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Sentenza — n. 30643/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 30643/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 30643/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza del Tribunale di Agrigento, emessa 1'11 ottobre 2019, che aveva condannato il ricorrente alla pena di giustizia in relazione al reato di danneggiamento di una lavagna appartenente alla Amministrazione Penitenziaria in uno dei cui istituti si trovava detenuto.

Regesto Legislator

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art. 131-bis cod.pen, art. 133 cod. pen; Sentenza — n. 30643/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Ricorre per cassazione Angelo Azzarello deducendo, con unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod.pen., tenuto conto che l'imputato aveva risarcito l'esiguo danno procurato e pari a soli 53 euro e la sua condotta non aveva caratteristiche di abitualità.

Parole chiave

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risarcimento per atto illecito risarcimento per errore giudiziario risarcimento alle vittime di reati indennità per menomazione dell'integrità azione di risarcimento danni da sequestro riscossione di pene pecuniarie

Disposizioni normative citate

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art. 131-bis cod.pen
Il ricorso non può essere ritenuto manifestamente infondato, stante la scarna motivazione offerta dalla Corte di appello in ordine alla esclusione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod.
art. 133 cod. pen
pen., ma su quelli di cui al secondo comma dell'art. 133 cod. pen..
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Testo completo

to la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: Azzarello Angelo, nato a Agrigento il 05/01/1992, avverso la sentenza del 23/11/2022 della Corte di appello di Palermo; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere Giuseppe Sgadari; sentito il Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale Mariaemanuela Guerra, che ha chiesto il rigetto del ricorso; sentito il difensore, Avv. Giovanni Lomonac:o, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza del Tribunale di Agrigento, emessa 1'11 ottobre 2019, che aveva condannato il ricorrente alla pena di giustizia in relazione al reato di danneggiamento di una lavagna appartenente alla Amministrazione Penitenziaria in uno dei cui istituti si trovava detenuto.

2. Ricorre per cassazione Angelo Azzarello deducendo, con unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod.pen., tenuto conto che l'imputato aveva risarcito l'esiguo danno procurato e pari a soli 53 euro e la sua condotta non aveva caratteristiche di abitualità.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso non può essere ritenuto manifestamente infondato, stante la scarna motivazione offerta dalla Corte di appello in ordine alla esclusione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., essendosi, peraltro, formulato un giudizio negativo non sulla base dei parametri di cui all'art. 133, primo comma, cod. pen„ come prevede l'art. 131-bis cod. pen., ma su quelli di cui al secondo comma dell'art. 133 cod. pen.. Dal che deriva il rilievo che il reato, commesso il 12 giugno 2015, si è prescritto, in assenza di sospensioni, il 12 dicembre 2022.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 27.06.2023 Il Consigliere estensore Il Presidente Giuseppe Sgadari DEPOSITATO IN CANCELLARIA SECONDA SEZIONE PENALE,