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Sentenza — n. 30589/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses most appeals for lack of motivation but annuls specific sentences for three defendants.

Numero d'incarto Sentenza — n. 30589/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeals of six defendants inadmissible due to prior renunciations of specific grounds or lack of required details, while annulling the sentences of three others. The appellants argued for violations of procedural articles and lack of reasoning regarding mitigating or aggravating circumstances. The court ruled that renunciations in the appellate stage are irrevocable and binding, yet found specific errors in the reasoning for the three remaining defendants warranting a remand.

Regesto Legislator

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Art. 597, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.: The renunciation of appeal grounds regarding sentencing is irrevocable and precludes re-examination of related mitigating or aggravating circumstances, but specific failures to address distinct legal points justify annulment.

Parole chiave

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renunciation of appeal grounds lack of motivation irrevocability of procedural acts mitigating circumstances aggravating circumstances remand for new trial procedural preclusion tentata estorsione

Disposizioni normative citate

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Art. 597, comma 1, cod. proc. pen.
Pertanto, poiché, ex art. 597, comma primo, cod.
Art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.
Il ricorso di LADISA Cosimo Damiano è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
Art. 416-bis.1 cod.pen.
del tribunale di Bari, riconoscendo circostanze attenuanti generiche in favore di tutti gli imputati e riducendo la pena loro inflitta per i reati in materia di armi, ricettazione, estorsione loro rispettivamente ascritti, aggravati ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod.pen..
Art. 629, comma secondo, cod.pen.
Mancanza assoluta di motivazione in relazione alle aggravanti di cui all'art. 629, comma secondo, cod.pen. e alla recidiva.
Art. 5 della Legge n. 895 del 1967
Omessa motivazione in relazione alla negazione dell'attenuante di cui all'art. 5 della Legge n. 895 del 1967 e ai motivi di gravame a essi riferita.
art. 129 cod.proc.pen
Mancata verifica della sussistenza della possibilità di applicare l'art. 129 cod.proc.pen.
art. 114 cod.pen
La difesa denuncia l'illogicità della motivazione in relazione alla negazione della circostanza attenuante di cui all'art. 114 cod.pen.
art. 444 cod.proc.pen
Con l'unico motivo di impugnazione il ricorrente sostiene che anche per la sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod.proc.pen.
art. 581 c.p
Il ricorso di LADISA Cosimo Damiano è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
art. 133 cod.pen
Tale motivazione, tuttavia, deve ritenersi apparente nei confronti di Gismondo, in quanto si risolve della mera elencazione di tutti i parametri indicati dall'art. 133 cod.pen., cumulativamente e collettivamente riferiti a tutti gli imputati.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 5, Sentenza n. 2791 del 22/10/2014
Sez. 2, n. 3593 del 03/12/2010
Sez. 2, n. 3593 del 03/12/2010 - dep.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DI COSIMO CRISTIAN nato il 03/06/1985 a BARI RAFASCHIERI FRANCESCO ALESSANDRO nato il 15/11/1985 a BARI DI LEO DANIELE nato il 27/05/1996 a BARI RUGGIERO TOMMASO nato il 29/12/1990 a BARI DE SANTIS SAVERIO nato il 17/12/1988 a MODUGNO GISMONDO FRANCESCO nato il 06/02/1997 a BARI TEMPESTA MARCO nato il 06/06/1989 a BARI LOVERGINE IVAN nato il 26/01/1991 a BARI LADISA COSIMO DAMIANO nato il 11/05/1985 a BARI avverso la sentenza del 26/11/2021 della CORTE DI APPELLO DI BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO; sentita la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale VINCENZO SENATORE, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi proposti nell'interesse di Di Cosimo Alessandro, Di Leo Daniele, Ruggiero Tommaso, Tempesta Marco, Lovergine Ivan e Ladisa Cosimo Damiano; per l'annullamento con rinvio dell'impugnata sentenza nei confronti di Rafaschieri Francesco Alessandro, De Santis Saverio e Gismondo Francesco.

RITENUTO IN FATTO

As..

