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Ordinanza — n. 30274/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for inadmissibility regarding sentencing balance not in original plea agreement.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30274/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the alleged error regarding the balance between mitigating and aggravating circumstances does not fall within permissible grounds for cassation. The defendant argued that the lower court improperly weighed generic mitigating factors against the aggravated robbery charge, despite the plea agreement only mentioning generic mitigation. The court ruled that since the final sentence was calculated starting from a base derived from the aggravated charge and then reduced by the agreed mitigating factors, the legal error was not deducible at this stage.

Regesto Legislator

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Art. 628 cod. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: Appeals against sentencing judgments are limited to specific defects such as legal qualification errors or lack of correlation between plea and sentence; complaints regarding the judicial balance between mitigating and aggravating circumstances are inadmissible unless explicitly raised in the original plea.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal sentencing balance aggravating circumstances plea agreement cassation grounds generic mitigation rapina aggravata commisurazione della pena per rapina

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 628 cod. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero.
Sez. 4, sentenza 5 giugno 2018, n.38235
Sez. 4, sentenza 5 giugno 2018, n.38235).
art. 628 cod. pen
art. 616 cod. proc. pen
L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 4, sentenza 5 giugno 2018, n.38235
Sez. 4, sentenza 5 giugno 2018, n.38235).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto nell'interesse di Piatti Salvatore, nato a Napoli il 22.12.1977, avverso la sentenza del GIP presso il Tribunale di Ravenna del 3.3.2023; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott. Pierluigi Cianfrocca; FATTO E DIRMO 1. Con sentenza del 3.3.2023 il GIP presso il Tribunale di Ravenna ha applicato a Salvatore Piatti, su richiesta del difensore dell'imputato, a tal fine munito di procura speciale, ed il consenso del PM, la pena finale di anni 2 e mesi 8 di reclusione ed Euro 1.000 di multa in relazione ai fatti di rapina aggravata a lui ascritti e lo ha condannato al pagamento delle spese processuali e di custodia cautelare in carcere;

2. ricorre per cassazione Salvatore Piatti tramite il difensore lamentando: 2.1 erronea qualificazione giuridica del fatto: richiama la motivazione con cui il GIP ha ritenuto congrua la pena e, in particolare, il giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche sulla aggravante dell'uso dell'arma di cui al terzo comma dell'art. 628 cod. pen. che, quand'anche subvalente, andrebbe comunque considerata sussistente in sede di esecuzione della pena; sottolinea come la aggravante non avrebbe dovuto essere applicata e che, in realtà, il GIP, nel considerare la pena-base proporzionata al fatto, sembrerebbe averla esclusa con la necessaria riqualificazione in rapina semplice; 2.2 difetto di correlazione tra richiesta e sentenza: rileva che, nella proposta di applicazione concordata della pena, le parti non avevano in realtà prospettato un giudizio di bilanciamento tra circostanze di opposto segno ma la sola applicazione delle attenuanti generiche, con la sottintesa esclusione della aggravante contestata che, invece, è stata ritenuta dal GIP ancorché elisa, ai soli effetti sanzionatori, nell'ambito del giudizio di valenza.

3. Il ricorso è inammissibile. Il PM e l'imputato possono quindi proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; ne consegue che il vizio dedotto, inerente alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, alla quantificazione della pena ed alla comparazione delle circostanza non rientra tra i casi per i quali è ammesso il ricorso per cassazione (cfr., tra le tante:

Sez. 4, sentenza 5 giugno 2018, n.38235). Nel caso in esame, il ricorrente lamenta un vizio che assume essere deducibile in questa sede sostenendo, per un verso, la erronea qualificazione del fatto e, per altro verso, il difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza e, per entrambi i profili, segnalando che il giudice ha operato un giudizio di valenza tra le ritenute circostanze attenuanti generiche e la aggravante di cui all'art. 628 comma 3, n. 1 cod. pen. tuttavia non contemplata nella richiesta su cui aveva convenuto il PM. È allora sufficiente scorrere il tenore della pt,c)posta formulata dal difensore del Piatti, munito di procura speciale, per rendersi conto che, pur non essendo stato espresso il giudizio di valenza, ciò non di meno la pena era stata calcolata partendo da quella di sei anni di reclusione e 2.000 euro di multa su cui era stata operata la diminuzione per le circostanze attenuanti generiche e, poi, la ulteriore diminuzione per il rito; in premessa, tuttavia, si era dato conto della imputazione elevata a carico del ricorrente in termini di rapina aggravata ai sensi dell'art. 628, comma 3 n. 1 cod. pen. e nulla era stato detto in ordine alla possibile esclusione della aggravante che è stata pertanto necessariamente considerata come subvalente rispetto alle attenuanti generiche consentendo la prima diminuzione della pena di partenza.

4. L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle