Cassation court dismisses appeal regarding conditional suspension of fine due to prior benefit usage.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Procuratore Generale appealed a first-instance judgment granting a conditional suspension of a fine to the defendant, Volpi Elia. The prosecution argued this violated statutory limits on suspending pecuniary penalties when the defendant had previously benefited from such measures. The court declared the appeal inadmissible, ruling that the issue concerns the execution of the penalty rather than its legality.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 163, comma 1, cod. pen.; Art. 448, comma 2 bis, c.p.p.: In plea-bargaining proceedings, a cassation appeal challenging the conditional suspension of a fine is inadmissible if the defendant has already used the benefit more than once, as this defect relates to execution, not the penalty's computation.
Parole chiave
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE presso la CORTE DI APPELLO DI BRESCIAnel procedimento a carico di VOLPI ELIA nato il 23/11/1990 a BRENO avverso la sentenza in data 01/07/2022 del G.I.P. del TRIBUNALE DI BRE- SCIA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO; letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona dell'Avvocato Generale PASQUALE FIMIANI, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Procuratore generale presso la Corte di appello di Brescia impugna la sentenza in data 01/07/2022 del G.i.p. del Tribunale di Brescia, pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod.proc.pen. nei confronti di Volpi Elia. Deduce: 1.1. "Illegalità della pena ex art. 448 co. 2 bis c.p.p., in relazione alla concessione all'imputato Elia VOLPI della sospensione condizionale della pena pecuniaria, in violazione dei limiti posti dall'art. 163 co. 1 c.p.".Il Pubblico ministero ricorrente premette che la pena applicata su richiesta delle parti è pari ad anni due di reclusione ed euro 750,00 di multa; che il giudice ha concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena.
Sulla base di tale premessa eccepisce che il giudice non ha tenuto conto dei limiti previsti dall'art. 163, comma primo, cod.pen., in quanto «ai sensi dell'ultimo capoverso della predetta disposizione, avrebbe dovuto essere ordinata la sospensione della sola pena detentiva c=p3arnniatIa, non anche della pena pecuniaria». Da ciò deduce l'illegalità della pena. CONSIDERATO IN FATTO 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1. Va data continuità al seguente principio di diritto: In tema di patteggiamento, è inammissibile il ricorso per cassazione che denunci la concessione del beneficio della sospensione condizionale in presenza di cause ostative (nella specie, per averne l'imputato già fruito più di una volta), trattandosi di vizio che esula dalla nozione di pena illegale, in quanto non incide sul procedimento di computo della stessa, bensì sulla sua esecuzione. (In motivazione la Corte ha precisato che l'inammissibilità non determina alcun vuoto di tutela, giacché il pubblico ministero, divenuta irrevocabile la sentenza, potrà adire il giudice dell'esecuzione al fine di ottenere la revoca del beneficio ex art. 168, comma terzo, cod. pen.). (Sez. 6, Sentenza n. 29950 del 23/06/2022, Sotgiu, Rv. 283723 - 01).
2. Segue l'inammissibilità del ricorso.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.