1. Di Cosimo Alessandro, Di Leo Daniele, Ruggiero Tommaso, Tempesta Marco, Lovergine Ivan, Ladisa Cosimo Damiano, Rafaschieri Francesco Alessandro, De Santis Saverio e Gismondo Francesco, per il tramite dei rispettivi difensori e con separati ricorsi, impugnano la sentenza del 26/11/2021 della Corte di appello di Bari che ha riformato la sentenza del 16/04/2020 del G.u.p. del tribunale di Bari, riconoscendo circostanze attenuanti generiche in favore di tutti gli imputati e riducendo la pena loro inflitta per i reati in materia di armi, ricettazione, estorsione loro rispettivamente ascritti, aggravati ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod.pen.. Deducono:

2. DI COSIMO Cristian. 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 125, 129 e 546 c.p.p., 416-bis.1 cod.pen.. Con l'unico motivo di impugnazione il ricorrente denuncia l'apoditticità della motivazione con riguardo alle negazione delle circostanze attenuanti generiche, al riconoscimento della recidiva con il solo riferimento al certificato del Casellario giudiziale e all'esplorazione della sussistenza di cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod.proc.pen..

3. RAFASCHIERI Francesco. 3.1. Mancanza assoluta di motivazione. Con il primo motivo d'impugnazione il ricorrente lamenta la mancata risposta della Corte di appello alle plurime argomentazioni sviluppate con il gravame quanto all'insussistenza della prova in relazione alla partecipazione di Rafaschieri all'estorsione in danno di Maltarino. 3.2. Mancanza assoluta di motivazione in relazione alle aggravanti di cui all'art. 629, comma secondo, cod.pen. e alla recidiva. Anche in questo caso il ricorrente denuncia l'omessa motivazione con riguardo ai motivi di gravame sviluppati in relazione alle aggravanti dell'estorsione e alla recidiva. 3.3. Omessa motivazione in relazione alla negazione dell'attenuante di cui all'art. 5 della Legge n. 895 del 1967 e ai motivi di gravame a essi riferita.

4. DI LEO Daniele. 4.1. Mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Con 11 -p-Fi-Fno motivo d'impugnazione il ricorrente sostiene che la sentenza impugnata è carente sotto il profilo del coinvolgimento di Di Leo nell'estorsione in danno dei signori Chiddo e della sua appartenenza a un clan di tipo mafioso. La difesa denuncia l'illogicità della motivazione in relazione alla negazione della circostanza attenuante di cui all'art. 114 cod.pen. e al riconoscimento della recidiva oltre che al trattamento sanzionatorio.

5. RUGGIERO Tommaso. 5.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 444 e 125 cod.proc.pen.. Con l'unico motivo di impugnazione il ricorrente sostiene che anche per la sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod.proc.pen. sussiste l'obbligo di motivazione che, nel caso in esame, è stata del tutto omessa dalla Corte di appello in relazione alla congruità della pena e alla sussistenza della continuazione tra i reati.

6. DE SANTIS Saverio. 6.1. Violazione di legge, erronea applicazione di norma processuale, vizio di motivazione in relazione agli artt. 599 e 602 cod.proc.pen.. Il ricorrente sostiene che la Corte di appello ha erroneamente ritenuto che la rinuncia ai motivi di appello fosse riferita a tutte le ipotesi di reato contestate a De Santis, mentre in realtà riguardava soltanto le doglianze relative al capo 12 dell'imputazione (con esclusione, peraltro, dell'aggravante delle più persone riunite e armate), ma non anche per le censure esposte in relazione ai capi 7) e 9) dell'imputazione. Da qui la denuncia di omessa motivazione con riguardo a tutti i motivi non rinunciati.

7. GISMONDI Francesco. 7.1. Contraddittorietà della motivazione, inosservanza o erronea applicazione della legge penale con riferimento alla valutazione finalizzata al computo della pena inflitta. Il motivo si rivolge al trattamento sanzionatorio, al cui riguardo si assume che la motivazione è solo apparente, risolvendosi in un'astratta enunciazione dei parametri cui la Corte di appello ha fatto riferimento, ma dimostrandosi contraddittoria nella parte in cui non tiene conto dello stato di incensuratezza di De Santis, che ha risarcito e ha collaborato, così risultando incongrua una riduzione di pena inferiore a quella applicata ad altri coimputati, maggiormente gravati.

