Italian Supreme Court dismisses extraordinary appeal due to lack of special power of attorney and improper target of review.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the extraordinary appeal inadmissible for failing to present a special power of attorney and for targeting the wrong judicial decision. The appellant argued that his lawyer's identity caused procedural nullity, but the court found no evidence of a missing mandate and noted the appeal incorrectly challenged a non-appealable ruling. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 625-bis c.p.p.; Art. 625-ter c.p.p.: An extraordinary appeal is inadmissible if the appellant lacks a special power of attorney or if the appeal targets a decision that has already become final or is not subject to review.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
to la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: Misciali Luigi, nato a Nardò il 21/06/1980, avverso la sentenza del 10/11/2022 della Corte di cassazione; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere Giuseppe Sgadari; sentito il Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Cuomo, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; sentito il difensore, Avv. Antonio Palumbo, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso:
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile la richiesta di restituzione nel termine (meglio qualificata come ricorso straordinario) avanzata dal difensore del ricorrente, Avv. Antonio Palumbo, in s relazione alla sua .mancata citazione peni! giudizio di impugnazione davanti alla Corte di cassazione per l'udienza dell'i luglio 2022. La sentenza impugnata ha rilevato che, dal controllo degli atti, risultava che l'avviso di fissazione dell'udienza era stato regolarmente notificato via pec al difensore e che, pertanto, non si rilevava «nessuna omissione o vizio relativo alla notificazione degli atti introduttivi del giudizio, né l'istante ha dedotto o documentato l'eventuale erroneità della notificazione dell'avviso ad un difensore domiciliatario diverso da quello nominato».
2. Ricorre per cassazione Misciali Luigi, deducendo che il difensore del ricorrente che aveva ricevuto l'avviso di fissazione dell'udienza dell'i luglio 2022 era un omonimo del difensore di fiducia (del Foro di Milano anziché del Foro di Lecce) con conseguente nullità del giudizio di legittimità.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile per più ragioni. 1.Dal controllo degli atti non risulta che il difensore fosse munito di procura speciale necessaria per la proposizione del ricorso (Sez. U, n. 32744 del 27/11/2014, Zangari).
2. In ogni caso, il ricorrente impugna in questa sede, con il ricorso straordinario, non la sentenza della Corte di cassazione che aveva determinato il passaggio in giudicato della sentenza di condanna (e, pertanto, l'attribuzione al ricorrente della qualità di "condannato" alla quale fa espresso riferimento l'art. 625-bis cod. proc. pen. quale condizione legittimante il rimedio straordinario), bensì la sentenza di questa Corte, che deve ritenersi non impugnabile, con la quale era stata respinta l'istanza di restituzione nel termine per impugnare. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità. Deve, infine, essere rigettata, in assenza di presupposti giustificativi e di un sensibile apporto alla decisione, la richiesta di liquidazione delle spese della parte civile.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Rigetta la richiesta di liquidazione delle spese della parte civile.Così deliberato in Roma, udienza in. camera di consiglio de J 18.05.2023. Il Consigliere estensore Il Presidente /1 Giuseppe Sgadari 444>-(1 Geppino Rago 1 /14/1- DEPOSITATO IN CANCELLARIA SECONDA SEZIONE