa parte civile al pagamento delle spese di difesa sostenute dall'imputato.

3. La difesa di Massimo Zoccolan ha presentato istanza di correzione dell'errore materiale innanzi rilevato ed ha chiesto la liquidazione degli onorari, nella misura dei parametri professionali medi, oltre spese generali, CPA ed IVA, previsti per il grado processuale de quo dal DM n. 55/2014 e s.m.i.

4. Osserva il Collegio che:

a) ai sensi dell'art. 592, comma 4, cod. proc. pen. "nei giudizi di impugnazione per i soli interessi civili la parte privata soccombente è condannata alle spese" e che l'art. 541, comma 2, stesso codice, stabilisce che, qualora sia rigettata la domanda di risarcimento del danno proposta dalla parte civile, il giudice, se ne è fatta richiesta, condanna la parte civile alla rifusione delle spese processuali sostenute dall' imputato;

b) le norme relative alla condanna alle spese nei vari gradi giudizio codificano il principio della soccombenza il quale investe la posizione dei soggetti, individuati e individuabili nell'ordinamento come parti processuali in senso stretto: imputato, responsabile civile, parte civile (Sez. 4, n. 9591 del 05/03/1991, Monastra, Rv. 188208; Sez. 2, n. 8230 del 18/04/1996, Sicco, Rv. 205616);

c) le sezioni unite (sent. n. 7945 del 2008, Boccia) hanno osservato come il sistema delineato dagli artt. 576, comma 2, 542 e 427, commi 1 e 3, cod. proc. pen., stabilisce che il querelante è condannato alla rifusione delle spese e al risarcimento del danno in favore dell'imputato assolto che ne abbia fatto domanda, in quanto nei reati perseguibili a querela, è solo costui a dare causa al processo penale: sicché è giusto (se è ravvisabile una colpa a suo carico) che gli vengano accollate le spese sopportate dallo Stato nei casi in cui l'esercizio della giurisdizione si rivela inutile; così come è giusto (sempre se ricorra una sua colpa, più o meno grave) che egli debba rimborsare all'imputato le spese processuali e i danni da questi sopportati per fronteggiare le conseguenze della querela;

d) in tema di gravame, anche agli effetti penali, l'inammissibilità del ricorso avverso la sentenza di non luogo a procedere, proposto dalla persona offesa costituita parte civile, comporta la condanna di quest'ultima a rifondere all'imputato, che ne abbia fatto richiesta, le spese sostenute nel giudizio di legittimità: detta statuizione, ancorché non prevista espressamente dal codice di rito penale, deve essere adottata in base al principio generale di causalità e di soccombenza, di cui sono espressione non solo gli artt. 541 comma 2 e 592, comma 4, cod. proc. pen., ma, più in generale, l'art. 91 cod. proc. civ. che viene in causa trattandosi di un giudizio di impugnazione il quale, pur se ispirato da finalità anche di ordine penale, è stato comunque promosso ad iniziativa di una parte privata, rimasta soccombente nei confronti di un'altra (si citano in proposito, Sez. 6, n. 29274 del 12/05/2010, Rinaldi, Rv. 248256; Sez. 6, n. 20369 del 12/05/2009, Rienzi, Rv. 243677);

e) pertanto, nel caso di specie (ricorso proposto ai soli effetti civili e dichiarato inammissibile), la parte civile doveva essere condannata alla rifusione delle spese di difesa sostenute dall'imputato, omissione rimediabile attraverso la procedura di correzione di errore materiale.

5. Tanto premesso, ribadita preliminarmente l'ammissibilità della procedura di correzione ex art. 130 cod. proc. pen. (cfr., Sez. 6, n. 8668 del 05/02/2014, Ambrogiani, Rv. 258812; Sez. 4, n. 23529 del 08/03/2016, Silvestri, Rv. 266968; Sez. 5, n. 16614 del 12/01/2017, C., Rv. 269675; Sez. 6, n. 54641 del 27/09/2018, Giacopuzzi, Rv. 274635 - 02; Sez. 5, n. 30743 del 26/03/2019, Loconsole, Rv. 277152 - 02; Sez. 1, n. 11175 del 22/01/2021, Capobianco, Rv. 280901), ritiene la Corte che, come correttamente argomentato dal ricorrente, nella specie, si sia realizzata un'omissione, non produttiva di nullità ed emendabile con il ricorso alla norma citata dell'art. 130 cod. proc. pen., da parte del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, attraverso una correzione che non comporta una modificazione essenziale dell'atto.

L'entità della liquidazione, per tale titolo, va pertanto fissata in C 3.686 oltre accessori di legge 6. Da qui l'ordine di correzione del dispositivo della sentenza 10 marzo 2023 di questa sezione n. 12190/2023, ricorrente Axa Assicurazioni s.p.a., nel senso che dopo la parola, "ammende", siano aggiunte le parole «nonché della somma di euro 3.015 oltre accessori di legge in favore di Zoccolan Massimo». Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 130 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dispone correggersi il dispositivo della sentenza n. 12190/2023 pronunciata dalla seconda sezione penale della Corte di Cassazione, nella parte in cui, dopo la parola "ammende" siano aggiunte le parole «nonché della somma di euro 3.015 oltre accessori di legge in favore di Zoccolan Massimo». Manda alla cancelleria per gli adem