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Sentenza — n. 30226/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against aggravated damage conviction where bankruptcy assets are deemed seized.

Numero d'incarto Sentenza — n. 30226/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected Gianfranco Pignotti's appeal against his conviction for aggravated damage to property involved in bankruptcy proceedings. The defense argued the property was never seized or garnished, but the court held that bankruptcy declaration automatically subjects all assets to the practical effects of seizure. Consequently, the court affirmed the aggravated nature of the crime and dismissed the procedural complaints regarding the complaint's scope.

Regesto Legislator

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Art. 625, n. 7 cod. pen.; Art. 336 cod. proc. pen.: Bankruptcy declaration subjects all assets to the practical effects of seizure, allowing aggravated damage charges, and the complainant need not specify the legal qualification of the facts.

Parole chiave

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aggravated damage bankruptcy proceedings property seizure complaint scope legal qualification criminal appeal procedural admissibility immobile occupato

Disposizioni normative citate

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Art. 625, n. 7 cod. pen.
L'applicazione di tali principi di diritto alla fattispecie in esame comporta la configurabilità del reato di danneggiamento aggravato ai sensi dell'art. 625, n.
Art. 336 cod. proc. pen.
In conclusione, una volta descritti in querela i fatti e manifestata la volontà di ottenere la punizione del querelato per i fatti narrati dal querelante, compete all'autorità giudiziaria procedente fornirne, ai sensi dell'art. 336, cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Art. 49 cod. pen.
Art. 625 cod. pen.
L'applicazione di tali principi di diritto alla fattispecie in esame comporta la configurabilità del reato di danneggiamento aggravato ai sensi dell'art. 625, n.
Art. 192 cod. proc. pen.
Art. 194 cod. proc. pen.
R.d. 267/1942
pen., 14 R.d. 267/1942, travisamento del fatto e della prova nonché manifesta illogicità della motivazione in relazione alla sussistenza del reato di cui al capo A).
art. 616 cod. proc. pen
Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 84 del 26/01/1965, Desselvi
Sez. 2, n. 922 del 16/05/1967, Fortino
099456 - 01; Sez. 2, n. 922 del 16/05/1967, Fortino, Rv.
Cass. Civ. Sez. 1, n. 16158 del 20/07/2007
Sez. 1, n. 12684 del 9/7/2004
598436 - 01; Sez. 1, n. 12684 del 9/7/2004, n.
Sez. 5, n. 27964 del 01/07/2020, L.
Sez. 5, n. 31530 del 24/06/2021, Belpietro
279531 - 01; da ultimo Sez. 5, n. 31530 del 24/06/2021, Belpietro, non massimata;
Sez. 5, n. 20008 del 19/01/2023, Sterrantino
Sez. 5, n. 20008 del 19/01/2023, Sterrantino, non massinnata).
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PIGNOTTI GIANFRANCO nato a San Benedetto del Tronto il 27/06/1961 avverso la sentenza del 14/07/2022 della Corte di Appello di L'aquila visti gli atti, il provvedimento impugnato, il ricorso e le conclusioni depositate dalle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Emanuele CERSOSIMO; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Ettore PEDICINI, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni del difensore della parte civile, Avv. Libera D'AMELIO, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Gianfranco PIGNOTTI, a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza con la quale la Corte di appello di L'Aquila, in data 14 luglio 2022, in parziale riforma della sentenza emessa, in data 26 novembre 2019, dal Tribunale di Teramo, lo ha condannato alla pena di mesi 4 e giorni 15 di reclusione in relazione al reato continuato di cui agli artt. 633 e 635 cod. pen., previo assorbimento della condotta descritta al capo C) nella condotta di cui al capo A).

2. Il ricorrente lamenta, con il primo motivo di impugnazione, violazione degli artt. 49 e 625 cod. pen., 192 e 194 cod. proc. pen., 14 R.d. 267/1942, travisamento del fatto e della prova nonché manifesta illogicità della motivazione in relazione alla sussistenza del reato di cui al capo A). Secondo la difesa, il fatto andava giuridicamente riqualificato nell'ipotesi di danneggiamento semplice in quanto l'immobile indicato nel capo di imputazione, pur rientrando nell'attivo fallimentare della società Di Gennaro Costruzioni srl., non sarebbe mai stato sottoposto a sequestro o pignoramento. La Corte territoriale, travisando la querela sporta dal curatore fallimentare, avrebbe desunto la sottoposizione a pignoramento dalle espressioni erronee adoperate dal teste di polizia giudiziaria escusso nel dibattimento di primo grado.

