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Sentenza — n. 29541/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 29541/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 29541/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Di Tinco Nicola e Di Tinco Emanuele, per il tramite del comune difensore e con ricorsi congiunti, impugnano l'ordinanza in data 26/07/2022 della Corte di appello di Potenza, che ha dichiarato l'inammissibilità della domanda di revisione della sentenza del Tribunale di Taranto in data 07/06/2021, che li aveva condannati per il reato di estorsione. Deducono: 1.1. Violazione di norma processuale in relazione agli artt. 631 e 634 cod.proc.pen.. Il primo motivo di impugnazione si sviluppa lungo due direzioni:1.1.1. In primo luogo, i ricorrenti sostengono che -diversamente da quanto ritenuto dalla Corte di appello- le interviste difensive raccolte ai sensi dell'art. 391- bis cod.proc.pen. hanno la capacità di destrutturare il costrutto argomentativo su cui si fonda l'affermazione di responsabilità a carico di Di Tinco Nicola e di Di Tinco Emanuele. 1.1.2.

Regesto Legislator

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art. 391- bis cod.proc.pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 29541/2023 — snpen · Corte di Cassazione: In secondo luogo, i ricorrenti osservano che «diversamente da quanto ritenuto dalla Corte, la delibazione sulla ammissibilità della richiesta di revisione implicherebbe solo una sommaria delibazione dell'astratta idoneità dei nuovi elementi di prova ad incidere in senso favorevole ai condannati e che l'inammissibilità può essere dichiarata de plano solo se manifesta», mentre la Corte di appello ha «operato una non consentita valutazione concreta di merito e non solo una delibazione astratta e preliminare delle nuove prove». I ricorrenti sostengono, infine, che le interviste difensive raccolte ai sensi dell'art. 391-bis cod.proc.pen. hanno i requisiti costitutivi della prova nuova così come richiesti dall'art. 630, comma 1, lett. c), cod.proc.pen. 1.2.

Parole chiave

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tentata estorsione corruzione nell'esecuzione forzata istruzione penale per appropriazione indebita permesso di promuovere un procedimento penale abbandono del procedimento per truffa atti impugnabili

Disposizioni normative citate

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art. 391- bis cod.proc.pen
In primo luogo, i ricorrenti sostengono che -diversamente da quanto ritenuto dalla Corte di appello- le interviste difensive raccolte ai sensi dell'art. 391- bis cod.proc.pen.
art. 616 cod. proc. pen
Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione segue, ai sensi dell'art. 616 cod.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DI TINCO NICOLA nato il 18/08/1963 a GINOSA DI TINCO EMANUELE nato il 19/09/1984 a CASTELLANETA avverso l'ordinanza in data 26/07/2022 della CORTE DI APPELLO DI PO- TENZA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO; letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale lucia LUCIA ODELLO, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Di Tinco Nicola e Di Tinco Emanuele, per il tramite del comune difensore e con ricorsi congiunti, impugnano l'ordinanza in data 26/07/2022 della Corte di appello di Potenza, che ha dichiarato l'inammissibilità della domanda di revisione della sentenza del Tribunale di Taranto in data 07/06/2021, che li aveva condannati per il reato di estorsione. Deducono: 1.1. Violazione di norma processuale in relazione agli artt. 631 e 634 cod.proc.pen.. Il primo motivo di impugnazione si sviluppa lungo due direzioni:1.1.1. In primo luogo, i ricorrenti sostengono che -diversamente da quanto ritenuto dalla Corte di appello- le interviste difensive raccolte ai sensi dell'art. 391- bis cod.proc.pen. hanno la capacità di destrutturare il costrutto argomentativo su cui si fonda l'affermazione di responsabilità a carico di Di Tinco Nicola e di Di Tinco Emanuele. 1.1.2.

In secondo luogo, i ricorrenti osservano che «diversamente da quanto ritenuto dalla Corte, la delibazione sulla ammissibilità della richiesta di revisione implicherebbe solo una sommaria delibazione dell'astratta idoneità dei nuovi elementi di prova ad incidere in senso favorevole ai condannati e che l'inammissibilità può essere dichiarata de plano solo se manifesta», mentre la Corte di appello ha «operato una non consentita valutazione concreta di merito e non solo una delibazione astratta e preliminare delle nuove prove». I ricorrenti sostengono, infine, che le interviste difensive raccolte ai sensi dell'art. 391-bis cod.proc.pen. hanno i requisiti costitutivi della prova nuova così come richiesti dall'art. 630, comma 1, lett. c), cod.proc.pen. 1.2.

Mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Il secondo motivo d'impugnazione sviluppa ulteriormente il tema della capacità delle dichiarazioni raccolte ai sensi dell'art. 391-bis cod.proc.pen. a superare l'affermazione di responsabilità e a tal proposito si lamenta il vizio di motivazione indicato nel titolo. CONSIDERATO IN FATTO 1. I ricorsi sono inammissibili. Va preliminarmente ricordato che «ai fini della proposizione del ricorso per cassazione nei confronti della dichiarazione di inammissibilità dell'istanza di revisione di un precedente giudicato, è condizione di legittimazione che il difensore sia munito di procura speciale. (In motivazione la Corte di cassazione ha rilevato che, in forza dell'art. 571, comma 3, cod. proc. pen., la legittimazione ad impugnare i provvedimenti giurisdizionali compete al difensore dell'imputato e non anche, come nel caso della revisione, al difensore di colui che è già stato condannato)», (Sez. 3, Sentenza n. 18016 del 08/01/2019, Eduardo Morejon, Rv. 276080 - 01).

Nel caso in esame non risulta che il difensore sia munito di procura speciale, così che risulta sfornito di legittimazione a impugnare. Da qui l'inammissibilità del ricorso.

2. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila ciascuno, così equitativamente fissata in ragione della causa dell'inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cass