Italian Court dismisses appeal against reduced sentence in plea bargain due to waived penalty calculation grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ruling that the appellant's claims regarding penalty calculation were waived. The appellant sought to challenge a reduced sentence following a plea agreement, arguing the court ignored previous sentencing guidelines. The court held that grievances concerning the specific calculation of the penalty, absent a violation of the statutory range, fall outside the scope of admissible cassation grounds when parties have renounced such arguments.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 599-bis c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: In appeals based on plea agreements, grievances regarding the specific determination of the penalty are inadmissible unless they demonstrate a violation of the statutory sentencing limits or the law itself.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
e ORDINANZA sul ricorso proposto da Del Prete Salvatore, nato a Napoli il 08/09/1977 rappresentato ed assistito dall'avv. Maurizio Capasso, di fiducia avverso la sentenza n. 754/22 in data 22/09/2022 della Corte di appello di Napoli, quinta sezione penale; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che il procedimento viene trattato nelle forme del rito de plano ex art. 610, comma 5 -bis cod. proc. pen.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con sentenza ex art. 599-bis cod. proc. pen. in data 22/09/2022, la Corte di appello di Napoli, preso atto del concordato intervenuto tra le parti con rinuncia agli altri motivi di appello, riduceva la pena nei confronti di Salvatore Del Prete nella misura di anni sei, mesi dieci di reclusione ed euro 2.800 di multa in relazione al reato di rapina aggravata in concorso.
2. Avverso la predetta sentenza, nell'interesse di Salvatore Del Prete, è stato proposto ricorso per cassazione per lamentare violazione di legge per mancata esplicazione delle modalità di calcolo della pena e per aver ignorato il primo motivo di gravame proposto dal precedente difensore (riconoscimento del minimo della pena in continuazione con la sentenza della Corte di appello di Napoli n. 1813/2013).
3. Il ricorso è manifestamente infondato. In tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (Sez. 1, n. 944 del 23/01/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170 — 01).
4. Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 06/