8. TEMPESTA Marco. 8.1. Omessa motivazione su punti decisivi e illogicità della motivazione. Con l'unico motivo d'impugnazione il ricorrente sostiene che la Corte di appello avrebbe dovuto motivare circa la sussistenza dei delitti, nonostante la rinuncia ai motivi di appello.

9. LOVERGINE Ivan. 9.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 125, 129 e 546 c.p.p., 62-bis cod.pen., 99, comma 4, cod.pen.. Il ricorrente lamenta la carenza della motivazione in relazione alla recidiva.

10. LADISA Cosimo Damiano. 10.1. Mancata verifica della sussistenza della possibilità di applicare l'art. 129 cod.proc.pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso di Di COSIMO Cristian è inammissibile perché è la mera reiterazione dell'atto di appello. 1.1. L'unico motivo di impugnazione, invero, è la pedissequa riproduzione -parola per parola- dell'ultimo motivo di appello, così che vengono riprodotte anche le censure relative alla negazione delle circostanze attenuanti generiche che, invero, riguardano la sentenza di primo grado, ma non anche la sentenza di appello, che quelle circostanze ha riconosciuto, in ragione della rinuncia ai motivi sulla responsabilità. Si deve, dunque, ricordare quanto da questa Corte costantemente spiegato, nel senso che "è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella ripetizione di quelli già dedotti in appello, motivatamente esaminati e disattesi dalla corte di merito, dovendosi i motivi stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto non assolvono la funzione tipica di critica puntuale avverso la sentenza oggetto di ricorso", (Sez. 5, Sentenza n. 11933 del 27/01/2005, Rv. 231708; più di recente, non massimate:

Sez. 2, Sentenza n. 25517 del 06/03/2019, Di Stefano; Sez. 6, Sentenza n. 19930 del 22/02/2019, Ferrari). In altri termini, è del tutto evidente che a fronte di una sentenza di appello che ha fornito una risposta ai motivi di gravame, la pedissequa riproduzione di essi come motivi di ricorso per cassazione non può essere considerata come critica argomentata rispetto a quanto affermato dalla Corte d'appello: in questa ipotesi, pertanto, i motivi sono necessariamente privi dei requisiti di cui all'art. 581 c.p.p., comma 1, lett. c), che impone la esposizione delle ragioni di fatto e di diritto a sostegno di ogni richiesta.

2. Il ricorso di RAFASCHIERI Francesco Alessandro è fondato. 2.1. Con riguardo al primo motivo di ricorso, deve convenirsi con la difesa sul fatto che la Corte di Appello si è ampiamente diffusa sulle dinamiche del gruppo, al cui interno si registrava la presenza del ricorrente, senza, tuttavia, essersi in alcun modo soffermata sul contestato delitto di estorsione in danno di Maltarino Luigi; allo stesso modo è vero che nella complessiva esposizione il collegio non si è confrontato in alcun modo con i motivi di appello e con le ulteriori eccezioni contenute in una memoria, riprodotte nel ricorso al solo fine di far risaltare l'assenza di motivazione sul decisivo tema dell'effettivo coinvolgimento dell'imputato nella estorsione contestata. 2.2.

Le stesse considerazioni valgono anche con riguardo al secondo e al terzo motivo d'impugnazione. Nell'atto di gravame, in effetti, la difesa aveva esposto dei motivi di impugnazione, sufficientemente dotati del requisito della specificità, con cui esponeva - 4 - /kD L n-__ doglianze quanto alla configurabilità dell'aggravante delle più persone riunite, della recidiva e dell'attenuante di cui all'art. 5 della Legge n. 895 del 1967. L'esame di tali doglianze risulta del tutto pretermesso nella sentenza impugnata, con la conseguente fondatezza della denuncia di omessa motivazione con riguardo a tali punti.

La sentenza va conseguentemente annullata con rinvio alla Corte di appello di Bari, che avrà il compito di dare risposta alle doglianze non considerate dal giudice della sentenza impugnata.

3. Il ricorso di DI LEO Daniele è inammissibile in ragione della rinuncia ai motivi dichiarata dall'imputato in sede di appello, dove ha insistito soltanto per il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, in funzione di un più mite trattamento sanzionatorio. Da qui l'inammissibilità di tutti i motivi di impugnazione, che affrontano temi afferenti ai motivi di appello rinunciati,, ivi compreso quello relativo all'art. 114 cod.pen.. A tale riguardo va ricordato che «è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la decisione del giudice di appello che, rilevata la rinuncia dell'imputato ai motivi di appello dichiari l'inammissibilità sopravvenuta dei motivi oggetto di rinuncia, omettendone l'esame ai fini dell'applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen., considerato che la rinuncia ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità.

