Cassation appeal dismissed as inadmissible due to lack of standing after legislative reform on legal representation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant, a defendant, lacked standing to file the petition personally. The Tribunal of Perugia had previously rejected a request for review of a preliminary investigation order, but the appellant attempted to challenge this directly. The court ruled that the 2017 legislative reform removed the defendant's personal right to initiate such appeals, transferring that right exclusively to their legal representative.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 613 cod. proc. pen.; The right to file a cassation appeal against a preliminary investigation order in the interest of the accused is no longer exercisable personally by the defendant following the 2017 reform, requiring intervention by a qualified legal representative.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
to la seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da: Natale Giuseppe, nato a Casal di Principe il 12/05/1965, avverso l'ordinanza del 24/01/2023 del Tribunale di Perugia; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere Giuseppe Sgadari;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale di Perugia, in sede cautelare, ha rigettato la richiesta di riesame avanzata dal ricorrente avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Terni emessa il 16 gennaio 2023.
2. Ricorre per cassazione Giuseppe Natale, nel suo stesso interesse. Il ricorso è inammissibile perché proposto personalmente dall'imputato, soggetto non più legittimato dopo la modifica dell'art. 613 cod. proc. pen. per effetto della Legge 23 giugno 2017 n. 103, intervenuta prima della presentazione del ricorso. in/ Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 11.05.2023. Il Consigliere estensore Il Presidente Giuseppe Sgadari Serg Pa