Italian court dismisses appeal against sentencing as inadmissible due to procedural violations under Art. 448.2bis CPP.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal against the GIP's sentencing decision inadmissible. The appellant argued for lack of reasoning regarding acquittal conditions and legal qualification errors, but these grounds fall outside the specific exceptions permitted by Article 448, paragraph 2-bis of the Code of Criminal Procedure. Consequently, the court ruled that the appeal must be rejected and the appellant ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Appeals against sentencing decisions are inadmissible if they do not fall within the specific exceptions provided by law, such as those regarding lack of reasoning or legal qualification errors.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BASSO ANTONIO nato a NAPOLI il 19/02/1977 avverso la sentenza del 07/02/2023 del GIP del Tribunale di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Sergio Di Paola.
RITENUTO IN FATTO
e
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il G.i.p. del Tribunale di Napoli, con sentenza in data 7 febbraio 2023, applicava nei confronti di Basso Antonio la pena concordata dalle parti ex art. 444 cod. proc. pen., in relazione al reato di tentata estorsione; rilevato che, ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen., i ricorsi devono essere trattati con procedura «de plano», trattandosi di impugnazione, proposta avverso una sentenza di applicazione della pena, da dichiararsi inammissibile perché proposta al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, co. 2 bis, cod. proc. pen.; rilevato, infatti, che il motivo di ricorso, con cui si lamenta l'omessa motivazione circa l'insussistenza delle condizioni per la declaratoria di proscioglimento, ai sensi dell'art. 129, comma 1, cod. proc. pen. (non costituente motivo ammissibile di ricorso:
Sez. F, n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761 - 0), e l'analogo vizio relativamente all'operata qualificazione giuridica (senza alcuna censura afferente la manifesta erroneità dell'inquadramento nelle contestate fattispecie: Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021, Paolino, Rv. 281116 - 0) risulta proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, co. 2 bis, cod. proc. pen.; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 maggio 2023 Il Consigli re Estensore L, Presi