Cassation court annuls sentence for illegal reduction below one-third of detention term under procedural code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation annulled the appeal court's sentence regarding the defendant's detention term while dismissing other grievances as inadmissible. The lower court illegally reduced the sentence to three years, which fell below the statutory minimum of one-third of the aggravated base penalty. Consequently, the court re-determined the detention term to two years and eight months to comply with legal requirements.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 442 c.p.p.; Art. 620 lett. I c.p.p.: The reduction of a detention sentence pursuant to the procedural code for abbreviated trial is invalid if the resulting term is lower than one-third of the base penalty.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da OWOLABI FELIX n. in Nigeria il 30/11/1995 avverso la sentenza resa dalla Corte d'Appello di Napoli il 14/6/2022 Visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del Cons. Anna Maria De Santis; letta la memoria a firma del difensore; udita la requisitoria del Sost. Proc. Gen. Pietro Molino, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore, Avv. Mario Lovero, che ha illustrato i motivi chiedendone l'accoglimento
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Napoli riformava quoad poenam la decisione del Gip del locale Tribunale che, in data 13/5/2019, in esito a giudizio abbreviato, aveva riconosciuto l'imputato colpevole dei reati di tentata rapina impropria aggravata, resistenza a P.u., lesioni aggravate e porto di oggetti atti ad offendere, rideterminando la pena nella misura finale di anni tre di reclusione ed euro 800,00 di multa.2. Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'Owolabi, Avv. Mario Lovero, il quale ha dedotto: 2.1 la carenza e manifesta illogicità della motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità per il delitto di tentata rapina impropria aggravata per avere la Corte di merito, in assenza di adeguata giustificazione, disatteso la prospettazione difensiva, omettendo di rilevare le incongruenze della ricostruzione accreditata dall'operante Salvatore Mercolino; 2.2 il vizio di motivazione in relazione ai delitti di resistenza e lesioni in danno di pp.uu.
Il difensore lamenta che la Corte territoriale non ha tenuto conto del comportamento ammissivo del prevenuto in relazione alla condotta di resistenza e ha trascurato le giustificazioni addotte dal ricorrente in sede di interrogatorio che avrebbero dovuto indurre ad escludere l'aggravante del nesso teleologico e a contenere la sanzione; 2.3 il vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione della causa di esclusione della punibilità ex art. 131 bis cod.pen con riguardo ara contravvenzione di cui all'art. 4 L.110/75, non avendo la Corte di merito considerato che la detenzione di forbicine e lametta da parte del ricorrente trovava giustificazione nel fatto che lo stesso era privo di stabile dimora; 2.4 il vizio di motivazione con riguardo al trattamento sanzionatorio, avendo la Corte omesso di considerare gli elementi segnalati dalla difesa al fine della mitigazione della pena, previo riconoscimento delle attenuanti generiche prevalenti sulle contestate aggravanti. 3.1 primi tre motivi sono inammissibili per genericità ed aspecificità delle censure che reiterano rilievi già scrutinati dalla Corte di merito e disattesi sulla scorta di adeguata motivazione, priva di aporie e manifeste illogicità.
Infatti, i giudici d'appello hanno rigettato le doglianze in punto di sussistenza del delitto di tentata rapina impropria aggravata evidenziando la piena attendibilità del teste Mercolino, il quale -avendo direttamente assistito al tentativo di sottrazione del portafoglio al collega La Montagna- ha fornito una descrizione chiara e precisa dell'accaduto e, in particolare, della reazione violenta e minacciosa del prevenuto finalizzata a procurarsi l'impunità. La difesa non si confronl:a con le argomentazioni spese dai giudici di merito, sollecitando una rivalutazione del merito che fa leva sull'assertiva dichiarazione del prevenuto di essersi chinato per raccogliere il cellulare caduto a terra, scatenando la reazione dell'agente di Polizia che sedeva di fronte al collega La Montagna. 3.1 La sentenza impugnata ha dato, altresì, conto delle ragioni che giustificano la riconosciuta sussistenza dell'aggravante ex art. 61 n. 2 cod.pen. con riguardo ai delitti di resistenza e lesioni in danno di p.u., rimarcando il rapporto finalistico che collega dette condotte al delitto tentato ascritto al capo 1).
Anche il tal caso la difesa si limita a riprodurre i rilievi introdotti in sede d'appello senza rapportarsi criticamente alla motivazione reiettiva. 3.2 I giudici d'appello hanno disatteso con congrua motivazione anche la richiesta d'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod.pen. in relazione alla contravvenzione ascritta al capo 4), sottolineando, in aderenza ai principi costantemente affermati dalla giurisprudenza di legittimità, che -ai fini del riconoscimento della particolare tenuità esimente- è necessaria una valutazione complessiva della vicenda che consenta di coglierne l'effettivo disvalore e che nella specie le modalità della condotta e la strumentalità del reato rispetto alle concorrenti fattispecie, di spiccata offensività, ostano all'invocato esito. 3.3 La Corte di merito ha, infine, negato il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con argomenti congrui, segnalando le gravi modalità del fatto, espressive di una personalità proclive al delitto.
4. Rileva, nondimeno, il Collegio che la sentenza impugnata è incorsa in violazione di legge nella dosimetria della pena. Infatti, la Corte d'Appello ha fissato la pena base per il tentativo di rapina impropria aggravato in anni tre, mesi sei di reclusione ed euro 900,00 di multa, operando un complessivo aumento a titolo di continuazione per i reati satellite pari a mesi sei di reclusione ed euro 300,00 di multa. Ha, quindi, applicato la diminuente ex art. 442 cod.proc.pen. sulla pena complessiva di anni quattro di reclusione ed euro 1200,00 di multa, quantificando la sanzione nella misura finale di anni tre di reclusione ed euro 800,00 di multa. La riduzione per il rito è illegale in relazione alla pena detentiva in quanto inferiore ad un terzo. A tanto consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio che viene rideterminato ex art. 620 lett. I) cod.proc.pen. in anni due, mesi otto di reclusione ed euro 800,00 di multa. Le residue censure devono essere dichiarate inammissibili.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla pena che ridetermina in anni due,mesi otto di reclusione ed euro 800,00 di multa. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Così deciso in Roma i