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Ordinanza — n. 30667/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to waiver of appeal grounds regarding recidivism and agreed sentence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30667/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the applicant waived specific grounds for appeal by agreeing to a fixed sentence in the second instance. The defense argued that the lower court failed to address qualified recidivism, but the court held that such issues were precluded by the applicant's consent to the agreed penalty. Consequently, the appeal was rejected, and the applicant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis, comma 1; Art. 602, comma 1 bis, cod. proc. pen.; When parties agree on a sentence in the appeal, the applicant's waiver of non-agreed grounds creates a procedural preclusion that renders subsequent cassation appeals on those matters inadmissible.

Parole chiave

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procedural preclusion agreed sentence waiver of appeal qualified recidivism inadmissible appeal second instance penal procedure condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis, comma 1, cod. proc. pen.
La sentenza impugnata è stata emessa dalla Corte territoriale ai sensi dell'art. 599-bis, comma 1, 602, comma 1 bis, cod.
Art. 602, comma 1 bis, cod. proc. pen.
Art. 589, cod. proc. pen.
Art. 606, comma 1, lett. b ed e, cod. proc. pen.
La difesa lamenta violazione della legge penale e vizio di motivazione, per mancanza della stessa (art. 606, comma 1, lett. b ed e, cod. proc. pen.) nel testo della sentenza di appello,con riguardo alla recidiva qualificata/ non esclusa dalla Corte, cui il vizio era stato denunciato con il secondo motivo di gravame.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, ord. n. 29243, del 4/6/2018
pen., non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene per la rinuncia all'impugnazione (Sez. 5, ord. n. 29243, del 4/6/2018, Rv.
Sez. 5, sent. n. 15505, del 19/3/2018
Sez. 5, sent. n. 15505, del 19/3/2018, Rv.
Sez. 3, ord. n. 30190, del 8/3/2018
272853-01; Sez. 3, ord. n. 30190, del 8/3/2018, Rv.
Sez. 4, n. 53565 del 27/9/2017
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto nell'interesse di: GROSU MIHAIL, nato in Moldavia, in data 11/04/1975 avverso la sentenza del 28/09/2022 della CORTE di APPELLO di GENOVAudita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI. Ricorso trattato de plano 5-2668/2023 IN FATTO E IN DIRITTO 1. Il ricorso va dichiarato inammissibile per essere stato proposto fuori dei casi previsti dalla legge. 1.1. La difesa lamenta violazione della legge penale e vizio di motivazione, per mancanza della stessa (art. 606, comma 1, lett. b ed e, cod. proc. pen.) nel testo della sentenza di appello,con riguardo alla recidiva qualificata/ non esclusa dalla Corte, cui il vizio era stato denunciato con il secondo motivo di gravame.

La sentenza impugnata è stata emessa dalla Corte territoriale ai sensi dell'art. 599-bis, comma 1, 602, comma 1 bis, cod. proc. pen., introdotti dalla legge n. 103 del 23 giugno 2017. Dispone la norma che la Corte di appello provvede in camera di consiglio anche quando le parti, nelle forme previste dall'articolo 589 dello stesso codice, ne fanno richiesta, dichiarando di concordare sull'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, con rinuncia agli altri eventuali motivi. Se i motivi dei quali viene chiesto l'accoglimento comportano una nuova determinazione della pena, il Pubblico ministero, l'imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria indicano al giudice anche la pena sulla quale sono d'accordo.

In seguito alla reintroduzione del concordato in appello, dunque, deve ritenersi nuovamente applicabile il principio elaborato dalla giurisprudenza di legittimità nel vigore del similare istituto già previsto dell'art. 599, comma 4, cod. proc. pen. e successivamente abrogato dal decreto legge n. 92 del 2008 - secondo cui il giudice di appello, nell'accogliere la richiesta di pena concordata, a causa dell'effetto devolutivo, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi d'impugnazione, limita la sua cognizione ai motivi non rinunciati e a quelli sui quali non è stato raggiunto l'accordo tra le parti; determinando, invero, la rinuncia ai motivi ed il concordato sulla pena (nei limiti della legalità della stessa) una preclusione processuale che impedisce al giudice di prendere cognizione di quanto deve ritenersi non essergli devoluto (non solo in punto di affermazione di responsabilità).

Consegue che è inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte, oggi dagli artt. 599-bis e 602,comma 1 bis, cod. proc. pen., non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene per la rinuncia all'impugnazione (Sez. 5, ord. n. 29243, del 4/6/2018, Rv. 273194-01;

Sez. 5, sent. n. 15505, del 19/3/2018, Rv. 272853-01; Sez. 3, ord. n. 30190, del 8/3/2018, Rv. 273755-01; Sez. 4, n. 53565 del 27/09/2017, Ferro, Rv. 271258). 1.2. Nel caso in esame, la rinuncia ai motivi di appello concernenti la responsabilità penale ed il riconoscimento della recidiva (già oggetto di bilanciamento in primo grado),in uno all'accordo raggiunto con la parte pubblica sul quantum della sanzione "proposta", ha determinato una preclusione processuale, con la conseguente inammissibilità del ricorso per cassazione avente ad oggetto l'entità della pena concordata. / 5-2668/2023 2.

Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 20 aprile 2023.