Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 29611/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeals by defendants personally are inadmissible and must be signed by a special bar member.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29611/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeals filed personally by the defendants inadmissible. The defendants argued for personal submission, but the court held that under Article 613 of the Code of Criminal Procedure, appeals must be signed by a lawyer enrolled in the Special Bar of the Court of Cassation. Consequently, the appeals were rejected, and the defendants were ordered to pay procedural costs and fines.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 613 cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: Cassation appeals cannot be filed personally by the accused and must be signed by a lawyer enrolled in the Special Bar of the Court of Cassation, otherwise they are inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
cassation appeal special bar enrollment inadmissible appeal personal filing code criminal procedure requisito della firma autografa atto privo di sottoscrizione firma individuale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 613 cod. proc. pen.
AD-4' Va, infatti, ribadito che «Il ricorso per cassazione non può essere proposto 2 dalla parte personalmente ma, a seguito della modifica apportata all'art. 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n.
Art. 616 cod. proc. pen.
Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione segue, ai sensi dell'art. 616 cod.
Law 23 June 2017 n. 103
art. 444 cod.proc.pen
del Tribunale di Torre Annunziata, pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod.proc.pen.; con i rispettivi ricorsi hanno delegato il proprio difensore al deposito del ricorso medesimo.
art. 613 cod. proc. pen
AD-4' Va, infatti, ribadito che «Il ricorso per cassazione non può essere proposto 2 dalla parte personalmente ma, a seguito della modifica apportata all'art. 613 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione segue, ai sensi dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 3, Sentenza n. 11126 del 25/01/2021, Marrazzo
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PATRONE LOREDANA nata il 17/04/1972 a NAPOLI GUARRACINO CIRO nato il 17/08/1992 a POMPEI avverso la sentenza del 16/11/2022 del GIP del TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO; all'esito della trattazione con procedura de plano.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Patrone Loredana e Guarracino Ciro, con separati ricorsi, ricorrono personalmente avverso la sentenza in data 16/11/2022 del G.u.p. del Tribunale di Torre Annunziata, pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod.proc.pen.; con i rispettivi ricorsi hanno delegato il proprio difensore al deposito del ricorso medesimo.

2. Ciò premesso i ricorsi sono inammissibili, perché presentati personalmente dagli imputati, mentre devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità da un difensore iscritto nell'albo speciale della Cassazione, ai sensi dell'art. 613, cod. proc. pen., così come riformulato dalla legge 23 giugno 2017 n. 103. AD-4' Va, infatti, ribadito che «Il ricorso per cassazione non può essere proposto 2 dalla parte personalmente ma, a seguito della modifica apportata all'art. 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, dev'essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, essendo irrilevante, per la natura personale dell'atto impugnatorio, sia l'autenticazione, ad opera di un legale, della sottoscrizione del ricorso, sia la sottoscrizione del difensore "per accettazione" del mandato difensivo e della delega al deposito dell'atto, la quale non attribuisce al difensore la titolarità dell'atto stesso», (Sez. 3 - , Sentenza n. 11126 del 25/01/2021, Marrazzo, Rv. 281475 - 01).

3. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila ciascuno, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30 marzo 2023 Il Consiglie