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Sentenza — n. 30599/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court annuls criminal appeal due to defendant's death extinguishing the crime under Art. 150 Penal Code.

Numero d'incarto Sentenza — n. 30599/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court annulled the second-instance judgment without remittal because the defendant died while the appeal was pending. The procedural outcome was triggered by the death of the accused, which extinguished the criminal liability under Article 150 of the Penal Code. Consequently, the court held that no further trial or acquittal was possible, necessitating the immediate termination of the proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 150 cod. pen.; Art. 620, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.: The death of the accused extinguishes the criminal offense, requiring the annulment of the judgment without remittal when the appeal is pending.

Parole chiave

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extinction of crime by death annulment without remittal pending criminal appeal Art. 150 Penal Code procedural termination disposizione a causa di morte pena di morte istigazione e aiuto al suicidio

Disposizioni normative citate

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Art. 150 cod. pen.
I reati a lui contestati, già unificati sotto il vincolo della continuazione, si sono -perciò- estinti, ai sensi dell'art. 150 cod. pen., con la conseguenza che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, ai sensi dell'art.
Art. 620, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.
pen., con la conseguenza che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett.
Art. 129, comma 2, cod. proc. pen.
art. 150 cod. pen
I reati a lui contestati, già unificati sotto il vincolo della continuazione, si sono -perciò- estinti, ai sensi dell'art. 150 cod. pen., con la conseguenza che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, ai sensi dell'art.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 30 del 25/10/2000, Poggi Longostrevi, Rv. 217245
pen., tanto più quando non ne risulti dal testo del provvedimento impugnato, come nel caso di specie, l'evidenza (Sez. U, n. 30 del 25/10/2000, Poggi Longostrevi, Rv. 217245).
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Testo completo

seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RUNDINI GIAN PAOLO, nato a ORISTANO il 09/11/1956 avverso la sentenza del 21/04/2022, della CORTE di APPELLO di CAGLIARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI, lette le conclusioni scritte trasmesse dal Pubblico ministero, nella persona del sostituto Procuratore generale, dott.ssa Lidia Giorgio, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, per essere il reato estinto per morte dell'imputato; lette le conclusioni scritte trasmesse dal difensore del ricorrente, avv. Roberto Martani, che ha concluso conformemente al Pubblico ministero. < 13-36695/2022

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Va preliminarmente rilevato che l'imputato è deceduto, come dimostrato dal certificato anagrafico trasmesso dal difensore del ricorrente e come verificato dalla Cancelleria, in data 11 ottobre 2022 in Oristano, nelle more della fissazione del ricorso per cassazione. I reati a lui contestati, già unificati sotto il vincolo della continuazione, si sono -perciò- estinti, ai sensi dell'art. 150 cod. pen., con la conseguenza che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. La morte dell'imputato, intervenuta successivamente alla proposizione del ricorso per Cassazione, impone l'annullamento senza rinvio, con l'enunciazione della relativa causale nel dispositivo, risultando esaurito il sottostante rapporto processuale, ed essendo preclusa ogni eventuale pronuncia di proscioglimento nel merito, ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., tanto più quando non ne risulti dal testo del provvedimento impugnato, come nel caso di specie, l'evidenza (Sez. U, n. 30 del 25/10/2000, Poggi Longostrevi, Rv. 217245).

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per morte dell'imputato. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 20 aprile 2023.