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Ordinanza — n. 30257/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal against appellate sentence under art. 599 bis c.p.p. dismissed for inadmissible grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30257/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the grounds raised did not fall within the specific exceptions permitted under Article 599 bis of the Code of Criminal Procedure. The appellant challenged the appellate court's sentence regarding aggravated robbery in a joint offense, arguing issues regarding the formation of intent and the prosecutor's consent. The court ruled that complaints about waived reasons, lack of assessment of exemption conditions, or sentencing errors not constituting illegality were excluded from admissibility.

Regesto Legislator

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Art. 599 bis c.p.p.; Art. 610 c.p.p.: Appeals against sentences issued under Art. 599 bis c.p.p. are admissible only for grounds concerning the formation of intent, prosecutor's consent, or divergent content of the judgment, excluding complaints about waived reasons, exemption conditions, or sentencing determinations.

Parole chiave

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concordato in appello art. 599 bis c.p.p. inammissibilita ricorso formazione volonta determinazione pena difetto di motivazione responsabilità scemata sostituzione dei motivi

Disposizioni normative citate

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Art. 599 bis cod. proc. pen.
La Corte d'appello di Milano, con sentenza impugnata in questa sede, in accoglimento della concorde richiesta delle parti ex art. 599 bis cod.
Art. 610, comma 5 bis cod. proc. pen.
pen., il ricorso deve essere trattato con la procedura de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis cod. proc. pen.; ritenuto che, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ex art.
Art. 129 cod. proc. pen.
art. 599 bis cod. proc. pen
La Corte d'appello di Milano, con sentenza impugnata in questa sede, in accoglimento della concorde richiesta delle parti ex art. 599 bis cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KRAMA AJOUB (CUI 068V5H3) nato il 06/08/1994 avverso la sentenza del 24/11/2022 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere Sergio Di Paola.

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte d'appello di Milano, con sentenza impugnata in questa sede, in accoglimento della concorde richiesta delle parti ex art. 599 bis cod. proc. pen. rideterminava la pena inflitta nei confronti di Krama Ajoub, in relazione al reato di rapina aggravata in concorso; considerato che, trattandosi di impugnazione avverso una sentenza pronunciata a norma dell'art. 599 bis cod. proc. pen., il ricorso deve essere trattato con la procedura de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis cod. proc. pen.; ritenuto che, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della aD pronuncia del giudice; mentre sono inammissibili le doglianze relative ai motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102); rilevato che il motivo di ricorso, con cui si lamenta l'omessa motivazione circa la responsabilità dell'imputato, risulta proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 599 bis, cod. proc. pen.; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 maggio 2023 Il Consi ere Estensore La