Sentenza — n. 30581/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon sentenza del 08/06/2021, la Corte d'appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza del 10/11/2017 del Tribunale di Firenze, dichiarava non doversi procedere nei confronti di Daniele Scognamiglio per i reati di truffa continuata e di falsità materiale in certificati continuata e aggravata (di cui, rispettivamente, al capo a e al capo b dell'imputazione) per essere gli stessi reati estinti per intervenuta prescrizione, mentre confermava la condanna dello Scognamiglio per il reato di ricettazione continuata e aggravata di assegni (di cui al capo c dell'imputazione), rideterminando, conseguentemente, la pena.
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 30581/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Con il secondo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. e) , cod. proc. pen., con riferimento all'art. 546, comma 1, lett. e), dello stesso codice, la mancanza di motivazione della sentenza impugnata «circa la dedotta insussistenza di elementi di prova a carico dell'imputato». Il ricorrente censura la sentenza impugnata là dove questa afferma che le doglianze avanzate nell'atto di appello dell'imputato in ordine all'insussistenza di adeguati elementi di prova a suo carico «risultano palesemente prive di consistenza», atteso che, sulla base di tale motivazione, «non è dato sapere all'imputato il percorso motivazionale che ha portato i Giudici ad affermare la sua penale responsabilità oltre ogni ragionevole dubbio».
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SCOGNAMIGLIO DANIELE, nato a Napoli il 26/08/1985 avverso la sentenza del 08/06/2021 della Corte d'appello di Firenze visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale STEFANO TOCCI, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 08/06/2021, la Corte d'appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza del 10/11/2017 del Tribunale di Firenze, dichiarava non doversi procedere nei confronti di Daniele Scognamiglio per i reati di truffa continuata e di falsità materiale in certificati continuata e aggravata (di cui, rispettivamente, al capo a e al capo b dell'imputazione) per essere gli stessi reati estinti per intervenuta prescrizione, mentre confermava la condanna dello Scognamiglio per il reato di ricettazione continuata e aggravata di assegni (di cui al capo c dell'imputazione), rideterminando, conseguentemente, la pena.
2. Avverso l'indicata sentenza della Corte d'appello di Firenze, ha proposto ricorso per cassazione Daniele Scognamiglio, per il tramite del proprio difensore, affidato a due motivi. 2.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., l'inosservanza degli artt. 178, comma 1, lett. c), e 179 dello stesso codice. Sotto un primo profilo, il ricorrente lamenta che la Corte d'appello di Firenze abbia rigettato la propria eccezione di difetto della notificazione al difensore avv. Alfredo Santacroce dell'avviso dell'udienza dell'8 giugno 2021 fissata per il giudizio di appello - con la motivazione che la notificazione sarebbe stata ritualmente effettuata, con avviso del 25 maggio 2020, al difensore avv.
Bruno Moscatiello e che la nomina dell'avv. Santacroce era intervenuta solo dopo quest'ultima data - ribadendo il predetto lamentato difetto della notificazione in quanto «la citazione per l'08 giugno 2021 era stata effettuata in favore dell'avv. Moscatiello sebbene lo stesso sia stato revocato in data 04.06.2020 con nomina dell'avv. Santacroce». Sotto un secondo profilo, il ricorrente lamenta che la Corte d'appello di Firenze non si sia espressa sull'altra propria eccezione - sollevata, come la prima, in sede di conclusioni scritte inviate, a mezzo della PEC, il 31 maggio 2021 - di omessa notificazione della citazione dell'imputato per la suddetta udienza dell'8 giugno 2021 fissata per il giudizio di appello e per «l'udienza pregressa» presso il domicilio dichiarato dallo Scognamiglio in Acerra, via S. Cuono, n. 54, ribadendo la fondatezza di tale eccezione. 2.2.
Con il secondo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. e) , cod. proc. pen., con riferimento all'art. 546, comma 1, lett. e), dello stesso codice, la mancanza di motivazione della sentenza impugnata «circa la dedotta insussistenza di elementi di prova a carico dell'imputato». Il ricorrente censura la sentenza impugnata là dove questa afferma che le doglianze avanzate nell'atto di appello dell'imputato in ordine all'insussistenza di adeguati elementi di prova a suo carico «risultano palesemente prive di consistenza», atteso che, sulla base di tale motivazione, «non è dato sapere all'imputato il percorso motivazionale che ha portato i Giudici ad affermare la sua penale responsabilità oltre ogni ragionevole dubbio».
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo è manifestamente infondato sotto entrambi i profili in cui è articolato. 1.1. Quanto al primo profilo del motivo, la manifesta infondatezza dello stesso discende pianamente dal principio, affermato dalle Sezioni unite della Corte di cassazione, secondo cui l'avviso di fissazione dell'udienza deve essere effettuato al difensore di fiducia dell'imputato che rivestiva tale qualità all'atto di fissazione dell'udienza e non anche all'avvocato che abbia acquistato successivamente tale veste, in quanto con l'emissione dell'avviso si cristallizza la situazione processuale relativa agli adempimenti di cancelleria (Sez.
U, n. 24630 del 26/03/2015, Maritan, Rv. 263600-01). Nel caso di specie, dall'esame degli atti del procedimento - consentito e, anzi, doveroso, essendo stato denunciato un error in procedendo - risulta che, all'atto della fissazione dell'udienza per il giudizio di appello, la qualità di difensore di fiducia dell'imputato era rivestita dall'avv. Bruno Moscatiello, mentre la qualità di nuovo difensore di fiducia, in capo all'avv. Alfredo Santacroce, fu da questi acquisita solo successivamente alla predetta fissazione dell'udienza, con la conseguenza che, del tutto correttamente, come ritenuto dalla Corte d'appello di Firenze, l'avviso di fissazione dell'udienza per il giudizio di appello è stato effettuato all'avv.
Moscatiello. 1.2. Quanto al secondo profilo del motivo, la manifesta infondatezza dello stesso discende pianamente dal principio, affermato dalla Corte di cassazione, secondo cui, in tema di disciplina emergenziale pandemica da Covid-19, le notificazioni all'imputato, anche se detenuto, sono eseguite mediante invio all'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore di fiducia, stante la natura eccezionale e derogatoria dell'art. 83, comma 14, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, conv. con modif. dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 (Sez. 1, n. 43703 del 21/10/2021, Portante, Rv. 282223-01).
Nel caso di specie, dall'esame degli atti del procedimento risulta che la notificazione all'imputato per l'udienza dell'8 giugno 2021 - così differita fuori udienza ai sensi della disciplina emergenziale da Covid-19 - fu correttamente effettuata, il 25 maggio 2020, all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'epoca difensore di fiducia avv. Bruno Moscatiello (avv.brunomoscatiello@legalmail.it ).
2. Il secondo motivo è manifestamente infondato. A fonte di un motivo di appello del ricorrente in tema di responsabilità del tutto generico («[I]'istruttoria dibattimentale compiuta non ha fatto emergere con chiarezza alcuna responsabilità certa a carico dell'imputato. Non è stata raggiunta la prova della responsabilità penale poiché vaghe ed incerte, nonché prive di oggettivi riscontri, risultano essere le dichiarazioni rese circa la ricostruzione dei fatti di cui è causa. Gli elementi a carico di Scognamiglio, infatti, non sono univoci e concordanti e non possono essere posti a base per fondare la responsabilità penale del predetto imputato»), la Corte d'appello di Firenze ha adeguatamente confermato, tenuto conto della predetta assoluta genericità del motivo di appello, che la responsabilità dell'imputato si doveva ritenere accertata alla luce delle circostanze che lo Scognamiglio era risultato avere negoziato gli assegni di provenienza delittuosa, al fine di commettere le condotte di truffa a lui pure contestate, nell'evidente consapevolezza di detta illecita provenienza, resa palese dal fatto che l'imputato, al fine di negoziare gli assegni, aveva utilizzato delle false identità.
3. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e, essendo ravvisabili profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento, in favore della cassa delle ammende, della somma di C 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore d