Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to non-allowed grounds under Art. 448 cod. proc. pen.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by three defendants inadmissible and ordered them to pay procedural costs. The defendants argued that the lower court's sentencing violated their right to a reasoned decision regarding plea bargain negotiations. The court rejected this claim because the specific grounds raised did not fall within the permissible categories of appeal under the amended criminal procedure code.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448 cod. proc. pen.; Art. 1, comma 50, I. 23 giugno 2017, n. 103: Appeals must be based on specific statutory grounds; complaints regarding the expression of the accused's will or the correlation between the request and the judgment are not admissible if they do not fit the enumerated exceptions.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: ANAS FARHAN NAGAH MEHANY nato il 08/09/1993 MIHAI ALINA IONELA nato il 14/12/1992 STANILA GEORGETA LOREDANA nato il 20/08/2001 avverso la sentenza del 15/07/2022 del GIP TRIBUNALE di BERGAMOudita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO TUTINELLI; Ricorso trattato De Plano. Considerato in fatto e in diritto 1. Con il provvedimento impugnato, il GIP del Tribunale di Bergamo ha applicato la pena nei termini concordemente richiesta dalle parti ai sensi dell'art. 444 cod proc pen.
2. Propone Propongono ricorso per cassazione avverso tale provvedimento gli imputati, ANAS Farhan Nagah Mehany, MIHAI Alina Lionela, STANILA Georgeta Loredana.
3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. L'unico motivo, con cui si lamenta vizio di motivazione in relazione ai profili di responsabilità e al contenuto della richiesta di patteggiannento, propone motivi non consentiti per effetto del comma 2 bis dell'art. 448 cod proc pen per come novellato dall'art. 1, comma 50, I. 23 giugno 2017, n. 103, in vigore dal 3 agosto 2017, in quanto non attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.
4. All'inammissibilità come sopra rilevata consegue la condanna al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma che si determina equitativamente in C tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 2 febbraio 2023 Il Consigl.ere estensore Il Pres