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Ordinanza — n. 30251/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal by non-authorized party for procedural violation and lack of standing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30251/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was filed personally by the accused, who lacked legal standing to challenge the appellate court's decision. The lower court had partially reformulated the sentence based on a settlement, but the appellant argued for specific mitigating circumstances under the Penal Code. The court rejected these substantive claims as secondary to the primary procedural defect, ruling that the appeal must be treated *de plano* and dismissed the constitutional question raised.

Regesto Legislator

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Art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen.; Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.: An appeal filed by a person lacking legal standing must be declared inadmissible *de plano*, and any incidental constitutional questions raised are manifestly unfounded.

Parole chiave

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lack of standing procedural inadmissibility de plano procedure legal representation penal code appeal motivazione inadeguata delle censure costituzionali allegazioni insufficientemente motivate legittimazione a ricorrere

Disposizioni normative citate

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Art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen.
pen., risulta presentato personalmente dall'imputato; considerato, che, ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen., come modificato dalla legge n.
Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.
103 del 2017, il ricorso deve essere trattato con (-Q procedura «de plano», trattandosi di impugnazione proposta da soggetto non legittimato, in violazione dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen.; che è inoltre manifestamente infondata la dedotta questione di legittimità costituzionale dell'art.
Art. 111, comma 7, Cost.
Art. 117, comma 1 Cost.
Legge n. 103 del 2017
pen., come modificato dalla legge n. 103 del 2017, il ricorso deve essere trattato con (-Q procedura «de plano», trattandosi di impugnazione proposta da soggetto non legittimato, in violazione dell'art.

Giurisprudenza citata

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Sezioni unite della Corte, n. 8914 del 21/12/2017
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AAULM SALAH nato il 01/11/1993 avverso la sentenza del 19/12/2022 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Sergio Di Paola.

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte d'appello di Torino, con la sentenza impugnata, ha parzialmente riformato, accogliendo l'accordo delle parti, la sentenza pronunciata dal G.u.p. del Tribunale di Milano in data 12 aprile 2022 nei confronti di AAULM SALAH, rideterminando la misura della pena inflitta; rilevato che il ricorso, che deduce vizio di motivazione in ordine al diniego della prevalenza delle riconosciute circostanze attenuanti generiche e violazione di legge quanto al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen., risulta presentato personalmente dall'imputato; considerato, che, ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen., come modificato dalla legge n. 103 del 2017, il ricorso deve essere trattato con (-Q procedura «de plano», trattandosi di impugnazione proposta da soggetto non legittimato, in violazione dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen.; che è inoltre manifestamente infondata la dedotta questione di legittimità costituzionale dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., sollevata in relazione agli artt. 111, comma 7, e 117, comma 1 Cost., come già affermato dalle Sezioni unite della Corte (n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272011 - 01); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 maggio 2023 Il Consigliere Estensore el res