Pertanto, poiché, ex art. 597, comma primo, cod. proc. pen., l'effetto devolutivo dell'impugnazione circoscrive la cognizione del giudice del gravame ai soli punti della decisione ai quali si riferiscono i motivi proposti, una volta che essi costituiscano oggetto di rinuncia, non può il giudice di appello prenderli in considerazione, né può farlo il giudice di legittimità sulla base di un'ipotetica implicita revoca di tale rinuncia, stante l'irrevocabilità di tutti i negozi processuali, ancorché unilaterali», (Sez. 5, Sentenza n. 2791 del 22/10/2014 Ud., dep. il 2015, Ferlito, Rv. 262682 — 01;

Sez. 2, n. 3593 del 03/12/2010 - dep. 01/02/2011, Izzo, Rv. 249269)». Va ulteriormente precisato che la rinuncia a tutti i motivi di appello, ad esclusione soltanto di quelli riguardanti la misura della pena, comprende anche i motivi concernenti la sussistenza delle circostanze aggravanti e attenuanti del reato per i quali non sia stata fatta espressa riserva, in quanto relativi a un punto della decisione distinto e autonomo rispetto a quello afferente al trattamento sanzionatorio. In tal senso, il ricorrente ha fatto specifica riserva solo in relazione alla riconoscibilità di circostanze attenuanti generiche e alla possibilità di un più mite trattamento sanzionatorio.

Da qui l'inammissibilità dei motivi di ricorso posti al di fuori di tale delimitazione. Quanto alla possibilità di determinare il trattamento sanzionatorio prendendo le mosse da una pena base diversa da quella individuata dal giudice, va rilevata come a tal riguardo il ricorrente esponga una mera apodittica enunciazione, così che l'assunto si mostra aspecifico in quanto privo di censure alla sentenza impugnata. Il ricorso è, quindi, inammissibile.

4. Il ricorso di RUGGIERO Tommaso è aspecifico. Il ricorrente -invero- impugna una sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod.proc.pen., che non trova rispondenza nel caso in esame, visto che la Ruggiero è stato attinto da una condanna pronunciata all'esito di un processo celebrato con rito ordinario, sia pure caratterizzato dalla rinuncia ai motivi di appello. Da ciò discende che il provvedimento impugnato deve ritenersi indenne da censure, visto che il ricorso rivolge censure riferibili a una sentenza che non trova alcuna rispondenza rispetto a quella pronunciata all'esito del processo celebrato a carico dell'imputato nel cui interesse viene inoltrato l'atto difensivo. Da qui l'enunciata inammissibilità del ricorso inoltrato nell'interesse di Ruggiero.

5. Il ricorso di DE SANTIS Saverio è fondato. La difesa rappresenta che la rinunzia ai motivi era limitata al capo 12, con esclusione della contestata aggravante di aver agito in più persone riunite e con l'uso delle armi e, soprattutto, con esclusione delle eccezioni formulate in relazione ai capi 7 e 9. Fare cenno alle sentenze e specificare che abbiamo riscontrato. Rispetto a tali punti si registra l'assenza di totale di motivazione da parte della Corte di Appello, imponendosi, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio, al fine di dare risposta alle doglianze non rinunciate.

6. Il ricorso di GISMONDO Francesco è fondato. Il ricorrente -pur rinunciando ai motivi di appello principali-, insisteva per il motivo relativo al trattamento sanzionatorio, con il quale si doleva dell'eccessivo rigore della pena sancita dal giudice di primo grado, di gran lunga superiore al minimo edittale. La Corte di appello, dal suo canto, ha determinato la pena con una motivazione cumulativamente riferita a tutti gli imputati. Tale motivazione, tuttavia, deve ritenersi apparente nei confronti di Gismondo, in quanto si risolve della mera elencazione di tutti i parametri indicati dall'art. 133 cod.pen., cumulativamente e collettivamente riferiti a tutti gli imputati.

