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Ordinanza — n. 30668/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for challenging sentencing balance rather than statutory limits under plea agreement rules.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30668/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it challenged the sentencing balance rather than the legality of the penalty itself. The appellant argued violations regarding the application of mitigating circumstances under the plea agreement procedure. The court ruled that once a plea agreement is ratified, appeals concerning the weighing of circumstances are inadmissible under specific procedural articles.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.: Once a plea agreement is ratified by the judge, appeals challenging the sentencing balance or mitigation application are inadmissible.

Parole chiave

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plea agreement ratification sentencing balance review inadmissible cassation appeal mitigating circumstances procedural admissibility commisurazione della pena per rapina concorso materiale di reati proporzionalità della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen.
Il ricorso è inammissibile in quanto proposto per motivi diversi da quelli consentiti ai sensi dell'art. 448, comma 2 bis cod.
Art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.
14870/22 in data 17/11/2022 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che il procedimento viene trattato nelle forme del rito de plano ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Art. 444 cod. proc. pen.
Con sentenza ex art. 444 cod.
Art. 62-bis cod. pen.
Avverso la predetta sentenza, nell'interesse di Leonardo Manca, è stato proposto ricorso per cassazione per lamentare violazione di legge in relazione al malgoverno che dei principi che presiedono alla corretta applicazione della norma di cui all'art. 62-bis cod. pen. in combinato disposto con l'art.
Art. 628, comma 3 cod. pen.
in combinato disposto con l'art. 628, comma 3, cod pen.
Art. 81 cod. pen.
per il capo 1) già considerate le circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza, anni quattro, mesi sei di reclusione ed euro 1.200 di multa, aumentata ex art. 81 cod. pen. per il capo 2) ad anni cinque, mesi tre di reclusione ed euro 2.100 di multa, diminuita come sopra ex art.
Art. 133 cod. pen.
il ricorso per cassazione che deduca motivi concernenti, non l'illegalità della pena, intesa come sanzione non prevista dall'ordinamento giuridico ovvero eccedente, per specie e quantità, il limite legale, ma profili commisurativi della stessa, discendenti dalla violazione dei parametri di cui all'art. 133 cod.
art. 444 cod. proc. pen
Con sentenza ex art. 444 cod. proc. pen.
art. 81 cod. pen
per il capo 1) già considerate le circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza, anni quattro, mesi sei di reclusione ed euro 1.200 di multa, aumentata ex art. 81 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 19757 del 16/04/2019, Bonfiglio, Rv. 276509
pen., ovvero attinenti al riconoscimento o al bilanciamento delle circostanze del reato o alla misura delle diminuzioni conseguenti alla loro applicazione (Sez. 5, n. 19757 del 16/04/2019, Bonfiglio, Rv. 276509): inammissibilità rilevabile senza formalità di procedura ai sensi dell'art.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Manca Leonardo, nato a Milano il 30/01/1983 rappresentato ed assistito dall'avv. Lamberto Rongo, di fiducia avverso la sentenza n. 14870/22 in data 17/11/2022 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che il procedimento viene trattato nelle forme del rito de plano ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. in data 17/11/2022, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano, su richiesta dell'imputato e con il consenso del pubblico ministero, applicava nei confronti di Leonardo Manca la complessiva pena di anni tre, mesi sei di reclusione ed euro 1.400 di multa, previo riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati di rapina pluriaggravata (capo 1) e detenzione a fine di spaccio di sostanza stupefacente (capo 2) nonché delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza rispetto alle contestate circostanze aggravanti. Pena finale, così determinata: p.b. per il capo 1) già considerate le circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza, anni quattro, mesi sei di reclusione ed euro 1.200 di multa, aumentata ex art. 81 cod. pen. per il capo 2) ad anni cinque, mesi tre di reclusione ed euro 2.100 di multa, diminuita come sopra ex art. 444 cod. proc. pen.

2. Avverso la predetta sentenza, nell'interesse di Leonardo Manca, è stato proposto ricorso per cassazione per lamentare violazione di legge in relazione al malgoverno che dei principi che presiedono alla corretta applicazione della norma di cui all'art. 62-bis cod. pen. in combinato disposto con l'art. 628, comma 3, cod pen.

3. Il ricorso è inammissibile in quanto proposto per motivi diversi da quelli consentiti ai sensi dell'art. 448, comma 2 bis cod. proc. pen. e, in ogni caso, è manifestamente infondato avendo il giudice già riconosciuto le circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza. In tema di patteggiamento, una volta che l'accordo tra le parti sia stato ratificato dal giudice con la sentenza di applicazione della pena, deve ritenersi inammissibile ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. il ricorso per cassazione che deduca motivi concernenti, non l'illegalità della pena, intesa come sanzione non prevista dall'ordinamento giuridico ovvero eccedente, per specie e quantità, il limite legale, ma profili commisurativi della stessa, discendenti dalla violazione dei parametri di cui all'art. 133 cod. pen., ovvero attinenti al riconoscimento o al bilanciamento delle circostanze del reato o alla misura delle diminuzioni conseguenti alla loro applicazione (Sez. 5, n. 19757 del 16/04/2019, Bonfiglio, Rv. 276509): inammissibilità rilevabile senza formalità di procedura ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.

4. Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec