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Sentenza — n. 29534/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 29534/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 29534/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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De Valeri Simone, nato a Roma il 26/03/1955, 2) Sahnoune Oussama, nato in Marocco il 24/03/1999, 3) Baldi Ornella, nata a Roma il 18/09/1975, avverso la sentenza del 15/09/2022 della Corte di appello di Roma; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione della causa svolta dal consigliere Giuseppe Sgadari; lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale Ettore Pedicini, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio;

Regesto Legislator

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art. 599-bis cod.pen, art. 599-bis cod. proc. pen; Sentenza — n. 29534/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Roma, in esito a giudizio abbreviato, parzialmente riformando la sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Roma, emessa il 12 ottobre 2021, ha applicato ai ricorrenti la pena concordata tra le parti ex art. 599-bis cod.pen. per i reati loro rispettivamente ascritti di lesioni personali, tentata estorsione ed altro.

Parole chiave

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pena sproporzionata compensazione della differenza disparità di trattamento risarcimento del danno alla persona caso di rigore personale individualizzazione della commisurazione penale

Disposizioni normative citate

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art. 599-bis cod.pen
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Roma, in esito a giudizio abbreviato, parzialmente riformando la sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Roma, emessa il 12 ottobre 2021, ha applicato ai ricorrenti la pena concordata tra le parti ex art. 599-bis cod.pen.
art. 599-bis cod. proc. pen
1.1 ricorrenti hanno concordato la pena ex art. 599-bis cod. proc. pen.
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Testo completo

to la seguente SENTENZA Sui ricorsi proposti da:

1) De Valeri Simone, nato a Roma il 26/03/1955, 2) Sahnoune Oussama, nato in Marocco il 24/03/1999, 3) Baldi Ornella, nata a Roma il 18/09/1975, avverso la sentenza del 15/09/2022 della Corte di appello di Roma; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione della causa svolta dal consigliere Giuseppe Sgadari; lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale Ettore Pedicini, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio;

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Roma, in esito a giudizio abbreviato, parzialmente riformando la sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Roma, emessa il 12 ottobre 2021, ha applicato ai ricorrenti la pena concordata tra le parti ex art. 599-bis cod.pen. per i reati loro rispettivamente ascritti di lesioni personali, tentata estorsione ed altro.

2. Ricorrono per cassazione gli imputati, con distinti atti. 2.1. Simone De Valeri deduce, con unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione per non avere la Corte escluso l'aggravante dei motivi abietti o futili contestata in relazione ai reati di lesioni personali di cui ai capi 2 e 7 della imputazione, in considerazione del fatto che tale aggravante è stata esclusa dalla Corte nei confronti del coimputato non ricorrente Palmeri Tony, con motivazione che si attaglierebbe alla posizione del ricorrente; 2.2. Sahnoune Oussama deduce, con unico motivo, vizio della motivazione quanto alla mancata esclusione dell'aggravante dei motivi abbietti o futili in relazione ai capi 2 e 7 della imputazione. 2.3. Ornella Baldi deduce, con unico motivo, vizio della motivazione per avere la Corte operato la riduzione di pena per il tentativo di estorsione nella misura della metà anziché nella massima estensione, pur avendo precisato di voler adottare tale ultima diminuzione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.1 ricorrenti hanno concordato la pena ex art. 599-bis cod. proc. pen. e la Corte di appello ha statuito in conformità a quanto richiesto. Ciò ribadito, i ricorsi sono inammissibili perché proposti per motivi non consentiti o comunque manifestamente infondati. 2.De Valeri Simone e Sahnoune Oussanna deducono un comune motivo inerente ad una censura non dedotta neanche con l'atto di appello. Quanto alla possibilità di estendere l'esclusione dell'aggravante dei motivi abietti o futili anche ai ricorrenti, i ricorsi sono generici, non mettendo in luce le ragioni per le quali la posizione dei ricorrenti dovrebbe essere assimilata a quella del ricorrente Palmeri rispetto alla quale la Corte ha escluso tale circostanza aggravante. 3.Baldi Ornella si duole della determinazione della pena da lei stessa richiesta e applicata dalla Corte, pretendendone una ulteriore diminuzione.

In tema di "patteggiamento in appello" ex art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 56, legge 23 giugno 2017, n. 103, è inammissibile il ricorso per cassazione proposto in relazione alla misura della pena concordata, atteso che il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato, salva l'ipotesi di illegalità della pena concordata (Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020, Coppola, Rv. 279504).Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa degli stessi ricorrenti nella determinazione della causa di inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 08.06.2023 Il Consigliere estensore I/-l Presidente Giuseppe Sgadari c /É'