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Sentenza — n. 30603/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court annuls appeal judgment for usury case due to violation of defense rights regarding lawyer's COVID-19 impediment.

Numero d'incarto Sentenza — n. 30603/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the Court of Appeal's judgment regarding a usury conviction, ruling that the defendant's right to defense was violated. The defense argued that the appeal hearing proceeded despite a legitimate impediment caused by the lawyer's COVID-19 infection, which was not formally addressed in the record. The court found the procedural nullity established under Article 178 of the Code of Criminal Procedure and dismissed the other substantive arguments as absorbed by this fundamental defect.

Regesto Legislator

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Art. 178 lett. c) cod. proc. pen.; The Court of Cassation must examine facts to verify procedural violations, and a failure to act on a timely request to postpone a hearing due to a lawyer's legitimate impediment constitutes a nullity that warrants annulment.

Parole chiave

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right to defense legitimate impediment COVID-19 suspension procedural nullity annulment of judgment Code of Criminal Procedure usury conviction inesigibile malgrado lesioni salute

Disposizioni normative citate

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Art. 178 lett. c) cod. proc. pen.
art. 173 bis disp.att. cod.proc.pen
La difesa dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la detta sentenza con i motivi qui riassunti ex art. 173 bis disp.att. cod.proc.pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro
Va innanzitutto ricordato che con riguardo alle questioni di natura processuale la Corte di cassazione è giudice anche del fatto e che per risolvere la relativa questione può accedere all'esame diretto degli atti processuali (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv.
Sez. U, n. 24591 del 16/07/2020, Filardo
220092 nonché, da ultimo, Sez. U, n. 24591 del 16/07/2020, Filardo, non mass.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DE BENEDICTIS MICHELE nato a CASTELFRANCI il 09/01/1940 avverso la sentenza del 07/04/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT; letta la memoria del Sostituto Procuratore Generale ETTORE PEDICINI che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020 e s.m.i.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di Appello di Napoli, con sentenza in data 7 aprile 2022 ha riformato la pronuncia del Tribunale di Avellino di data 13 maggio 2015 che aveva condannato l'imputato per l'attività di usura esercitata ai danni di tal Antonio Romano dall'aprile 2003 al luglio 2006. La sentenza impugnata aveva dichiarato di non luogo a procedere per prescrizione delle condotte poste in essere fino all'aprile 2005, con conferma della statuizione di responsabilità nel resto e riduzione della pena a due anni di reclusione ed C 5.000 di multa.

2. La difesa dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la detta sentenza con i motivi qui riassunti ex art. 173 bis disp.att. cod.proc.pen.

3. Con il primo motivo di impugnazione si lamenta violazione di legge ed in particolare del diritto alla difesa dell'imputato per il mancato accoglimento, ancor prima la mancata pronuncia, sull'istanza di differimento dell'udienza di discussione in appello per il legittimo impedimento del difensore affetto da covid-19. Si chiede pertanto l'annullamento della sentenza ed il rinvio del processo ad altra sezione della corte d'appello.

4. Con il secondo motivo di impugnazione si denuncia la mancanza di prova certa in ordine alla responsabilità ascritta all'imputato per una pluralità di profili. Le carenze vanno dalla mancanza di prova dei titoli asseritamente consegnati all'usuraio, all'assenza di perquisizione o di indagini bancarie sul De Benedictis, alla condotta delle persone offese che non si sono presentate in udienza se non a seguito di accompagnamento coattivo e che poi hanno rinunciato alla costituzione di parte civile. La stessa consulente del pubblico ministero allude nella propria relazione alla insussistenza di un collegamento certo tale da far ritenere che i titoli asseritamente utilizzati per la commissione del delitto siano mai stati in possesso dell'indagato.

5. Infine, il terzo motivo di impugnazione invoca l'intervenuta prescrizione anche per l'ultima parte dell'imputazione, relativa all'episodio conclusivo risalente al luglio 2006 giacché la contestata aggravante dello stato di bisogno è illogica in quanto all'epoca l'attività imprenditoriale della persona offesa era cessata da un biennio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo è fondato. Va innanzitutto ricordato che con riguardo alle questioni di natura processuale la Corte di cassazione è giudice anche del fatto e che per risolvere la relativa questione può accedere all'esame diretto degli atti processuali (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092 nonché, da ultimo, Sez. U, n. 24591 del 16/07/2020, Filardo, non mass. sul punto). Eseguito tale accesso, nella misura strettamente necessaria alla soluzione del primo motivo, risulta che l'iniziale citazione in appello per l'udienza del 10 febbraio 2022 venne rinnovata e che una nuova udienza con nuova citazione all'imputato venne fissata al 7 aprile 2022.

Risulta altresì che vi fu tempestiva (17 marzo 2022) richiesta di trattazione orale per l'udienza del 7 aprile 2022 ma che successivamente, in data 5 aprile 2022 venne inviata una richiesta di differimento dell'udienza per legittimo impedimento del difensore affetto da Covid. Dall'esame del fascicolo d'appello risulta anche che l'udienza si celebrò regolarmente ma della istanza di rinvio non si da atto né nel verbale né nella sentenza. Per completezza, si evidenza che la richiesta di rinvio menziona un certificato ad essa allegato ma di tale documento non vi è traccia nel fascicolo né è possibile comprendere dalla ricevuta della PEC, pure presente, se esso fosse effettivamente allegato o solamente indicato come tale.

Così stando le cose, è palese la violazione del diritto dell'imputato di partecipare al giudizio. Ovviamente, non rileva il fatto che inizialmente la difesa non avesse eletto la via dell'oralità, affidandosi al rito cartolare. Una volta rinnovata la citazione per l'imputato, la richiesta è stata formulata ed il rito avrebbe dovuto mutare di conseguenza con l'eventuale ulteriore rinvio se l'impedimento fosse stato ritenuto legittimo, con l'accertamento che questa Corte non può in ora effettuare. Si è quindi verificata una nullità ex art.178 lett.

c) cod. proc. pen., ritualmente eccepita con il ricorso in cassazione.

2. Per tale ragione va disposto l'annullamento della sentenza con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Napoli per nuovo giudizio. Il secondo ed il terzo motivo di ricorso sono assorbiti dato il carattere pregiudiziale della prima questione.

P.Q.M.

annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli. Così deciso in Roma, 21 aprile