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Ordinanza — n. 30665/2023 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible because the petitioner personally filed it without a registered defense attorney.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30665/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible de plano because it was personally filed by the petitioner without a registered defense attorney. The petitioner argued for personal submission, but the court noted that the appeal was filed after the 2017 law requiring legal representation for appeals. Consequently, the court ruled that the appeal must be signed by a qualified lawyer to be valid.

Regesto Legislator

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Art. 571 comma 1, e 613 comma 1, cod. proc. pen.; Art. 591 comma 1, lett. a), cod. proc. pen.: An appeal to the Court of Cassation filed personally by an accused after the entry into force of Law No. 103/2017 is inadmissible unless signed by a defense attorney registered in the special roll.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility personal filing of appeal defense attorney requirement Law 103/2017 provisions de plano procedure difetto di legittimazione del ministero pubblico diritto a un difensore difetto di sottoscrizione

Disposizioni normative citate

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Art. 571 comma 1, cod. proc. pen.
Art. 613 comma 1, cod. proc. pen.
Art. 591 comma 1, lett. a), cod. proc. pen.
Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett.
Art. 610 comma 5 bis, cod. proc. pen.
a), con procedura de plano, secondo il rito indicato dal comma 5 bis dell'art. 610 cod.
Law No. 103 of 2017
art. 610 cod. proc. pen
a), con procedura de plano, secondo il rito indicato dal comma 5 bis dell'art. 610 cod. proc. pen., giacché proposto da soggetto non legittimato.

Giurisprudenza citata

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Sez. U. 21/12/2017, Aiello
Sez. U. 21/12/2017, Aiello).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MIRRA SANDRO, nato in Svizzera il 20/11/1975 avverso la sentenza del 20/10/2021 della CORTE di APPELLO di LECCEudita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI; Ricorso trattato de plano 3-2203/2023 IN FATTO e IN DIRITTO 1. Il ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce, che ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale dello stesso capoluogo il 10 marzo 2016, è stato proposto personalmente dall'interessato, con nota manoscritta depositata presso l'ufficio matricola della Casa circondariale di detenzione e confermata da successiva nota, pure manoscritta, del 20 gennaio 2023. 1.1 Sia il provvedimento impugnato che il ricorso sono successivi al 3 agosto 2017, data di entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, con cui il legislatore ha inteso escludere la facoltà dell'imputato di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che esso deve essere - in ogni caso - sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione (artt. 571 comma 1, e 613 comma 1, cod. proc. pen.;

Sez. U. 21/12/2017, Aiello). Né alcun effetto sanante può spiegare la successiva nomina del difensore di fiducia, che non ha sottoscritto il ricorso, pervenuta in data 10 febbraio 2023. 1.2. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. a), con procedura de plano, secondo il rito indicato dal comma 5 bis dell'art. 610 cod. proc. pen., giacché proposto da soggetto non legittimato.

2. Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 20 aprile 2023.