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Ordinanza — n. 29552/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 29552/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29552/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Dinoshi Gerjan, nato in Albania il 22/03/1986, 2) Manjani Mariglen, nato in Albania 1'11/01/1994, avverso la sentenza del 24/01/2023 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Genova; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere Giuseppe Sgadari;

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 29552/2023 — snpen · Corte di Cassazione: ED IN DIRITTO 1.Con la sentenza in epigrafe, Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Genova, ha applicato ai ricorrenti, ex art. 444 cod. proc. pen., la pena concordata tra le parti in relazione ai reati di ricettazione ed altro.

Parole chiave

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mancata prova di parzialità accertamento insufficiente dei fatti gravi addebiti penali censura formulata in modo carente indigenza processuale non provata denuncia mendace

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
ED IN DIRITTO 1.Con la sentenza in epigrafe, Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Genova, ha applicato ai ricorrenti, ex art. 444 cod. proc. pen., la pena concordata tra le parti in relazione ai reati di ricettazione ed altro.
art. 129 cod. proc. pen
Ricorrono per cassazione gli imputati, a mezzo del loro comune difensore e con distinti atti dal contenuto identico, dolendosi della mancata considerazione da parte del giudice della esistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen..
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA Sui ricorsi proposti da:

1) Dinoshi Gerjan, nato in Albania il 22/03/1986, 2) Manjani Mariglen, nato in Albania 1'11/01/1994, avverso la sentenza del 24/01/2023 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Genova; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere Giuseppe Sgadari;

RITENUTO IN FATTO

ED IN DIRITTO 1.Con la sentenza in epigrafe, Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Genova, ha applicato ai ricorrenti, ex art. 444 cod. proc. pen., la pena concordata tra le parti in relazione ai reati di ricettazione ed altro.

2. Ricorrono per cassazione gli imputati, a mezzo del loro comune difensore e con distinti atti dal contenuto identico, dolendosi della mancata considerazione da parte del giudice della esistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.. Ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 50 della legge n. 103 del 23 giugno 2017, precedente alla richiesta di applicazione della pena, il Pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena e della misura di sicurezza.

Ne consegue che sono inammissibili ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen., in quanto non consentiti dalla legge, i motivi di ricorso che, come quelli in esame, attengono alla supposta esistenza di cause di proscioglimento. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa degli stessi ricorrenti nella determinazione della causa di inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 11.05.2023. Il Consigliere estensore Il Presidente Giuseppe Sgadari Sergio "Paola Depositato in Cerca* H-123 ILFUNZIO