Italian Court dismisses appeal on extortion as specific due to lack of correlation between arguments and facts.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Antonio Stabile's appeal inadmissible for failing to meet the requirement of specificity under Article 591 of the Code of Criminal Procedure. The appellant argued that his occasional presence at an extortion meeting did not constitute criminal complicity, but the court found his arguments ignored key evidence like victim identification and his role in transporting the victim. Consequently, the court ruled that the appeal lacked a direct correlation between the cited facts and the legal grounds, rendering it legally insufficient.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 591 comma 1 lett. c) c.p.p.; The appeal is inadmissible if it lacks specificity, meaning the grounds of the appeal must directly correlate with the facts and reasoning of the contested decision.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: STABILE ANTONIO nato il 02/11/1989 a NAPOLI avverso l'ordinanza del 06/12/2022 del TRIBUNALE DI NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO; letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale MARIAEMANUELA GUERRA, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1. Stabile Antonio, per il tramite del proprio difensore, impugna l'ordinanza in data 06/12/2022 del Tribunale di Napoli, che ha rigettato l'istanza di riesame avverso l'ordinanza in data 03/11/2022 con cui il G.i.p. del Tribunale di Napoli ha disposto la misura cautelare della custodia in carcere in relazione al reato di estorsione pluriaggravata, anche ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod.pen.. Deduce: 1.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione ai gravi indizi di colpevolezza.Secondo il ricorrente la presenza occasionale di Stabile all'incontro tra Vinciguerra e Fioretto non configura gli elementi richiesti in tema di concorso nel reato. A sostegno dell'assunto compendia le emergenze procedimentali e sottolinea come la condotta estorsiva fosse iniziata prima dell'intervento di Stabile, così che, trattandosi di condotta frazionata nel tempo, è richiesta una valutazione della condotta alla luce dello sviluppo complessivo della vicenda.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile perché aspecifico. 1.1. Il concorso di Stabile Antonio nella vicenda estorsiva è stato ritenuto dal Tribunale per una pluralità di elementi convergenti, quali le dichiarazioni delle persone offese e il riconoscimento fotografico da essi effettuato. In particolare, i giudici del riesame, dopo avere ricostruito tutte le fasi della vicenda estorsiva, hanno puntualizzato che la persona offesa ha riconosciuto Stabile Antonio nel soggetto che si era presentato presso l'azienda di Vinciguerra, insieme a Stabile Giovanni, a bordo di una FIAT Panda con vetri oscurati, per prelevarlo e condurlo al cospetto di Fioretto e Spada.
Lo stesso Stabile, inoltre, era stato riconosciuto nel soggetto che era presente ed era insieme a Stabile Giovanni e a Spada quando questi avanzavano la richiesta estorsiva. Tanto fa emergere come la condotta di Stabile sia andata ben oltre un mero e occasionale atteggiamento passivo, tale non potendosi considerare il prelievo e la conduzione della vittima al cospetto dell'autore principale della richiesta estorsiva e, in un diverso momento, la sua presenza al momento della richiesta estorsiva. Il ricorso omette di considerare la condotta addebitata allo Stabile nella sua interezza, obliterando quella parte relativa al prelievo e alla conduzione della vittima al cospetto di Spada e Fioretto, di cui non vi è traccia di alcun confronto nel ricorso.
Tale rilievo porta il vizio di aspecificità, che si configura non solo nel caso della indeterminatezza e genericità, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Rv. 268823; Sez. 2, Sentenza n. 11951 del 29/01/2014 Rv. 259425, Lavorato; Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473;
Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596).1.2. A ciò si aggiunga la manifesta infondatezza delle argomentazioni con cui si vuole negare la rilevanza penale della presenza dell'indagato al momento della richiesta estorsiva. A tale proposito è già stato chiarito che «concorre nel delitto di tentata estorsione aggravata, ai sensi dell'art. 7 D.L. n. 152 del 1991, colui che, pur rimanendo sempre silente, accompagni altri incaricati di formulare la richiesta di "pizzo", assista alla espressa richiesta e si allontani con l'autore della stessa, poiché tale condotta svolge un contributo materiale e morale in relazione al rafforzamento dell'effetto intimidatorio della pretesa estorsiva ed alla rappresentazione dell'esistenza di un gruppo organizzato», (Sez. 2, Sentenza n. 47598 del 19/10/2016, Loielo, Rv. 268284 — 01).
Presenza tanto più significativa ove correlata al segmento di condotta dianzi richiamata Da tutto ciò discende l'inammissibilità del ricorso.
2. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
3. Una copia del presente provvedimento deve essere trasmessa, a cura della Cancelleria, al Direttore dell'Istituto penitenziario, ai sensi dell'art. 94, comma 1- ter, disp. att. cod.proc.pen., in quanto dalla sua pronuncia non consegue la rimessione in libertà del detenuto.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma I- ter, disp. Att. Cod. Proc. Pen.. Così dec