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Ordinanza — n. 30687/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses cassation appeals against plea bargain sentences for lack of interest and legal error.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30687/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeals filed by two defendants against a plea bargain sentence inadmissible. The defendants argued for legal violations regarding the qualification of facts and the omission of non-prosecution benefits, but the court found no merit in these claims. Consequently, the appeals were rejected de plano because the lower court had already verified and rejected the conditions for non-prosecution, and the applied penalty was legally sound.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: In plea bargain proceedings, appeals challenging the judge's negative assessment of non-prosecution conditions are inadmissible if the lower court explicitly verified and excluded such conditions, and appeals based on legal qualification errors are inadmissible unless the error is manifest.

Parole chiave

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plea bargain appeals non-prosecution conditions manifest legal error lack of interest to appeal inadmissible cassation motivi di cassazione allegazioni contraddittorie di persecuzione revisione della sentenza penale

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. introdotto con la legge 23 giugno 2017, n.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
4104/22 in data 23/02/2023 del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Verona; visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; preso atto che il procedimento viene trattato nelle forme del rito de plano ex art. 610, comma 5-bis cod.
Art. 129, cod. proc. pen.
Avverso la predetta sentenza, Guerrab Jalal e Taalabi Hamza hanno proposto ricorso per cassazione per lamentare: -il solo Guerrab, violazione di legge in merito all'erronea qualificazione giuridica del fatto e conseguente violazione dell'art. 129 cod.
Art. 125, cod. proc. pen.
-entrambi, violazione di legge in merito all'illegalità della pena irrogata -entrambi, carenza di motivazione ex art. 125 cod.
Art. 175, cod. pen.
-entrambi, omessa concessione del beneficio di cui all'art. 175 cod.
D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313
e), d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313 (Sez.
art. 444 cod. proc. pen
Con sentenza in data 23/02/2023, il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Verona, su richiesta degli imputati e con il consenso del pubblico ministero, ex art. 444 cod.
art. 129 cod. proc. pen
Avverso la predetta sentenza, Guerrab Jalal e Taalabi Hamza hanno proposto ricorso per cassazione per lamentare: -il solo Guerrab, violazione di legge in merito all'erronea qualificazione giuridica del fatto e conseguente violazione dell'art. 129 cod. proc. pen.
art. 125 cod. proc. pen
-entrambi, violazione di legge in merito all'illegalità della pena irrogata -entrambi, carenza di motivazione ex art. 125 cod. proc. pen.
art. 175 cod. pen
-entrambi, omessa concessione del beneficio di cui all'art. 175 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu
(Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv.
Sez. U, n. 10372 del 27/09/1995, Serafino
Sez. 1, n. 4688 del 10/01/2007, Brendolin
202270; Sez. 1, n. 4688 del 10/01/2007, Brendolin, Rv.
Sez. 4, n. 13749 del 23/02/2022, Gamal Eid
Sez. 7, n. 14123 del 09/02/2018, Barillaro
313 (Sez. 7, n. 14123 del 09/02/2018, Barillaro, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti, con unico atto, da 1. Guerrab Jalal, nato in Marocco il 14/05/2002 2. Taalabi Hamza, nato in Marocco il 04/05/2001 entrambi rappresentati ed assistiti dall'avv. Giampaolo Cazzola, di fiducia avverso la sentenza n. 4104/22 in data 23/02/2023 del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Verona; visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; preso atto che il procedimento viene trattato nelle forme del rito de plano ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza in data 23/02/2023, il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Verona, su richiesta degli imputati e con il consenso del pubblico ministero, ex art. 444 cod. proc. pen., applicava rispettivamente: -a Guerrab Jalal, la pena di anni uno, mesi otto di reclusione ed euro 1.200 di multa, in relazione ai reati di resistenza a pubblico ufficiale (capo A), ricettazione (capo B), tentata estorsione (capo C) e false attestazioni di generalità (capo D); -a Taalabi Hamza, la pena di anni uno, mesi sette, giorni dieci di reclusione ed euro 1.200 di multa, in relazione ai sopraindicati capi A), B) e C).

2. Avverso la predetta sentenza, Guerrab Jalal e Taalabi Hamza hanno proposto ricorso per cassazione per lamentare: -il solo Guerrab, violazione di legge in merito all'erronea qualificazione giuridica del fatto e conseguente violazione dell'art. 129 cod. proc. pen. -entrambi, violazione di legge in merito all'illegalità della pena irrogata -entrambi, carenza di motivazione ex art. 125 cod. proc. pen. -entrambi, omessa concessione del beneficio di cui all'art. 175 cod. pen.

3. Entrambi i ricorsi sono inammissibili.

4. Ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. introdotto con la legge 23 giugno 2017, n. 103, è inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza di patteggiamento, con il quale si deduca l'omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.; in tal caso, la Corte di cassazione provvede a dichiarare l'inammissibilità con ordinanza "de plano" ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014). Costituisce principio costantemente affermato dalla Suprema Corte, in tema di patteggiamento, che il giudizio negativo circa la ricorrenza di una delle ipotesi di cui al citato art. 129 cod. proc. pen. deve essere accompagnato da una specifica motivazione soltanto nel caso in cui dagli atti o dalle deduzioni delle parti emergano concreti elementi circa la possibile applicazione di cause di non punibilità, dovendo, invece, ritenersi sufficiente, in caso contrario, una motivazione consistente nell'enunciazione - anche implicita - che è stata compiuta la verifica richiesta dalla legge e che non ricorrono le condizioni per la pronuncia di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (cfr., Sez.

U, n. 10372 del 27/09/1995, Serafino, Rv. 202270; Sez. 1, n. 4688 del 10/01/2007, Brendolin, Rv. 236622). Nel caso di specie, la sentenza impugnata si è attenuta correttamente al suddetto principio escludendo espressamente la sussistenza di una delle cause di cui all'art. 129 cod. proc. pen. In ogni caso, si afferma in giurisprudenza che, in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, sicché è inammissibile l'impugnazione che denunci, in modo aspecifico e non autosufficiente, una violazione di legge non immediatamente evincibile dal tenore dei capi di imputazione e dalla motivazione della sentenza (Sez. 4, n. 13749 del 23/02/2022, Gamal Eid, Rv. 283023) Va rilevato infine come, la medesima giurisprudenza di legittimità, riconosca che, in tema di patteggiamento, è inammissibile, per difetto di interesse a impugnare, il ricorso contro la sentenza che non prevede espressamente il beneficio della non menzione della condanna cui sia stata condizionata la richiesta, atteso che, in caso di applicazione della pena, detto beneficio discende direttamente dagli artt. 24, comma 1, lett.

e) e 25, comma 1, lett. e), d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313 (Sez. 7, n. 14123 del 09/02/2018, Barillaro, Rv. 272481) e che la pena applicata ad entrambi gli imputati risulta pienamente legale.

5. Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell