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Ordinanza — n. 30271/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 30271/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30271/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da VECCIA ANDREA n. a Roma il 12/9/1982 avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma in data 8/2/2023 dato atto dell'avviso alle parti; udita la relazione del Cons. Anna Maria De Santis; 1,Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Roma, in accoglimento del concordato sulla pena proposto, riduceva ad anni due,mesi due, giorni venti di reclusione ed euro 666,00 di multa la pena inflitta a Veccia Andrea per il delitto di tentata rapina improprìa ascrittogli in rubrica.

Regesto Legislator

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art. 599-bis cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 30271/2023 — snpen · Corte di Cassazione: In particolare, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che la richiesta concordata tra accusa e difesa in ordine alla misura finale della pena è vincolante nella sua integralità, senza che il giudice possa addivenire a una pena diversa, in quanto l'accoglimento della richiesta postula la condivisione della qualificazione giuridica data al fatto e di ogni altra circostanza influente sul calcolo della pena (Sez. 6, n. 4665 del 20/11/2019, dep. 2020, Rv. 278114 - 01; n. 4125 del 02/03/1999, Rv. 213676 - 01).

Parole chiave

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rapina qualificata violenza carnale qualificata concorso proprio ricorso per cassazione eccezione di illegalità tentata rapina

Disposizioni normative citate

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art. 599-bis cod. proc. pen
Questa Corte ha chiarito che, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da VECCIA ANDREA n. a Roma il 12/9/1982 avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma in data 8/2/2023 dato atto dell'avviso alle parti; udita la relazione del Cons. Anna Maria De Santis;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1,Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Roma, in accoglimento del concordato sulla pena proposto, riduceva ad anni due,mesi due, giorni venti di reclusione ed euro 666,00 di multa la pena inflitta a Veccia Andrea per il delitto di tentata rapina improprìa ascrittogli in rubrica.

2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, Avv. Cristiano Conte, il quale ha dedotto l'erronea qualificazione giuridica del fatto e la mancanza assoluta di motivazione.

3. Il ricorso è inammissibile in quanto proposto per motivi non consentiti. Questa Corte ha chiarito che, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Rv. 276102;Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019,dep.2020,Rv. 278170).

In particolare, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che la richiesta concordata tra accusa e difesa in ordine alla misura finale della pena è vincolante nella sua integralità, senza che il giudice possa addivenire a una pena diversa, in quanto l'accoglimento della richiesta postula la condivisione della qualificazione giuridica data al fatto e di ogni altra circostanza influente sul calcolo della pena (Sez. 6, n. 4665 del 20/11/2019, dep. 2020, Rv. 278114 - 01; n. 4125 del 02/03/1999, Rv. 213676 - 01).

3. Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del proponente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d'esonero.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, 8 Giugno 2023 Il consigliere relatore Il P