Italian Court dismisses appeal against sentencing for lack of statutory grounds under Art. 448 CPP.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Vincenzo Salerno's appeal inadmissible, ordering him to pay court costs. Salerno challenged a Crotone Tribunal sentence for detention and gun-related crimes, arguing the decision lacked sufficient motivation. The court ruled that this specific grievance does not fall within the exceptions permitted by Article 448, paragraph 2-bis of the Code of Criminal Procedure, rendering the appeal procedurally invalid.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, co. 2 bis cod. proc. pen.; Appeals against sentencing decisions are inadmissible unless they fall within the specific exceptions enumerated in Article 448, paragraph 2-bis of the Code of Criminal Procedure.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SALERNO VINCENZO nato a CROTONE il 26/10/1984 avverso la sentenza del 15/02/2023 del TRIBUNALE di CROTONEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Sergio Di Paola.
RITENUTO IN FATTO
e
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il Tribunale di Crotone, con sentenza in data 15 febbraio 2023, applicava nei confronti di Salerno Vincenzo la pena concordata dalle parti ex art. 444 cod. proc. pen., in relazione ai reati di detenzione e porto di arma comune da sparo, ricettazione e minaccia aggravata; rilevato che, ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen., i ricorsi devono essere trattati con procedura «de plano», trattandosi di impugnazione, proposta avverso una sentenza di applicazione della pena, da dichiararsi inammissibile perché proposta al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, co. 2 bis, cod. proc. pen.; rilevato, infatti, che il motivo di ricorso, con cui si lamenta il difetto di motivazione della decisione (non costituente motivo ammissibile di ricorso:
Sez. F, n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761 - 0), risulta proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, co. 2 bis, cod. proc. pen.; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 maggio 2023 Il Consigliere Estensore Ea Presidente