Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 30662/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for lack of standing as defendant lacks concrete interest in company's seizure.

Numero d'incarto Sentenza — n. 30662/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant, Vincenzo Goggioli, lacked standing to challenge the seizure order against Klinicom s.r.l. The appellant argued that confiscable profits should exclude purchase costs, citing precedents regarding medical masks, but failed to prove a concrete personal interest in the company's assets. The court ruled that since Goggioli did not represent the company nor demonstrate a specific stake in the seized funds, he could not legally impugn the measure affecting only the company's interests.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 321, co. 2, c.p.p.; Art. 322-bis cod. proc. pen.: An investigator who is not the owner of the seized property may only file a complaint if they demonstrate a concrete and actual interest in the outcome, which must align with the specific procedural scheme.

Parole chiave

Generato dall'IA
lack of standing concrete interest requirement seizure appeal third party rights confiscation proceedings divieto di dissimulare il proprio viso obbligo della maschera dispositivi di protezione individuale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 321, co. 2, c.p.p.
Art. 322-bis cod. proc. pen.
Goggioli Vincenzo, per il tramite del proprio difensore, impugna l'ordinanza in data 18/10/2022 del Tribunale di Bologna, che ha rigettato l'appello proposto ai sensi dell'art. 322-bis cod.roc.pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione segue, ai sensi dell'art. 616 cod.
art. 322 cod. proc. pen
Goggioli Vincenzo, per il tramite del proprio difensore, impugna l'ordinanza in data 18/10/2022 del Tribunale di Bologna, che ha rigettato l'appello proposto ai sensi dell'art. 322-bis cod.roc.pen.
art. 616 cod. proc. pen
Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione segue, ai sensi dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 3, Sentenza n. 16352 del 11/01/2021
Sez. 5, Sentenza n. 35015 del 09/10/2020
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GOGGIOLI VINCENZO nato il 20/10/1985 ad ALBANO LAZIALE avverso l'ordinanza del 18/10/2022 del TRIBUNALE DI BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO; sentita la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale MARIAEMANUELA GUERRA, che ha concluso per il rigetto del ricorso; sentito l'Avvocato VITTORIO MANES, che ha illustrato i motivi del ricorso e ha insistito per il loro accoglimento.

RITENUTO IN FATTO

1. Goggioli Vincenzo, per il tramite del proprio difensore, impugna l'ordinanza in data 18/10/2022 del Tribunale di Bologna, che ha rigettato l'appello proposto ai sensi dell'art. 322-bis cod.roc.pen. avverso il provvedimento con cui il G.i.p. del Tribunale di Bologna aveva rigettato l'istanza di riduzione del sequestro precedentemente disposto a carico dello stesso Goggioli e di Klinicom s.r.l. in relazione a molteplici fatti ricondotti all'ipotesi delittuosa di cui all'art. 640, comma 2, n. 1 e n. 2-bis, cod.pen.. Deduce: Aa---- 1.1. "LA Violazione degli artt. 321, co. 2, c.p.p., 640-quater c.p. e 53 D.Lgs. 321/2000 nella parte in cui il provvedimento impugnato ricomprende nella nozione di profitto confiscabile l'intera somma ottenuta quale pagamento di merce nell'ambito di una cosiddetta truffa contrattuale, senza scomputare i costi sostenuti per l'acquisto della merce venduta, individuando così una somma sequestrabile superiore all'effettivo e reale incremento patrimoniale derivante all'agente dalla condotta contestata".

Per introdurre il tema sintetizzato nell'intitolazione, il ricorrente premette che il Tribunale ha fondato la propria decisione sulla sentenza delle Sezioni Unite n. 26652 del 27/03/2008 (FISIA IMPIANTI) e n. 40765 del 21/10/2021, che però si riferiscono al profilo dell'incidenza sul profitto dell'utilità conseguita, mentre nel caso in esame viene in rilievo il diverso tema della decurtabilità dal profitto dei costi sostenuti per l'approvvigionamento della merce in ipotesi della vendita della stessa. 1.2. Il ricorrente sostiene la decurtabilità di tali costi dal profitto confiscabile e a tale proposito richiama la sentenza della Corte di cassazione n. 39356 del 13/04/2021, che proprio in un caso di cessione di mascherina senza certificazione CE, nel ricostruire il profitto ha scomputato i costi di acquisto pur considerando la indetraibilità dei costi aziendalistici. 1.3.