Tanto perché, in tal guisa la Corte di appello non ha dato atto delle ragioni esposte da Gismondo nel suo atto di appello, le cui doglianze sono così rimaste inesplorate, ancorché dotate di un sufficiente grado di specificità. Va infatti osservato come non soddisfi l'obbligo di motivazione incombente sul giudice la generica e astratta elencazione di tutti parametri indicati dall'art. 133 cod.pen., cumulativamente riferiti a tutti gli imputati di un medesimo procedimento, quando dalla struttura argonnentativa complessivamente considerata non sia possibile rintracciare nella sentenza della Corte di appello una risposta -sia pure implicita- alle ..).

Ci n._ n-..., censure contenute nel gravame con riguardo a un trattamento sanzionatorio sensibilmente scostato dal minimo edittale. Da qui l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di appello di Bari, che avrà il compito di dare risposta al motivo di gravame esposto da Gismondo in punto di trattamento sanzionatorio.

7. Il ricorso di TEMPESTA Marco è inammissibile perché manifestamente infondato. Il ricorrente sostiene che la Corte di appello avrebbe dovuto motivare anche in relazione ai punti per cui vi era stata rinuncia ai motivi di appello. L'assunto è manifestamente infondato, per quanto già enunciato, ossia che «è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la decisione del giudice di appello che, rilevata la rinuncia dell'imputato ai motivi di appello dichiari l'inammissibilità sopravvenuta dei motivi oggetto di rinuncia, omettendone l'esame ai fini dell'applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen., considerato che la rinuncia ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità.

Pertanto, poiché, ex art. 597, comma primo, cod. proc. pen., l'effetto devolutivo dell'impugnazione circoscrive la cognizione del giudice del gravame ai soli punti della decisione ai quali si riferiscono i motivi proposti, una volta che essi costituiscano oggetto di rinuncia, non può il giudice di appello prenderli in considerazione, né può farlo il giudice di legittimità sulla base di un'ipotetica implicita revoca di tale rinuncia, stante l'irrevocabilità di tutti i negozi processuali, ancorché unilaterali», (Sez. 5, Sentenza n. 2791 del 22/10/2014 Ud., dep. il 2015, Ferlito, Rv. 262682 - 01;

Sez. 2, n. 3593 del 03/12/2010 - dep. 01/02/2011, Izzo, Rv. 249269)». Va ulteriormente precisato che la rinuncia a tutti i motivi di appello, ad esclusione soltanto di quelli riguardanti la misura della pena, comprende anche i motivi concernenti la sussistenza delle circostanze aggravanti e attenuanti del reato per i quali non sia stata fatta espressa riserva, in quanto relativi a un punto della decisione distinto e autonomo rispetto a quello afferente al trattamento sanzionatorio. Il ricorso di Tempesta è, quindi, inammissibile.

8. Il ricorso di LOVERGINE Ivan è inammissibile. La denuncia di omessa motivazione, infatti, è rivolta alla recidiva e alla mancata esplorazione della sussistenza di cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod.proc.pen. i cui motivi erano stati oggetto di rinuncia nel giudizio di appello. Vale quanto già richiamato a tal riguardo al paragrafo precedente.

9. Il ricorso di LADISA Cosimo Damiano è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

d) cod. proc. pen., in quanto non indica gli elementi che sono alla base delle doglianze formulate, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato, non essendo a tal fine sufficiente la generica denuncia di omessa motivazione circa una non precisata causa evidente di proscioglimento.

10. La declaratoria di inammissibilità che colpisce i ricorsi di Di Cosimo Cristian, Di Leo Daniele, Ruggiero Tommaso, Tempesta Marco, Lovergine Ivan, Ladisa Cosimo Damianola importa la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila ciascuno, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata in relazione a Rafaschieri Francesco con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Bari. Annulla la sentenza impugnata in relazione a De Santis Saverio, limitatamente ai capi 7 e 9 nonché alle aggravanti dell'aver agito in più persone riunite ed armate, contestate al capo 12, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Bari. Annulla la sentenza impugnata in relazione a Gismondo Francesco, limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Bari per nuovo giudizio sul punto. Dichiara inammissibili i ricorsi di Di Cosimo Cristian, Di Leo Daniele, R