Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 29544/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible because the defendant personally signed it instead of a registered defense attorney.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29544/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because Samti Aymen personally signed the document rather than having it signed by a registered defense attorney. The appellant argued for personal submission, but the court emphasized that under the reformed Criminal Procedure Code, such appeals must be executed by qualified lawyers to ensure proper representation. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 613, cod. proc. pen.; Art. 616, cod. proc. pen.: A cassation appeal must be signed by a defense attorney registered in the special roll; personal submission by the defendant renders the appeal inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
cassation appeal admissibility personal submission invalidity defense attorney registration criminal procedure code special roll requirement difetto di sottoscrizione diritto di ottenere una decisione ammissione all'avvocatura

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 613, cod. proc. pen.
Ciò premesso il ricorso è inammissibile, perché presentato personalmente dall'imputato, mentre esso deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità da difensori iscritti nell'albo speciale della Cassazione, ai sensi dell'art. 613, cod. proc. pen., così come riformulato dalla legge 23 giugno 2017 n.
Art. 616, cod. proc. pen.
Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso, ai sensi dell'art. 616 cod.
Law 23 June 2017 n. 103
art. 599- bis cod.proc.pen
Samti Aymen ricorre personalmente avverso la sentenza del 06/10/2022 della Corte di appello di Napoli che ha applicato la pena indicata dalle parti, così come da loro determinata con l'accordo raggiunto ai sensi dell'art. 599- bis cod.proc.pen.
art. 613 cod. proc. pen
Va, infatti, ribadito che «Il ricorso per cassazione non può essere proposto dalla parte personalmente ma, a seguito della modifica apportata all'art. 613 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso, ai sensi dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 3, Sentenza n. 11126 del 25/01/2021, Marrazzo
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da: SAMTY AYMEN nato il 01/09/1985 in TUNISIA avverso la sentenza del 06/10/2022 della CORTE DI APPELLO DI NAPOLIudita la relazione la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO a seguito di procedura de plano

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Samti Aymen ricorre personalmente avverso la sentenza del 06/10/2022 della Corte di appello di Napoli che ha applicato la pena indicata dalle parti, così come da loro determinata con l'accordo raggiunto ai sensi dell'art. 599- bis cod.proc.pen.

2. Ciò premesso il ricorso è inammissibile, perché presentato personalmente dall'imputato, mentre esso deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità da difensori iscritti nell'albo speciale della Cassazione, ai sensi dell'art. 613, cod. proc. pen., così come riformulato dalla legge 23 giugno 2017 n. 103. Va, infatti, ribadito che «Il ricorso per cassazione non può essere proposto dalla parte personalmente ma, a seguito della modifica apportata all'art. 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, dev'essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, essendo irrilevante, per la natura personale dell'atto impugnatorio, sia l'autenticazione, ad opera di un legale, della sottoscrizione del ricorso, sia la sottoscrizione del difensore "per accettazione" del mandato difensivo e della delega al deposito dell'atto, la quale non attribuisce al difensore la titolarità dell'atto 2 stesso», (Sez. 3 - , Sentenza n. 11126 del 25/01/2021, Marrazzo, Rv. 281475 - 01).

3. Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna II ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 febbraio 2023 Il Consigliere estensore Il Presi