Cassation appeal dismissed for inadmissibility as grounds concern lack of motivation, not specific legal violations allowed by new law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible without formalities, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued the lower court failed to evaluate conditions for acquittal under Article 129 of the Criminal Procedure Code. The Court held that the new law restricts appeals to specific legal violations, excluding mere defects in judicial motivation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 606, cod. proc. pen.: Appeals are limited to specific legal violations such as erroneous qualification or penalty illegality, excluding general defects in judicial motivation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Biad Ahmed nato in Marocco il 10/4/1994 avverso la sentenza del Tribunale di Brescia in data 1/2/2023; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Lucia Aielli
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza in data 20/10/2022 il Tribunale di Brescia, applicava nei confronti di Biad Ahmed ex art. 444 c.p.p., per i reati ascrittigli, riconosciuta la continuazione, la pena di anni uno, mesi dieci di reclusione ed euro 460 di multa. Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione l'imputato deducendo il vizio di motivazione per l'omessa valutazione da parte del giudice, delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., con censure che non rientrano fra i casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. introdotto dall'art. 1, co.50, della L.n.103/2017, in vigore dal 3 agosto 2017.
La nuova previsione di legge, in deroga ai casi di ricorso regolati dalla disciplina generale di cui all'art. 606 cod. proc. pen., delimita l'impugnazione riducendola ai soli casi tassativamente indicati che attengono ad ipotesi specifiche di violazione di legge, ammettendo il controllo di legalità solo quando siano state violate le disposizioni che riguardano l'espressione della volontà dell'imputato, il difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, l'erronea qualificazione giuridica del fatto, l'illegalità della pena o della misura di sicurezza.
Il riferimento ai predetti aspetti della decisione è rivolto chiaramente alla violazione della legge, e non anche alla carente motivazione della decisione con riguardo ai predetti punti della decisione. L'inammissibilità del ricorso va, pertanto, dichiarata senza formalità di rito e con trattazione camerale non partecipata, con ordinanza ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.
2. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ex art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma di euro tremila a favore della cassa delle ammende, che si ritiene equa considerando che il ricorso è stato esperito per ragioni non più consentite dalla legge.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle Cassa delle ammende. Così deciso in Roma , 26/5/2023 Il consigliere relatore Il p