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Ordinanza — n. 30676/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against sentencing agreement due to lack of specific statutory grounds for cassation review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30676/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant failed to cite specific statutory grounds permitted for review under Italian criminal procedure law. The appellant argued that the appellate court erred in applying the sentencing agreement, but the law restricts cassation challenges to the formation of consent, prosecutor approval, or divergent content rather than factual errors or penalty determination. Consequently, the court rejected the generic complaints and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: Appeals against sentencing agreements in the second instance are inadmissible unless they concern the formation of consent, prosecutor approval, or divergent content, excluding challenges to factual elements or penalty determination.

Parole chiave

Generato dall'IA
sentencing agreement appellate procedure cassation inadmissibility penalty determination criminal procedure law gravi addebiti penali cittadini afghani accuse di abuso

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 599-bis c.p.p.
Ciò implica che il ricorso avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod.
Art. 616 c.p.p.
All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.
Art. 129 c.p.p.
La Corte territoriale si è adeguata all'accordo intervenuto tra le parti, escludendo, con percorso argomentativo coerente con le risultanze processuali, che ricorressero i presupposti di cui all'art. 129 cod.
Art. 133 cod. pen.
Il ricorrente lamenta, con l'unico motivo di impugnazione, l'inosservanza o erronea applicazione dell'art. 133 cod.
art. 133 cod. pen
Il ricorrente lamenta, con l'unico motivo di impugnazione, l'inosservanza o erronea applicazione dell'art. 133 cod. pen.
art. 599-bis cod. proc. pen
Ciò implica che il ricorso avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen
La Corte territoriale si è adeguata all'accordo intervenuto tra le parti, escludendo, con percorso argomentativo coerente con le risultanze processuali, che ricorressero i presupposti di cui all'art. 129 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019
Sez. U, n. 5466 del 28/01/2004
Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020
226715; Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020, Rv.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ABIDI AHMED nato il 20/02/2001 in Libia avverso la sentenza del 30/11/2022 della Corte di Appello di Milano udita la relazione svolta dal Consigliere Emanuele CERSOSIMO; RITENUTO IN FATI-0 e

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Ahmed ABIDI, a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza pronunciata in data 30 novembre 2022 con la quale la Corte di Appello di Milano ha applicato, su concorde richiesta delle parti, la pena di anni 2, mesi 2, giorni 20 di reclusione ed euro 500,00 di multa in relazione al reato di rapina.

2. Il ricorrente lamenta, con l'unico motivo di impugnazione, l'inosservanza o erronea applicazione dell'art. 133 cod. pen. La Corte territoriale avrebbe omesso di verificare la corretta determinazione della proposta di concordato con conseguente violazione di legge in considerazione della mancata individuazione della pena base.

3. Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi diversi da quelli consentiti dalla legge. Questa Corte di Cassazione ha avuto più volte modo di rilevare che la modifica legislativa introdotta con la legge n. 103/2017 non ha previsto per il concordato in appello alcuna ipotesi di censure ricorribili per cassazione stabilendo per esso la declaratoria di inammissibilità de plano. Ciò implica che il ricorso avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. è ammissibile solo se vengano dedotti motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice rispetto a quanto concordato, mentre sono inammissibili le doglianze relative a vizi attinenti ad elementi fattuali, circostanziali ed alla determinazione della pena che, come nel caso di specie, non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta (vedi Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, Rv. 278170).

Nel cd. patteggiamento della pena in appello le parti esercitano il potere dispositivo loro riconosciuto dalla legge, dando vita a un negozio processuale liberamente stipulato che, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato - salva l'ipotesi di illegalità della pena concordata - da chi lo ha promosso o vi ha aderito, mediante proposizione di apposito motivo di ricorso per cassazione (Sez. U, n. 5466 del 28/01/2004, Rv. 226715; Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020, Rv. 279504 - 01).

4. Va, peraltro, evidenziato che i motivi di ricorso sono assolutamente generici in ordine all'asserita violazione di legge nella determinazione del trattamento sanzionatorio; il ricorrente si è limitato alla mera declinazione di affermazioni generiche ed apodittiche senza alcun confronto con le argomentazioni addotte dai giudici di appello. La Corte territoriale si è adeguata all'accordo intervenuto tra le parti, escludendo, con percorso argomentativo coerente con le risultanze processuali, che ricorressero i presupposti di cui all'art. 129 cod. proc. pen. e ritenendo, con motivazione ineccepibile in punto di logica, la congruità del trattamento sanzionatorio dalle stesse parti proposto ed indicando, diversamente da quanto erroneamente affermato nel ricorso, le modalità di determinazione della pena in modo dettagliato e corretto (vedi pag. 5 della sentenza impugnata).

5. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 30 m