Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to failure to sign by a registered defense attorney.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Vincenzo Borriello inadmissible without formalities. The appellant attempted to submit the appeal personally with a separate power of attorney, arguing this satisfied procedural requirements. The court ruled that under the amended Criminal Procedure Code, such appeals must be signed exclusively by a defense attorney registered in the special register of the Court of Cassation, rendering the personal signature and delegation ineffective. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine to the Fine Fund.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 571, Art. 613 c.p.p.; A cassation appeal must be signed by a defense attorney registered in the special register of the Court of Cassation, and a personal signature accompanied by a delegation to the clerk does not cure the defect of inadmissibility.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto nell'interesse di BORRIELLO VINCENZO nato a TORRE DEL GRECO il 13/05/2002 avverso la sentenza del 03/02/2023 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI; a seguito di procedura de plano
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con sentenza in data 3 febbraio 2023, il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Napoli ha applicato a Vincenzo Borriello, in ordine ai delitti di cui agli artt. 416, 81-110-494-615ter-640-ter cod. pen. a lui ascritti, la pena di due anni e sei mesi di reclusione ed euro 1.200 di multa, su concorde richiesta delle parti.
2. Il suddetto imputato ha proposto ricorso per cassazione - sottoscritto dalla parte personalmente, con delega al deposito rilasciata al difensore su atto separato - deducendo due motivi di ricorso, con cui lamenta l'illegalità della pena e il vizio di motivazione.
3. Il ricorso è inammissibile, poiché non può essere proposto dalla parte personalmente ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione; resta peraltro irrilevante, per la natura personale dell'atto impugnatorio, la delega al difensore al deposito dell'atto, la quale non attribuisce al difensore la titolarità dell'atto stesso (cfr. Sez. 3, n. 11126 del 25/01/2021, Marrazzo, Rv. 281475).
4. Si deve dunque dichiarare l'inammissibilità del ricorso senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. Il ricorrente deve essere pertanto condannato, ex art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente, valutati i profili di colpa emergenti dall'impugnazione (Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186), nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Cos