Aggiunge che a conforto della scomputabilità dei costi dalla nozione di profitto confiscabile sovviene anche il principio di proporzionalità, richiamato dalle stesse Sezioni Unite nella sentenza già citata; principio che si assume violato perché «non vi sarebbe alcuna equità e proporzione in una confisca che colpisse somme superiori (per mancato scorporo delle spese d'acquisto e di trasporto) a quelle che lo stesso reo avrebbe in ipotesi attenuto mediante il delitto; si creerebbe anzi una sanzione aggiuntiva, priva di qualsiasi copertura legale». 1.4.

Il motivo si rivolge, poi, alla parte della motivazione che -per creare un distinguo rispetto all'ipotesi considerata dalla sentenza n. 39356 del 13/04/2021- sottolinea che in quel caso oggetto della truffa erano delle mascherine chirurgiche, commerciabili anche senza marcatura CE, mentre le mascherine FFP2 ed FFP3 e le tute protettive (oggetto dell'odierno procedimento), senza marcatura CE sono non commerciabili. Secondo il ricorrente, invece, non vi sono differenze tra i due casi, giacchè anche le mascherine chirurgiche sono non commerciabili senza marcatura CE.

Aggiunge che «sotto diverso e connesso profilo va comunque rilevato che, sia i dispositivi medici che i DPI, laddove presentino carenze di certificazione, possono essere regolarizzati purché si attesti la loro conformità ai requisiti tecnici (...)». CONSIDERATO IN DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile. 1.1. A tal proposito va rilevato che il ricorso si rivolge alla misura del sequestro eseguito nei confronti della società Klinicom s.r.I., ma è stato presentato da Goggioli Vincenzo in proprio, che non ha dichiarato alcun potere rappresentativo della società né di avere agito per suo conto e interesse.

Da ciò discende che il ricorrente Goggioli è un terzo rispetto alla società e, in quanto tale, non ha alcuna legittimazione a impugnare un provvedimento nella parte in cui non colpisce i suoi interessi, visto che le ragioni esposte con il ricorso sono esclusivamente rivolte a stabilire l'incidenza dei costi sostenuti dalla Klinicom s.r.l. sull'ammontare delle somme confiscabili presso di essa, senza che sia specificato quale interesse concreto abbia il ricorrente a tale riguardo. In sintesi, il ricorso riguarda le somme sequestrate a fini di confisca presso la Klinicom s.r.l. e nella esclusiva titolarità di quest'ultima, rispetto alla quale Goggioli è un soggetto terzo che non ha dichiarato l'interesse concreto che lo spinge a impugnare nella prospettiva di una rideterminazione delle somme complessivamente confiscabili alla società.

Tanto porta a ribadire il principio di diritto più volte affermato da questa Corte, secondo il quale «l'indagato non titolare del bene oggetto di sequestro preventivo, astrattamente legittimato a presentare richiesta di riesame del titolo cautelare ai sensi dell'art. 322 cod. proc. pen., può proporre il gravame solo se vanta un interesse concreto ed attuale all'impugnazione, che deve corrispondere al risultato tipizzato dall'ordinamento per lo specifico schema procedimentale e che va individuato in quello alla restituzione della cosa come effetto del dissequestro», (Sez. 3 - , Sentenza n. 16352 del 11/01/2021 Cc. (dep. 29/04/2021 ) Rv. 281098 — 01;

Sez. 5 - , Sentenza n. 35015 del 09/10/2020, Astolfi, Rv. 280005 — 01). Da qui l'inammissibilità del ricorso.

2. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila ciascuno, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammend