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Sentenza — n. 29517/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court annuls appeal judgment for violating defense rights due to ignored oral hearing request.

Numero d'incarto Sentenza — n. 29517/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court of Cassation annulled the Court of Appeal's judgment without remittal, ordering a new appeal trial. The appellant argued that the defense lawyer's timely request for an oral hearing was ignored, and the court subsequently proceeded with a summary procedure despite the lawyer's absence due to a judicial recess. The court ruled that the defense lawyer's request was timely under the relevant legislation and that the court's failure to consider the recess request violated the lawyer's prerogatives and the defendant's right to effective assistance.

Regesto Legislator

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Art. 23-bis Legge 18 dicembre 2020 n. 176; Art. 178, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.: The court must evaluate a timely request for oral hearing and cannot proceed with summary proceedings if the defense lawyer is absent due to a judicial recess, as this violates the right to effective assistance.

Parole chiave

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oral hearing request summary procedure defense lawyer absence judicial recess nullity of judgment effective assistance Italian criminal procedure rinvio del dibattimento

Disposizioni normative citate

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Art. 23-bis Legge 18 dicembre 2020 n. 176
L'istanza era tempestiva rispetto alla previsione di cui all'art. 23-bis Legge 18 dicembre 2020 n. 176 ed avrebbe dovuto, pertanto, essere accolta.
Art. 178, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Ne consegue che sono state violate le prerogative difensive e, segnatamente, quelle relative alla corretta assistenza dell'imputato al processo, di cui all'art. 178, comma 1, lett.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 27958 del 20/01/2014, Zahid, Rv. 262252
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Testo completo

to la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: Ben Bour Taoufiq, nato in Marocco il 16/10/1971, avverso la sentenza del 28/06/2022 della Corte di appello di Genova; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere Giuseppe Sgadari; lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale Mariaemanuela Guerra, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Genova per la celebrazione del giudizio di appello;

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Genova ha confermato la sentenza del Tribunale di Savona emessa 1'11 novembre 2020 che aveva condannato il ricorrente alla pena di giustizia in relazione al reato di rapina.

2. Ricorre per cassazione l'imputato, deducendo, con unico motivo, violazione di legge per avere la Corte di appello celebrato l'udienza del 28 giugno 2022 con il rito camerale previsto dalla legislazione ennergenziale nonostante il difensore avesse tempestivamente depositato, in uno ad una richiesta di riunione del procedimento ad altro pendente nello stesso grado, anche istanza di trattazione orale, che sarebbe stata ignorata e che avrebbe reso legittima la richiesta di rinvio dell'udienza dovuta alla partecipazione del difensore all'astensione indetta dalle Camere Penali, anch'essa prontamente comunicata il giorno prima dell'udienza.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato. Risulta dagli atti, che la Corte ha potuto visionare stante la natura processuale della questione, che il difensore del ricorrente, in data 7 giugno 2022, aveva presentato - in uno ad una richiesta di riunione di procedimenti del cui mancato accoglimento non può dolersi (cfr., sul punto, Sez. 1, n. 27958 del 20/01/2014, Zahid, Rv. 262252) - una istanza di trattazione orale riferita all'udienza del 28 giugno 2022. L'istanza era tempestiva rispetto alla previsione di cui all'art. 23-bis Legge 18 dicembre 2020 n. 176 ed avrebbe dovuto, pertanto, essere accolta. Ne consegue che, dovendosi trattare il procedimento in forma orale, sarebbe stata da valutare anche l'istanza di rinvio dell'udienza per astensione del difensore indetta dalle Camere Penali, anch'essa comunicata ma ignorata dalla Corte. Ne consegue che sono state violate le prerogative difensive e, segnatamente, quelle relative alla corretta assistenza dell'imputato al processo, di cui all'art. 178, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen., il che determina la nullità della sentenza impugnata e la necessità che si celebri un nuovo giudizio di appello.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti ad altra sezione della Corte di appello di Genova per nuovo giudizio. Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 11.05.2023. Il Consigliere estensore Il Pres,Ldente Giuseppe Sgadari Sergp Paola 44A' Depositato In Cancel