Italian Court dismisses appeal against sentencing agreement due to generic lack of reasoning complaint.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the complaint regarding the lack of reasoning was entirely generic and failed to address specific legal grounds. The appellant challenged the appellate court's application of a negotiated sentence for the crime of receiving stolen goods, arguing the court omitted necessary qualification and sentencing comparisons. The court ruled that under the relevant procedural code, appeals against such agreements are only admissible if they concern the parties' will, prosecutor consent, or divergences from the agreement, excluding general defects in factual or sentencing reasoning.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 599-bis c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: Appeals against sentencing agreements are inadmissible if based on generic complaints regarding the reasoning of the judgment, as only specific defects concerning the parties' will, prosecutor consent, or deviations from the agreement are permissible grounds for cassation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PERRUCCI GIANLUCA nato a Cerignola il 10/10/1994 avverso la sentenza del 16/09/2022 della Corte di appello di Bari udita la relazione svolta dal Consigliere Emanuele CERSOSIMO;
RITENUTO IN FATTO
e
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Gianluca PERRUCCI, a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza pronunciata in data 16 settembre 2022 con la quale la Corte di Appello di Bari ha applicato, su concorde richiesta delle parti, la pena di anni 2 di reclusione ed euro 800,00 di multa in relazione al reato di ricettazione.
2. Il ricorrente lamenta, con l'unico motivo di impugnazione, la mancanza o manifesta illogicità della motivazione. La Corte territoriale avrebbe omesso di motivare in ordine alla qualificazione giuridica del fatto, all'applicazione e comparazione delle circostanze ed alla determinazione del trattamento sanzionatorio.
3. Il ricorso è inammissibile perché del tutto generico e proposto per motivi diversi da quelli consentiti dalla legge. Questa Corte di Cassazione ha avuto più volte modo di rilevare che la modifica legislativa introdotta con la legge n. 103/2017 non ha previsto per il ( concordato in appello alcuna ipotesi di censure ricorribili per cassazione stabilendo per esso la declaratoria di inammissibilità de plano.Ciò implica che il ricorso avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. è ammissibile solo se vengano dedotti motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice rispetto a quanto concordato, mentre sono inammissibili le doglianze relative a vizi attinenti ad elementi fattuali, circostanziali ed alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta (vedi Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, Rv. 278170).
Nel cd. patteggiamento della pena in appello le parti esercitano il potere dispositivo loro riconosciuto dalla legge, dando vita a un negozio processuale liberamente stipulato che, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato - salva l'ipotesi di illegalità della pena concordata - da chi lo ha promosso o vi ha aderito, mediante proposizione di apposito motivo di ricorso per cassazione (Sez. U, n. 5466 del 28/01/2004, Rv. 226715; Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020, Rv. 279504 - 01).
4. Va, peraltro, evidenziato che i motivi di ricorso sono assolutamente generici in ordine all'eccepito vizio di motivazione; il ricorrente si è limitato alla mera declinazione di mininnali affermazioni generiche senza alcun confronto con le argomentazioni addotte dai giudici di appello. La Corte territoriale, nell'applicare la pena concordata, si è adeguata all'accordo intervenuto tra le parti, escludendo, con percorso argomentativo coerente con le risultanze processuali, che ricorressero i presupposti di cui all'art.129 cod. proc. pen. e ritenendo, con motivazione ineccepibile in punto di logica, la congruità del trattamento sanzionatorio dalle stesse parti proposto.
5. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 31 maggio 2023 Il Coanu i