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Ordinanza — n. 30670/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 30670/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30670/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MANGINI DONATO, nato a Castellana Grotte il 26/02/1990 avverso la sentenza del 07/12/2022 della Corte d'appello di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.

Regesto Legislator

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art. 610 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 30670/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso l'indicata sentenza della Corte d'appello di Bari, ha proposto personalmente ricorso per cassazione Donato Mangini, affidato a due motivi. 2.1. Con il primo motivo - relativo all'affermazione di responsabilità - il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., la nullità della sentenza impugnata per l'inosservanza dell'art. 111, sesto comma, Cost., e degli artt. 125, comma 3, e 129 cod. proc. pen., per avere la Corte d'appello di Bari «add[otto]al riguardo motivazione basata su mere apodittiche formule di stile». 2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett.

Parole chiave

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risarcimento per atto illecito difetto di sottoscrizione circonvenzione illecita cognizione del ricorso per cassazione censura formulata in modo carente calcolo del danno

Disposizioni normative citate

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art. 610 cod. proc. pen
1, comma 62, ha aggiunto all'art. 610 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MANGINI DONATO, nato a Castellana Grotte il 26/02/1990 avverso la sentenza del 07/12/2022 della Corte d'appello di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO 1. Con sentenza del 07/12/2022, la Corte d'appello di Bari Napoli confermava la sentenza del 28/04/2022 del G.u.p. del Tribunale di Bari, emessa in esito a giudizio abbreviato, di condanna di Donato Mangini alla pena di due anni e dieci mesi di reclusione ed € 1.000,00 di multa per i reati di rapina aggravata e di danneggiamento commessi ai danni di Aparecida Da Silva.

2. Avverso l'indicata sentenza della Corte d'appello di Bari, ha proposto personalmente ricorso per cassazione Donato Mangini, affidato a due motivi. 2.1. Con il primo motivo - relativo all'affermazione di responsabilità - il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., la nullità della sentenza impugnata per l'inosservanza dell'art. 111, sesto comma, Cost., e degli artt. 125, comma 3, e 129 cod. proc. pen., per avere la Corte d'appello di Bari «add[otto]al riguardo motivazione basata su mere apodittiche formule di stile». 2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett.

b) ed e), cod. proc. pen., la nullità della sentenza impugnata per l'inosservanza dell'art. 111, sesto comma, Cost., e degli artt. 125, comma 3, e 129 cod. proc. pen., e il difetto di motivazione della stessa sentenza, con riguardo al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 6), cod. pen., dell'avere, prima del giudizio, risarcito il danno.

3. Si deve preliminarmente rilevare che il ricorso è stato proposto personalmente dall'imputato, in violazione dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., a norma del quale l'atto di ricorso deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, essendo irrilevante, per la natura personale dell'atto di impugnazione, sia l'autenticazione, a opera di un legale, della sottoscrizione del ricorso, sia la sottoscrizione del difensore "per accettazione" del mandato difensivo e della delega al deposito dell'atto, la quale non attribuisce al difensore la titolarità dell'atto stesso (Sez. 3, n. 11126 del 25/01/2021, Marrazzo, Rv. 281475-01;

Sez. 6, n. 54681 del 03/12/2018, Zhair, Rv. 274636-01). Trattandosi di impugnazione proposta in difetto di legittimazione dopo l'entrata in vigore della novella di cui alla legge 23 giugno 2017, n. 103, il cui art. 1, comma 62, ha aggiunto all'art. 610 cod. proc. pen. il comma 5-bis, il ricorso deve essere trattato nelle forme de plano, ai sensi di quest'ultimo comma. Per la ragione sopra indicata, il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am