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Ordinanza — n. 30264/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 30264/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30264/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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La Corte di cassazione, con sentenza del 17 gennaio 2023, per quanto qui rileva, ha annullato la sentenza della Corte di appello di Milano, nei confronti di Umberto Cristello, limitatamente al delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen. ascrittogli al capo 1 dell'imputazione, con rinvio per nuovo giudizio sul punto alla Corte milanese.

Regesto Legislator

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art. 416-bis cod. pen, art. 130 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 30264/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 416-bis cod. pen. ascrittogli al capo 1 dell'imputazione, con rinvio per nuovo giudizio sul punto alla Corte milanese.

Parole chiave

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motivi di cassazione impugnabilità della decisione di rinvio rettificazione della decisione pluralità di motivazioni motivazione del mutamento giurisprudenza revisione della sentenza penale

Disposizioni normative citate

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art. 416-bis cod. pen
La Corte di cassazione, con sentenza del 17 gennaio 2023, per quanto qui rileva, ha annullato la sentenza della Corte di appello di Milano, nei confronti di Umberto Cristello, limitatamente al delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen.
art. 130 cod. proc. pen
Richiede ex art. 130 cod. proc. pen., Umberto Cristello, a mezzo del suo difensore, la correzione dell'errore materiale ravvisabile nella parte motiva, laddove (paragrafo 1.5, p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sulla segnalazione di errore materiale relativa alla sentenza della Seconda Sezione penale n. 7295/23 del 17/01/2023, sul ricorso di CRISTELLO UMBERTO nato a MILETO il 15/01/1967 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI; lette le richieste del PG PAOLA MASTROBERARDINO, che ha espresso parere favorevole alla correzione dell'errore materiale nel senso richiesto dalla difesa.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La Corte di cassazione, con sentenza del 17 gennaio 2023, per quanto qui rileva, ha annullato la sentenza della Corte di appello di Milano, nei confronti di Umberto Cristello, limitatamente al delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen. ascrittogli al capo 1 dell'imputazione, con rinvio per nuovo giudizio sul punto alla Corte milanese.

2. Richiede ex art. 130 cod. proc. pen., Umberto Cristello, a mezzo del suo difensore, la correzione dell'errore materiale ravvisabile nella parte motiva, laddove (paragrafo 1.5, p.

21) si sarebbe confuso l'odierno ricorrente Umberto Cristello con il cugino e coimputato Carmelo Cristello.

3. Nel passaggio motivazionale che qui occupa, si precisa che, a séguito della pronuncia di annullamento della condanna pronunciata in secondo grado nei confronti di Umberto Cristello, Carmelo Cristello e Luca Vacca in relazione al delitto di associazione a delinquere di tipo mafioso, «devono ritenersi assorbiti: il quinto motivo di ricorso di Cristello Carmelo, circa il diniego della continuazione tra la condanna ex art. 416-bis cod. pen. della Corte di Appello di Milano dell'01/07/2014, divenuta definitiva, e quella - sempre per 416-bis cod. pen. - inflitta dalla sentenza impugnata; il secondo motivo di ricorso di Cristello Carmelo sull'aggravante di cui al quarto comma dell'art. 416-bis cod. pen.».

Dall'esame della motivazione è chiaramente ricostruibile il procedimento logico seguito dal giudice per pervenire alla determinazione finale: appare indubitabile che, laddove si dice «il quinto motivo di ricorso di Cristello Carmelo», debba invece leggersi e intendersi «il quinto motivo di ricorso di Cristello Umberto», posto che l'esame degli atti di impugnazione dei due co-imputati è assolutamente dirimente, poiché il quinto motivo del ricorso presentato nell'interesse di Umberto Cristello si incentra sull'invocato vincolo della continuazione (mentre il quinto motivo del ricorso proposto da suo cugino Carmelo Cristello concerne la violazione di legge e il vizio di motivazione per alcuni capi relativi a delitti in materia di stupefacenti); viceversa, il secondo motivo del ricorso presentato nell'interesse di Carmelo Cristello censura la ritenuta aggravante dell'associazione armata (mentre il secondo motivo per Umberto Cristello attiene al delitto di cui all'art. 74, d.P.R. n. 309 del 1990).

4. È dunque possibile rettificare il refuso.

P.Q.M.

Dispone correggersi l'errore materiale contenuto nella motivazione della sentenza n. 7295 del 17 gennaio 2023, alla pagina 21, secondo periodo del paragrafo 1.5., nel senso che laddove al secondo rigo è indicato «Cristello Carmelo», debba intendersi «Cristello Umberto». Manda alla Cancelleria per le ann