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Ordinanza — n. 29569/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 29569/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29569/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il Tribunale di Teramo con sentenza del 7/12/2022 applicava a Levakovic Daniel, Levakovic Christian, Levakovic Jhonni e Levakovic Davide - su richiesta dei difensori muniti di procura speciale e con il consenso del pubblico ministero - rispettivamente la pena di anni due di reclusione ed euro milleduecento di multa e la pena di anni due mesi due di reclusione ed euro novecento di multa per i reati loro ascritti, a titolo di continuazione con quello giudicato con sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno in data 7/2/2022, irrevocabile il 14/7/2022.

Regesto Legislator

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art. 129 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 29569/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Tutti gli imputati, a mezzo dei rispettivi difensori, hanno interposto ricorso per cassazione, affidandolo ad un unico motivo, con cui deducono la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. E), cod. proc. pen. in relazione all'art. 129 cod. proc. pen., ritenendo carente la motivazione in relazione all'applicazione della pena.

Parole chiave

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sanzioni penali pene condizionali riduzione della pena remissione della pena commisurazione della pena per traffico di stupefacenti commisurazione della pena

Disposizioni normative citate

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art. 129 cod. proc. pen
in relazione all'art. 129 cod. proc. pen., ritenendo carente la motivazione in relazione all'applicazione della pena.
art. 616 cod. proc. pen
All'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: LEVAKOVIC 31-10NNI nato a GIULIANOVA il 25/04/1988 LEVAKOVIC CHRISTIAN nato a GIULIANOVA il 05/10/1990 LEVAKOVIC DAVIDE nato a GIULIANOVA il 01/01/1995 LEVAKOVIC DANIEL nato a GIULIANOVA il 10/07/1992 avverso la sentenza del 07/12/2022 del TRIBUNALE di TERAMOudita la relazione svolta dal Consigliere DONATO D'AURIA; ricorso trattato con procedura de plano

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Teramo con sentenza del 7/12/2022 applicava a Levakovic Daniel, Levakovic Christian, Levakovic Jhonni e Levakovic Davide - su richiesta dei difensori muniti di procura speciale e con il consenso del pubblico ministero - rispettivamente la pena di anni due di reclusione ed euro milleduecento di multa e la pena di anni due mesi due di reclusione ed euro novecento di multa per i reati loro ascritti, a titolo di continuazione con quello giudicato con sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno in data 7/2/2022, irrevocabile il 14/7/2022.

2. Tutti gli imputati, a mezzo dei rispettivi difensori, hanno interposto ricorso per cassazione, affidandolo ad un unico motivo, con cui deducono la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. E), cod. proc. pen. in relazione all'art. 129 cod. proc. pen., ritenendo carente la motivazione in relazione all'applicazione della pena.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi sono inammissibili. 1.1 Ed invero, sono articolati su censure non consentite in questa sede alla luce di quanto espressamente disposto dall'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen., a mente del quale il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto ed all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

In particolare, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate, tra cui non rientrano quella denunciata con il presente ricorso (Sezione Feriale, n. 28742 del 25/8/2020, Messnaoui, Rv. 279761 - 01;

Sezione 6, n. 1032 del 7/11/2019, Pierri, Rv. 278337 - 01).

2. All'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila ciascuno, così equitativamente fissata. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il giorno 15 giu