Italian Supreme Court dismisses appeal on fraud conviction, citing generic grounds and significant property damage.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible for being generic and failing to address the lower court's responses. The appellant argued that mutual fraud should negate criminal liability and that the property damage aggravating circumstance was improperly applied. The court rejected these claims, noting the victim's professional status and the objective severity of the financial loss regardless of their personal circumstances.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 640 cod. pen.; Art. 61 n. 7 cod. pen.: An appeal is inadmissible if it merely reiterates grievances without engaging with the lower court's reasoning, and property damage aggravating circumstances apply based on objective value rather than the victim's financial situation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: COLAN ERI ANTONIO nato a vasto il 28 Febbraio 1981 avverso la sentenza resa il 7 luglio 2022 dalla CORTE di APPELLO di l'aquila visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Pietro Molino che ha chiesto il rigetto del ricorso; dell'avv. Sandro D'Aloisio per la parte civile costituita che ha chiesto il rigetto del ricorso con condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali e dell'avv. Alessandro Orlando che ha insistito nei motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO 1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di L'Aquila ha confermato la sentenza resa il 20 dicembre 2018 dal Tribunale di Vasto che ha dichiarato Colaneri Antonio responsabile del reato di truffa aggravata. Si addebita all'imputato di essersi procurato con artifizi e raggiri l'ingiusto profitto di 11.000 C, inducendo una persona offesa a vendergli un'autovettura Giulietta e consegnandogli come pagamento un assegno di provenienza furtiva, rivendendo l'auto il giorno dopo ad un terzo acquirente in buona fede. 2.Avverso la detta sentenza propone ricorso l'imputato, deducendc: 2.1 violazione dell'art. 640 cod.pen. e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza della truffa poiché, nonostante si versi in un caso di doppia conforme affermazione di responsabilità, la difesa aveva invocato l'assoluzione dell'imputato per insussistenza del fatto in quanto il veicolo acquistato dal Colaneri Antonio era gravato da fermo amministrativo iscritto a carico del venditore.
Si trattava in sostanza di un'autovettura che non poteva circolare ed era inidonea all'uso cui era destinata e il proprietario era ben consapevole dell'esistenza di un vincolo amministrativo sul bene mobile registrato, che lo rendeva inidoneo all'uso. Deve pertanto concludersi che anche la persona offesa aveva provato a truffare la controparte e in questa ipotesi i due doli si elidono reciprocamente, sicché il dolo della persona offesa neutralizza quello del reo, in quanto sarebbe concettualmente illogico punire un soggetto che è stato a sua volta truffato.
La corte territoriale ha però ritenuto infondato il motivo di gravame osservando che per truffa in atti illeciti si intende quella truffa perpetrata ai danni di un soggetto che voleva perseguire un fine illecito. La Suprema Corte ha tuttavia osservato che la ragione della punibilità della truffa nei negozi illeciti, nei quali al momento della conclusione del contratto anche la vittima si proponga uno scopo contrario al diritto, è da ricercare non già nell'interesse patrimoniale dei singoli ma nell'interesse pubblico che non sia intaccata la libertà del consenso, così rendendo palese l'inapplicabilità del principio civilistico in pari causa turpitudinis me//or est conditio possidentis. 2.2 violazione dell'art. 61 numero 7 cod.pen. poiché è stata ritenuta sussistente l'aggravante del danno patrimoniale di rilevante ciravità, nonostante la specifica censura mossa con il motivo di gravame: la corte al riguardo ha affermato che l'entità del prezzo deve ritenersi significativa e tale da giustificare l'applicazione dell'aggravante, a prescindere dalle condizioni economiche e finanziarie della persona offesa.
Inoltre la difesa aveva lamentato la carenza di motivazione in ordine alla entità della pena inflitta e al diniego delle circostanze attenuanti generiche in quanto il tribunale si era limitato a utilizzare al riguardo mere formule di stile. La Corte nulla ha osservato sul punto, sebbene le circostanze attenuanti avrebbero potuto consentire di adeguare la pena al caso concreto. 3.11 ricorso è inammissibile perché generico in quanto si limita a reiterare pedissequamente le censure formulate con l'atto di gravame senza confrontarsi con le risposte al riguardo ricevute. 3.1La Corte di appello infatti ha replicato correttamente alle pretese di assoluzione avanzate dalla difesa,osservando che Colaneri agiva come operatore professionale e ha stipulato il contratto in un'agenzia di pratiche automobilistiche, che ha provveduto immediatamente a trascrivere al PRA la vendita„ tanto che alla persona offesa venne consegnata una fotocopia del certificato di proprietà con la trascrizione.
E' pertanto impossibile che l'imputato ignorasse l'esistenza del fermo amministrativo sul veicolo oggetto di cessione e che il venditore volesse occultarlo, poiché l'agenzia non poteva 2 2Hm non averlo riscontrato, provvedendo poi anche alla trascrizione della successiva compravendita. La doglianza in ordine al dolo concorrente della persona offesa è pertanto basata su una congettura priva di fondamento e palesemente smentita dagli atti. 3.2 La censura in ordine alla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 61 n. 7 cod.pen. è manifestamente infondata poiché la somma pattuita e non versata dall'imputato è di entità rilevante, a prescindere dalle condizioni economiche della persona offesa.
Ed infatti va ricordato che nel valutare l'applicabilità della circosl:anza aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità, può farsi riferimento alle condizioni economico- finanziarie della persona offesa solo qualora il danno sofferto, pur non essendo di entità oggettiva notevole, può essere qualificato tale in relazione alle particolari condizioni della vittima, che sono invece irrilevanti quando l'entità oggettiva del danno è tale da integrare di per sé un danno patrimoniale di rilevante gravità. ,'Sez. 2, Sentenza n. 48734 del 06/10/2016 Ud. (dep. 17/11/2016 ) Rv. 268446 - 01) Li.Si impone pertanto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso con le conseguenti statuizioni.
Ritiene il collegio di non condannare il ricorrente alla rifusione delle spese in favore della parte civile poiché quest'ultima non ha fornito un utile contributo alla discussione scritta e non ha avanzato richiesta di condanna dell'imputato al rieuardo .
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. MOTIVAZIONE SEMPLIFICATA Roma 16 maggio 2023 il consigliere estensore Il Presidente Maria Dani Borsellino sRbetta Rosi D