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Ordinanza — n. 30680/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to waived grounds and lack of legal error in sentencing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30680/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible because the grounds relied upon were either waived during the appellate stage or did not constitute a violation of law. The appellant, representing a third party, challenged a sentence reduction granted via a settlement agreement, arguing a failure to pronounce judgment under Article 129 of the Code of Criminal Procedure. The court ruled that such appeals are only permissible regarding the formation of the party's will or the prosecutor's consent, excluding complaints about waived reasons or sentencing determinations not affecting the legality of the sanction.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis cod. proc. pen.; Art. 129 cod. proc. pen.: In appeals based on a settlement agreement, cassation is admissible only for defects in the party's will, prosecutor's consent, or divergent judicial pronouncement, while complaints regarding waived reasons, Article 129 non-valuation, or sentencing determinations outside statutory limits are inadmissible.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility appellate settlement agreement waived grounds of appeal Article 129 criminal procedure sentencing reduction legality concordato stragiudiziale ammortamento del prestito condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis cod. proc. pen.
Con sentenza ex art. 599-bis cod.
Art. 129 cod. proc. pen.
Avverso la predetta sentenza, nell'interesse di Salvatore Del Prete, è stato proposto ricorso per cassazione per lamentare violazione di legge per mancata pronuncia di sentenza ex art. 129 cod. proc. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
art. 599-bis cod. proc. pen
Con sentenza ex art. 599-bis cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen
Avverso la predetta sentenza, nell'interesse di Salvatore Del Prete, è stato proposto ricorso per cassazione per lamentare violazione di legge per mancata pronuncia di sentenza ex art. 129 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 944 del 23/01/2019
e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (Sez. 1, n. 944 del 23/01/2019, dep.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Di Stasio Giovanni, nato a Napoli il 18/11/1982 rappresentato ed assistito dall'avv. Mauro Dezio, di fiducia avverso la sentenza n. 7550/22 in data 13/02/2023 della Corte di appello di Napoli, prima sezione penale; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che il procedimento viene trattato nelle forme del rito de plano ex art. 610, comma 5 -bis cod. proc. pen.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza ex art. 599-bis cod. proc. pen. in data 13/02/2023, la Corte di appello di Napoli, preso atto del concordato intervenuto tra le parti con rinuncia agli altri motivi di appello, riduceva la pena nei confronti di Giovanni Di Stasio nella misura di anni due, mesi dieci di reclusione ed euro 1.400 di multa in relazione ai reati di rapina pluriaggravata, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali.

2. Avverso la predetta sentenza, nell'interesse di Salvatore Del Prete, è stato proposto ricorso per cassazione per lamentare violazione di legge per mancata pronuncia di sentenza ex art. 129 cod. proc. pen.

3. Il ricorso è manifestamente infondato. In tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (Sez. 1, n. 944 del 23/01/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170 — 01).

4. Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma