Italian Court dismisses appeal claiming notification nullity and alternative sentencing for criminal case.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Zhou Yuexiang's appeal inadmissible, rejecting claims regarding defective notification and sentencing alternatives. The court found the first argument repetitive of the appellate decision, noting the public prosecutor was unaware of the new address at the time of filing. Regarding the second claim, the court confirmed the lower court correctly applied the law to convert detention to a fine without considering semi-detention.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 162, comma 4 cod. proc. pen.; Art. 53 legge 649/1981: The appeal is inadmissible if it merely reiterates appellate grounds without new arguments, and the court must apply the law valid at the time of sentencing when alternative penalties are requested.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Zhou Yuexiang, nata a Zhejiang (Cina) il 09/09/1966 rappresentata ed assistita dall'avv. Vincenzo Merlino, di fiducia avverso la sentenza n. 2046/18 in data 20/05/2022 della Corte di appello di Catania, seconda sezione penale; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che non è stata richiesta dalle parti la discussione orale ai sensi degli artt. 611, comma 1-bis cod. proc. pen., 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato da ultimo in forza dell'art. 5-duodecies del d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199 e che, conseguentemente, il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020, convertito nella L. 18/12/2020, n. 176, prorogato da ultimo in forza dell'art. 5-duodecies del d.l. 162/2022, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199; udita la relazione svolta dal consigliere Andrea Pellegrino; letta la requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 e succ. modif., con la quale il Sostituto procuratore generale, Vincenzo Senatore, ha concluso chiedendo di dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data 20/05/2022, la Corte di appello di Catania, in riforma della pronuncia resa in primo grado dal Tribunale di Catania in data 20/12/2017, dichiarava non doversi procedere nei confronti di Zhou Yuexiang in relazione al reato di cui al capo A (art. 474 cod. pen.) perché estinto per prescrizione, rideterminando la pena in relazione al capo B (art. 648 cod. pen.) nella misura di anni uno, mesi quattro di reclusione ed euro 400 di multa.
2. Avverso la predetta sentenza, nell'interesse di Zhou Yuexiang, è stato proposto ricorso per cassazione, i cui motivi vengono di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. Primo motivo: erronea applicazione della legge penale con riferimento all'art. 162 cod. proc. pen. Si eccepisce la nullità del giudizio di primo grado per difetto di notifica dell'avviso di cui all'art. 415-bis cod. proc. pen. e del decreto di citazione presso il nuovo domicilio eletto dall'imputata in Catania, via Viviani 2 Secondo motivo: erronea applicazione della legge penale con riferimento agli artt. 53 e ss. I. 689/1981, essendo stata chiesta l'eventuale conversione della pena detentiva in pena pecuniaria e la libertà controllata, con un richiamo anche alla semidetenzione, pena alternativa, quest'ultima, per nulla considerata dal decidente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Aspecifico è il primo motivo. Lo stesso reitera pedissequamente la censura sollevata in sede di gravame di appello sul quale la Corte territoriale ha reso ampia e giustificata motivazione riconoscendo, dopo specifico e documentato accertamento, come "se era ben vero che, all'interno del fascicolo del Tribunale della Libertà si trovava, in originale, dichiarazione di nomina fiduciaria e nuova elezione di domicilio, di contro, al momento della redazione dell'indice degli atti del fascicolo del pubblico ministero (in data 23/06/2014 e, pertanto, in epoca successiva alla notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari e di deposito del decreto di citazione a giudizio), il fascicolo del Tribunale della Libertà non era ancora stato trasmesso al pubblico ministero che, pertanto, ignorava la intervenuta modifica dell'elezione di domicilio da parte dell'imputata.
Ne consegue che, giusto il dettato di cui al quarto comma dell'art. 162 cod. proc. pen., rimangono valide le notificazioni disposte nel domicilio precedentemente dichiarato o eletto". Con queste argomentate conclusioni, la ricorrente omette di confrontarsi, preferendo la "strada", conducente all'inammissibilità, della reiterazione del motivo di appello (cfr., la risalente ma ancora attuale giurisprudenza, Sez. 6, n. 10414 del 12/12/1989, dep. 1990, Bettinelli, Rv. 184919 - 01, secondo cui l'art. 162, comma 4, cod. proc. pen., similmente all'art. 171, comma quarto, cod. proc. pen. del 1930 dispone che ogni mutazione relativa ai luoghi dichiarati o al domicilio eletto deve essere comunicata dall'imputato alla cancelleria od alla segreteria dell'ufficio che procede e che finché questo non abbia ricevuto la dichiarazione sono valide le notificazioni disposte nei luoghi risultanti dagli atti).
3. Manifestamente infondato è il secondo motivo. A fronte della espressa richiesta di convertire la pena detentiva nella pena pecuniaria o nella libertà personale (senza alcun riferimento alla semidetenzione), la Corte territoriale ha applicato correttamente il disposto dell'art. 53 legge 649/1981 nel testo antecedente la novella introdotta con il d.lgs. n. 150/2022.
4. Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cas