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Sentenza — n. 29536/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 29536/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 29536/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Cagliari, in esito a giudizio abbreviato, ha confermato la sentenza del Tribunale di Cagliari, emessa il 14 dicembre 2018, che aveva condannato il ricorrente alle pene di giustizia in relazione ai reati di furto aggravato di utensili da lavoro e ricettazione.

Regesto Legislator

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art. 69 cod.pen; Sentenza — n. 29536/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Cagliari, in esito a giudizio abbreviato, ha confermato la sentenza del Tribunale di Cagliari, emessa il 14 dicembre 2018, che aveva condannato il ricorrente alle pene di giustizia in relazione ai reati di furto aggravato di utensili da lavoro e ricettazione.

Parole chiave

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recidiva nell'infrazione restituzione dell'assistenza sociale ricettazione risarcimento alle vittime di reati importanza del successo d'integrazione pentito

Disposizioni normative citate

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art. 69 cod.pen
La Corte ha ritenuto infondato il motivo sostenendo che «le attenuanti ai sensi dell'art. 69 cod.pen.
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Testo completo

to la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: Pedone Mauro Mario, nato a Como il 27/10/1991, avverso la sentenza del 12/07/2022 della Corte di appello di Cagliari; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere Giuseppe Sgadari; lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale Ettore Pedicini, che ha chiesto l'annullamento con rinvio;

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Cagliari, in esito a giudizio abbreviato, ha confermato la sentenza del Tribunale di Cagliari, emessa il 14 dicembre 2018, che aveva condannato il ricorrente alle pene di giustizia in relazione ai reati di furto aggravato di utensili da lavoro e ricettazione.

2. Ricorre per cassazione l'imputato, deducendo, con unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione per avere la Corte escluso che la recidiva specifica fr), infraquinquennale potesse essere ritenuta subvalente rispetto alle riconosciute circostanze attenuanti generiche. Si dà atto che nell'interesse del ricorrente è stata depositata una memoria.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato. Il Tribunale aveva riconosciuto le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla recidiva, che risulta contestata come specifica ed infraquinquennale. Nell'atto di appello era stato chiesto che il giudizio di bilanciamento tra circostanze eterogenee fosse modificato nel senso di ritenere prevalenti le circostanze attenuanti generiche sulla recidiva. La Corte ha ritenuto infondato il motivo sostenendo che «le attenuanti ai sensi dell'art. 69 cod.pen. non possono prevalere sulla recidiva specifica i nfraqu inquen na le». Se ne deve dedurre che la sentenza, con tale scarna motivazione, ha fatto riferimento al divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti sulla recidiva di cui all'art. 69, quarto comma, cod.pen., norma che, però, richiamando soltanto l'art. 99, quarto comma, cod.pen., si applica alla recidiva reiterata e non a quella specifica infraquinquennale. Ne consegue l'integrazione di una violazione di legge e, al contempo, di un vizio motivazionale non superabile attraverso la lettura congiunta delle due conformi sentenze di merito.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente al giudizio di bilanciamento tra circostanze eterogenee, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Cagliari. Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 08.06.2023. Il Consigliere estensore Giuseppe Sgadari Depositato in Cancelieda 3ggí, z IL