Cassation appeals by defendants personally are inadmissible and must be signed by a special bar member.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals filed personally by the defendants inadmissible. The defendants argued for personal submission, but the court held that under Article 613 of the Code of Criminal Procedure, appeals must be signed by a lawyer enrolled in the Special Bar of the Court of Cassation. Consequently, the appeals were rejected, and the defendants were ordered to pay procedural costs and fines.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 613 cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: Cassation appeals cannot be filed personally by the accused and must be signed by a lawyer enrolled in the Special Bar of the Court of Cassation, otherwise they are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PATRONE LOREDANA nata il 17/04/1972 a NAPOLI GUARRACINO CIRO nato il 17/08/1992 a POMPEI avverso la sentenza del 16/11/2022 del GIP del TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO; all'esito della trattazione con procedura de plano.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Patrone Loredana e Guarracino Ciro, con separati ricorsi, ricorrono personalmente avverso la sentenza in data 16/11/2022 del G.u.p. del Tribunale di Torre Annunziata, pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod.proc.pen.; con i rispettivi ricorsi hanno delegato il proprio difensore al deposito del ricorso medesimo.
2. Ciò premesso i ricorsi sono inammissibili, perché presentati personalmente dagli imputati, mentre devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità da un difensore iscritto nell'albo speciale della Cassazione, ai sensi dell'art. 613, cod. proc. pen., così come riformulato dalla legge 23 giugno 2017 n. 103. AD-4' Va, infatti, ribadito che «Il ricorso per cassazione non può essere proposto 2 dalla parte personalmente ma, a seguito della modifica apportata all'art. 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, dev'essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, essendo irrilevante, per la natura personale dell'atto impugnatorio, sia l'autenticazione, ad opera di un legale, della sottoscrizione del ricorso, sia la sottoscrizione del difensore "per accettazione" del mandato difensivo e della delega al deposito dell'atto, la quale non attribuisce al difensore la titolarità dell'atto stesso», (Sez. 3 - , Sentenza n. 11126 del 25/01/2021, Marrazzo, Rv. 281475 - 01).
3. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila ciascuno, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30 marzo 2023 Il Consiglie