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Ordinanza — n. 30276/2023 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as late; appeal filed after statutory deadline expired for cassation review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30276/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the criminal appeal inadmissible due to procedural tardiness. The appellant argued for a retrial regarding the classification of attempted robbery versus completed robbery, but the appeal was filed on March 8, 2023, exceeding the statutory deadline of March 4, 2023. Consequently, the court dismissed the request and ordered the appellant to pay the court costs.

Regesto Legislator

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Art. 585, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; Art. 544, comma 2 cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if filed after the expiration of the statutory time limit for lodging the cassation request.

Parole chiave

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criminal appeal procedural tardiness statutory deadline cassation review inadmissible appeal tempestività dell'inoltro termine calcolato a ore durata dell'infrazione

Disposizioni normative citate

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Art. 585, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Art. 544, comma 2 cod. proc. pen.
Art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.
La conclamata tardività della impugnazione consente, peraltro, la trattazione del procedimento ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. (con riferimento all'art.
Art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
(con riferimento all'art. 591, comma 1, lett.
Art. 616 cod. proc. pen.
L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero.
art. 616 cod. proc. pen
L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto nell'interesse di Costantino Alessandro, nato a Bari 1'1.7.1989, avverso la sentenza della Corte di appello di Bari del 22.10.2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dotte Pierluigi Cianfrocca; FATTO E DIRITTO 1. Con sentenza dell'8.2.2022, il GUP presso il Tribunale di Bari aveva dichiarato Alessandro Costantino responsabile dei fatti di rapina aggravata a lui ascritti e, con le circostanze attenuanti generiche stimate equivalenti alla contestata aggravante e la finale riduzione per la scelta del rito, lo aveva condannato alla pena finale di anni 4 e mesi 2 di reclusione ed euro 1.400 di multa oltre al pagamento delle spese processuali;

2. la Corte di Appello di Bari ha riformato la sentenza di primo grado escludendo la aggravante dell'uso delle armi e, confermandola per il resto, ha k perciò rideterminato la pena finale in quella di anni 4 di reclusione ed euro 1.200 di multa, con termine di giorni 90 per il deposito della motivazione;

3. ricorre per cassazione il difensore del Costantino deducendo la nullità della sentenza per violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla configurabilità del delitto di rapina: rileva, infatti, che, alla stregua delle emergenze istruttorie e della ricostruzione del fatto, la vicenda avrebbe dovuto essere qualificata in termini di rapina tentata;

4. il ricorso è inammissibile perché tardivo: la sentenza impugnata è stata emessa in data 20.10.2022 ed il collegio si era riservato 90 giorni per il deposito della motivazione che, effettivamente è stata depositata in data 7.11.2022 e, pertanto, ampiamente nel termine stabilito. In forza del combinato disposto degli artt. 585, comma 1, lett.

c) e 544, comma 2, cod. proc. pen., l'ultimo giorno utile per impugnare la sentenza corrispondeva al giorno 4.3.2023 mentre il ricorso è stato depositato il giorno 8.3.2023. La conclamata tardività della impugnazione consente, peraltro, la trattazione del procedimento ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. (con riferimento all'art. 591, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen.).

5. L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così decis