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Ordinanza — n. 30253/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals against sentencing as they fall outside statutory appeal grounds under Art. 448 CPP.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30253/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals by Martimucci and Lomaistro inadmissible, ordering them to pay court costs. The lower court found the appeals violated Article 448 of the Code of Criminal Procedure because they complained about lack of reasoning and legal qualification, which are not valid grounds for appeal under Article 610. Consequently, the appeals were rejected without substantive review of the sentencing.

Regesto Legislator

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Art. 448, co. 2 bis cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5 bis cod. proc. pen.: Appeals against sentencing are inadmissible if they rely on grounds such as lack of reasoning or legal qualification, which do not constitute exceptions to the statutory appeal requirements.

Parole chiave

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inadmissible appeals sentencing review statutory grounds lack of reasoning legal qualification Code of Criminal Procedure court costs motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 448, co. 2 bis cod. proc. pen.
pen., i ricorsi devono essere trattati con procedura «de plano», trattandosi di impugnazione, proposta avverso una sentenza di applicazione della pena, da dichiararsi inammissibile perché proposta al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, co.
Art. 610, comma 5 bis cod. proc. pen.
pen.; rilevato che, ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, cod.
Art. 129, comma 1 cod. proc. pen.
pen.; rilevato, infatti, che i motivi di ricorso, comuni ad entrambi gli atti di impugnazione, con cui si lamenta l'omessa motivazione circa l'insussistenza delle condizioni per la declaratoria di proscioglimento, ai sensi dell'art. 129, comma 1, cod.
Art. 444 cod. proc. pen.
del Tribunale di Bari, con sentenza in data 8 novembre 2021, applicava nei confronti di Martimucci Andrea e Lomaitsro Angelantonio la pena concordata dalle parti ex art. 444 cod. proc. pen., in relazione ai reati di cui agli artt.
Art. 644 cod. pen.
d. Igs. 74/200
pen., 8 d. Igs. 74/200, 512 bis cod.
Art. 512 bis cod. pen.
art. 444 cod. proc. pen
del Tribunale di Bari, con sentenza in data 8 novembre 2021, applicava nei confronti di Martimucci Andrea e Lomaitsro Angelantonio la pena concordata dalle parti ex art. 444 cod. proc. pen., in relazione ai reati di cui agli artt.
artt. 644 cod. pen
pen., in relazione ai reati di cui agli artt. 644 cod. pen., 8 d.

Giurisprudenza citata

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Sez. F, n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui
Sez. F, n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv.
Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021, Paolino
279761 - 0), e l'analogo vizio relativamente all'operata qualificazione giuridica (senza alcuna censura afferente la manifesta erroneità dell'inquadramento nelle contestate fattispecie: Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021, Paolino, Rv.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: MARTIMUCCI ANDREA nato a ALTAMURA il 20/10/1985 • LOMAISTRO ANGELANTONIO nato a ALTAMURA il 10/11/1967 avverso la sentenza del 08/11/2022 del G.u.p. del Tribunale di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere Sergio Di Paola.

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il G.u.p. del Tribunale di Bari, con sentenza in data 8 novembre 2021, applicava nei confronti di Martimucci Andrea e Lomaitsro Angelantonio la pena concordata dalle parti ex art. 444 cod. proc. pen., in relazione ai reati di cui agli artt. 644 cod. pen., 8 d. Igs. 74/200, 512 bis cod. pen.; rilevato che, ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen., i ricorsi devono essere trattati con procedura «de plano», trattandosi di impugnazione, proposta avverso una sentenza di applicazione della pena, da dichiararsi inammissibile perché proposta al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, co. 2 bis, cod. proc. pen.; rilevato, infatti, che i motivi di ricorso, comuni ad entrambi gli atti di impugnazione, con cui si lamenta l'omessa motivazione circa l'insussistenza delle condizioni per la declaratoria di proscioglimento, ai sensi dell'art. 129, comma 1, cod. proc. pen. (non costituente motivo ammissibile di ricorso:

Sez. F, n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761 - 0), e l'analogo vizio relativamente all'operata qualificazione giuridica (senza alcuna censura afferente la manifesta erroneità dell'inquadramento nelle contestate fattispecie: Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021, Paolino, Rv. 281116 - 0) risultano proposti al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, co. 2 bis, cod. proc. pen.; ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 maggio 2023 Il Consi 'ere Estensor