3. Il ricorrente lamenta, con il secondo motivo di impugnazione, violazione degli artt. 529 e 530 cod. proc. pen. La difesa ha rimarcato che la querela sporta dalla persona farebbe esclusivo riferimento esclusivamente al reato di danneggiamento e non al reato di occupazione abusiva con conseguente carenza di procedibilità in relazione a tale reato. CONSIDERATO IN DIRITI-0 1. Il ricorso deve essere rigettato per le ragioni che seguono.

2. Il primo motivo di ricorso è al contempo generico ed infondato. 2.1. Deve essere preliminarmente evidenziato che il ricorso sul punto non appare autosufficiente in quanto non fornisce elementi certi da cui dedurre la mancata sottoposizione a sequestro o pignoramento del bene danneggiato dal ricorrente. La difesa si limita a fare generico riferimento a tale carenza ed alla ritenuta erroneità delle dichiarazioni rese sul punto dal teste di polizia giudiziaria senza allegare alcun atto idoneo a dimostrare la fondatezza di quanto apoditticamente affermato. 2.2.

Ciò premesso deve essere affermata l'infondatezza della doglianza difensiva. Il Collegio intende ribadire il risalente ma pienamente condivisibile orientamento della Corte di Cassazione secondo cui i beni, che a seguito di inventario entrano a far parte dell'attivo fallimentare, sono sottoposti ad effetti pratici di indisponibilità che corrispondono agli effetti che si ricollegano al pignoramento o al sequestro (Sez. 2, n. 84 del 26/01/1965, Desselvi, Rv. 099456 - 01; Sez. 2, n. 922 del 16/05/1967, Fortino, Rv. 105893 - 01).Deve essere ribadito, in proposito, che la dichiarazione di fallimento determina una forma di pignoramento generale di tutti i beni del fallito (vedi Cass.

Civ. Sez. 1, n. 16158 del 20/07/2007, Rv. 598436 - 01; Sez. 1, n. 12684 del 9/7/2004, n. 12684-01). L'applicazione di tali principi di diritto alla fattispecie in esame comporta la configurabilità del reato di danneggiamento aggravato ai sensi dell'art. 625, n. 7, cod. pen. nel caso in cui la condotta illecita, come nel caso oggetto di scrutinio, venga posta in essere in danno di un bene oggetto di procedura concorsuale.

3. Il secondo motivo di ricorso è aspecifico in quanto meramente reiterativo di censure, già adeguatamente vagliate e disattese dalla Corte territoriale che ha escluso, con motivazione priva di illogicità e coerente con le risultanze processuali, le criticità ricostruttive evidenziate con l'atto di appello. La Corte territoriale, con motivazione sintetica ma ineccepibile in punto di logica e coerente con le risultanze processuali, ha sottolineato che la querela sottoscritta dal curatore fallimentare «ha avuto chiaramente ad oggetto l'intero fatto accertato e nulla rilevando la qualificazione giuridica ad esso attribuito dal querelante» (pag. 3 della sentenza impugnato).

Ed invero, nella querela sporta il 6 marzo 2018 il curatore fallimentare, nell'esporre i fatti ha descritto non solo la condotta di danneggiamento dell'infisso ma anche l'indebita occupazione dell'immobile in questione. I giudici di appello hanno, pertanto, correttamente applicato il principio di diritto affermato da questa Corte in virtù del quale non compete al querelante dare la qualificazione giuridica del fatto, dovendo egli limitarsi ad esporlo nella sua materialità, atteso che il diritto di querela concerne unicamente il fatto delittuoso, quale enunciato nella sua essenzialità (ex multis Sez. 5, n. 27964 del 01/07/2020, L., Rv. 279531 - 01; da ultimo Sez. 5, n. 31530 del 24/06/2021, Belpietro, non massimata;

Sez. 5, n. 20008 del 19/01/2023, Sterrantino, non massinnata). In conclusione, una volta descritti in querela i fatti e manifestata la volontà di ottenere la punizione del querelato per i fatti narrati dal querelante, compete all'autorità giudiziaria procedente fornirne, ai sensi dell'art. 336, cod. proc. pen. l'esatta qualificazione giuridica, sulla base degli elementi raccolti nella fase delle indagini preliminari, secondo uno schema che nel caso in esame risulta puntualmente rispettato con conseguente infondatezza della doglianza.

4. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedime