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Ordinanza — n. 30248/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to lack of logical correlation between plea bargain request and cassation complaint.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30248/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the defendant's complaint lacked logical correlation with the plea bargain request. Although the defendant requested generic mitigating circumstances, the first-instance judge granted them, yet the appeal argued these were not conceded. The court ruled that since the mitigating circumstances were actually applied, the complaint was legally unfounded and outside the permissible scope of cassation review.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: A cassation appeal against a sentencing judgment is inadmissible if the complaint lacks logical correlation with the plea bargain request, as the court may only review specific statutory grounds such as legal qualification or penalty legality.

Parole chiave

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lack of logical correlation plea bargain request cassation appeal inadmissibility generic mitigating circumstances Art. 448 c.p.p. altri reati altri capi d'accusa aggravamento della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis c.p.p.
Il ricorso è inammissibile perché articolato su censura non consentita in questa sede alla luce di quanto espressamente disposto dall'art. 448, comma 2bis cod.
Art. 616 c.p.p.
L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod.
art. 616 cod. proc. pen
L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di una somma in favore della Cassa delle Ammende che, per l'elevatissimo grado di sciatteria e mancanza professionale, si stima equo determinare in C 3.000,00.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AHMED AMIN ADIL ABDULHAKIM nato a MILANO il 19/01/1993 avverso la sentenza del 16/06/2022 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di BUSTO ARSIZIOudita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT; lette le conclusioni del PG ETTORE PEDICINI Ricorso trattato de plano. FATTO E DIRITTO 1. Con sentenza del 16 giugno 2022 il Giudice per le Indagini Preliminari di Busto Arsizio ha applicato a Ahmed Amin Adil Abdulhakim, su richiesta dell'imputato ed il consenso del PM, la pena di 4 anni e 6 mesi di reclusione ed C 1.400,00 di multa in relazione ai fatti di reato lui ascritti (rapina pluriaggravata).

2. Ricorre per cassazione l'imputato a mezzo del proprio difensore lamentando la nullità della sentenza in ordine alla motivazione sulla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.

3. Il ricorso è inammissibile perché articolato su censura non consentita in questa sede alla luce di quanto espressamente disposto dall'art. 448, comma 2bis cod. proc. pen.; il PM e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Nel caso specifico il difetto di correlazione logica sussiste solamente tra il contenuto della istanza di patteggiamento, che prevedeva la concessione delle circostanze attenuanti generiche, effettivamente applicate dal giudice in sentenza, ed il contenuto del ricorso, ove si lamenta la mancata concessione delle attenuanti concesse. Si tratta di un vizio che condanna il ricorso all'inammissibilità, come si è detto.

4. L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di una somma in favore della Cassa delle Ammende che, per l'elevatissimo grado di sciatteria e mancanza professionale, si stima equo determinare in C 3.000,00.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così ceciso in Roma, il 21 aprile 2023 Il co sigliere relatore Il Pre