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Sentenza — n. 29615/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against bail order due to inadmissible questions of fact and lack of specificity.

Numero d'incarto Sentenza — n. 29615/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it raised questions regarding factual evaluations and new circumstances not permitted in a final review. The appellant argued that the lower court ignored the passage of time and the removal of an aggravating circumstance, but the court found these to be matters for the trial judge. Consequently, the appeal was rejected for being too specific and generic, resulting in a ruling against the appellant.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 591 c.p.p.: The Court of Cassation admits appeals against bail orders only for specific legal violations or manifest illogical reasoning, excluding challenges to factual reconstructions or alternative assessments of circumstances.

Parole chiave

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preliminary appeal inadmissibility bail order cassation review factual evaluation limitation lack of specificity appeal new circumstances exclusion indennizzo per detenzione ingiustificata permesso di dimora retroattivo revoca della sospensione condizionale

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 616 cod.
Art. 591 c.p.p.
art. 616 cod. proc. pen
Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2, Sentenza n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti
Sez. 4, Sentenza n. 18795 del 02/03/2017, Di Iasi
Sez. 4, Sentenza n. 18795 del 02/03/2017, Di Iasi, Rv.
Sez. 6, Sentenza n. 11194 del 08/03/2012, Lupo
269884 — 01; Sez. 6, Sentenza n. 11194 del 08/03/2012, Lupo Rv.
Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016
Sez. 2, Sentenza n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato
Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone
259425, Lavorato; Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv.
Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta
D 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv.
Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano
230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv.
Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca
236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CALCO' LABRUZZO GINO nato il 04/01/1959 a MESSINA avverso l'ordinanza del 29/07/2022 del TRIBUNALE DI MESSINAvisti gli atti, il provvedimento innpugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO; udita la requisitoria del Pubblico nninistero, nella persona del Sostituto Procuratore generale LIDIA GIORGIO, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Calcò Labruzzo Gino, per il tramite del proprio difensore, impugna l'ordinanza del 29/07/2022 del Tribunale di Messina, che ha rigettato l'appello proposto avverso l'ordinanza in data 23/06/2022 del G.i.p. del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, che aveva rigettato l'istanza di revoca o di sostituzione della misura cautelare dell'obbligo di dimora. Deduce: 1.1. Inosservanza di norma processuale, in punto di valutazione di attualità e adeguatezza nel mantenimento della misura cautelare. Con l'unico motivo d'impugnazione, il ricorrente -dopo avere illustrato i contenuti della vicenda procedinnentale- assume che il Tribunale - 4 ha omesso di considerare i fattori di novità, costituiti dalla esclusione nel giudizio principale dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod.pen. e della morte della persona offesa, in uno con il tempo decorso dalla commissione del fatto, risalente al 2014.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile perché propone questioni non consentite in sede di legittimità. Il Tribunale ha confermato la misura cautelare osservando che Calcò era stato condannato alla pena di anni nove di reclusione per una pluralità di truffe e per un'estorsione commessi nei territori di Falcone, Patti e Montalbano Elicona. Sulla base di tali elementi ha ritenuto l'ininfluenza del tempo decorso, in relazione a una misura applicata soltanto per la scadenza dei termini di durata della misura cautelare. A fronte di una motivazione adeguata, logica e non contraddittoria, i motivi di ricorso innanzi sintetizzati sollevano questioni rivolte alle valutazioni del tribunale, esponendo apprezzamenti di fatto dai quali non è possibile individuare censure riconducibili ad alcuno dei vizi scrutinabili in sede di legittimità.

Va a tal proposito ricordato che in tema di misure cautelari personali «il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito», (Sez. 2, Sentenza n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628 — 01;

Sez. 4, Sentenza n. 18795 del 02/03/2017, Di Iasi, Rv. 269884 — 01; Sez. 6, Sentenza n. 11194 del 08/03/2012, Lupo Rv. 252178). A ciò si aggiunga che il ricorrente concentra l'impugnazione sulla sola estorsione, così non confrontandosi con tutta quella parte della motivazione che valorizza la commissione anche delle truffe. Tale rilievo porta anche il vizio di aspecificità, che si configura non solo nel caso della indeterminatezza e genericità, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità (Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, Rv. 268823; Sez. 2, Sentenza n. 11951 del 29/01/2014 Rv. 259425, Lavorato; Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. D 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596).

2. Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso