Sentenza — n. 29517/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Genova ha confermato la sentenza del Tribunale di Savona emessa 1'11 novembre 2020 che aveva condannato il ricorrente alla pena di giustizia in relazione al reato di rapina. Ricorre per cassazione l'imputato, deducendo, con unico motivo, violazione di legge per avere la Corte di appello celebrato l'udienza del 28 giugno 2022 con il rito camerale previsto dalla legislazione ennergenziale nonostante il difensore avesse tempestivamente depositato, in uno ad una richiesta di riunione del procedimento ad altro pendente nello stesso grado, anche istanza di trattazione orale, che sarebbe stata ignorata e che avrebbe reso legittima la richiesta di rinvio dell'udienza dovuta alla partecipazione del difensore all'astensione indetta dalle Camere Penali, anch'essa prontamente comunicata il giorno prima dell'udienza.
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 29517/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Ricorre per cassazione l'imputato, deducendo, con unico motivo, violazione di legge per avere la Corte di appello celebrato l'udienza del 28 giugno 2022 con il rito camerale previsto dalla legislazione ennergenziale nonostante il difensore avesse tempestivamente depositato, in uno ad una richiesta di riunione del procedimento ad altro pendente nello stesso grado, anche istanza di trattazione orale, che sarebbe stata ignorata e che avrebbe reso legittima la richiesta di rinvio dell'udienza dovuta alla partecipazione del difensore all'astensione indetta dalle Camere Penali, anch'essa prontamente comunicata il giorno prima dell'udienza.
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to la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: Ben Bour Taoufiq, nato in Marocco il 16/10/1971, avverso la sentenza del 28/06/2022 della Corte di appello di Genova; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere Giuseppe Sgadari; lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale Mariaemanuela Guerra, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Genova per la celebrazione del giudizio di appello;
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Genova ha confermato la sentenza del Tribunale di Savona emessa 1'11 novembre 2020 che aveva condannato il ricorrente alla pena di giustizia in relazione al reato di rapina.
2. Ricorre per cassazione l'imputato, deducendo, con unico motivo, violazione di legge per avere la Corte di appello celebrato l'udienza del 28 giugno 2022 con il rito camerale previsto dalla legislazione ennergenziale nonostante il difensore avesse tempestivamente depositato, in uno ad una richiesta di riunione del procedimento ad altro pendente nello stesso grado, anche istanza di trattazione orale, che sarebbe stata ignorata e che avrebbe reso legittima la richiesta di rinvio dell'udienza dovuta alla partecipazione del difensore all'astensione indetta dalle Camere Penali, anch'essa prontamente comunicata il giorno prima dell'udienza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato. Risulta dagli atti, che la Corte ha potuto visionare stante la natura processuale della questione, che il difensore del ricorrente, in data 7 giugno 2022, aveva presentato - in uno ad una richiesta di riunione di procedimenti del cui mancato accoglimento non può dolersi (cfr., sul punto, Sez. 1, n. 27958 del 20/01/2014, Zahid, Rv. 262252) - una istanza di trattazione orale riferita all'udienza del 28 giugno 2022. L'istanza era tempestiva rispetto alla previsione di cui all'art. 23-bis Legge 18 dicembre 2020 n. 176 ed avrebbe dovuto, pertanto, essere accolta. Ne consegue che, dovendosi trattare il procedimento in forma orale, sarebbe stata da valutare anche l'istanza di rinvio dell'udienza per astensione del difensore indetta dalle Camere Penali, anch'essa comunicata ma ignorata dalla Corte. Ne consegue che sono state violate le prerogative difensive e, segnatamente, quelle relative alla corretta assistenza dell'imputato al processo, di cui all'art. 178, comma 1, lett.
c) cod. proc. pen., il che determina la nullità della sentenza impugnata e la necessità che si celebri un nuovo giudizio di appello.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti ad altra sezione della Corte di appello di Genova per nuovo giudizio. Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 11.05.2023. Il Consigliere estensore Il Pres,Ldente Giuseppe Sgadari Sergp Paola 44A' Depositato In Cancel