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Sentenza — n. 29515/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court annuls appeal judgment for insufficient reasoning on defendant's guilt regarding stolen engine substitution.

Numero d'incarto Sentenza — n. 29515/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court annulled the Bologna Court of Appeal's judgment, which had upheld a conviction for money laundering related to a stolen engine. The appellant argued the lower court failed to adequately address his defense regarding the illicit origin of the engine and his awareness of the substitution. The court found the reasoning incoherent due to factual confusion between different theft incidents and a lack of objective verification regarding the appellant's knowledge.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 595 c.p.: When a judgment fails to provide a coherent and exhaustive response to specific defense objections regarding the illicit origin of an object and the defendant's subjective awareness, it must be annulled for remittal to allow for a new factual assessment.

Parole chiave

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insufficient reasoning cassation money laundering conviction stolen engine substitution factual confusion annulment subjective awareness requirement incidente motociclistico stato difettoso del veicolo confisca del veicolo a motore

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 595 c.p.
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Testo completo

to la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: Erokhin Ruslan, nato in Ucraina il 07/12/1994, avverso la sentenza del 16/12/2021 della Corte di appello di Bologna; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere Giuseppe Sgadari; lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale Mariaemanuela Guerra, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Bologna il 3 dicembre 2020 che aveva condannato il ricorrente alla pena di giustizia in relazione al reato di riciclaggio di un organo motore con matricola abrasa di provenienza delittuosa, montato su un ciclomotore Yamaha Tmax di sua proprietà in sostituzione di quello originale.

2. Ricorre per cassazione Erokhin Ruslan, deducendo, con unico motivo, vizio della motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità. La Corte non avrebbe fornito adeguata motivazione in ordine alle doglianze difensive contenute nell'atto di appello siccome volte a mettere in dubbio la provenienza illecita dell'organo motore (in assenza di idonei accertamenti) e la consapevolezza del ricorrente della operazione di sostituzione sul suo ciclomotore, potenzialmente attribuibile ad altri, posto che l'imputato, come emergerebbe dagli atti, aveva acquistato il ciclomotore di seconda mano. Il ricorso individua nella motivazione anche una confusione ricostruttiva nel riferimento alla tipologia del mezzo di provenienza illecita dal quale sarebbe stato asportato l'organo motore.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato. La Corte ha reso una motivazione poco coerente rispetto alle doglianze difensive. 1.Non viene data esauriente risposta rispetto alla censura relativa alla specifica individuazione della provenienza illecita dell'organo motore montato sul ciclomotore di proprietà del ricorrente, avendo la sentenza richiamato un evento di furto differente (in quanto denunciato da tale Bivona ed inerente a quattro motociclette di modello differente rispetto a quello del ricorrente) dal furto al quale aveva fatto riferimento il Tribunale (denunciato da tale Muredda), peraltro non attribuendovi sicura valenza ricostruttiva. Per di più, la Corte, evidentemente confondendo le risultanze fattuali, sembra aver adombrato una responsabilità del ricorrente per il furto in danno di Bivona, dal quale ha fatto discendere il possesso del motore collocato sul mezzo dell'imputato, che in tal modo dovrebbe rispondere del reato presupposto e non di quello contestatogli.

2. In ogni caso, non vi è alcuna plausibile risposta circa la consapevolezza in capo al ricorrente della provenienza delittuosa dell'organo motore rispetto all'assunto difensivo - che andava verificato oggettivamente e nelle tempistiche e in base agli accertamenti tecnici - secondo cui il veicolo fosse stato acquistato dall'imputato da terzi soggetti che potevano avere effettuato l'operazione di sostituzione incriminata. Per tali ragioni, si rende necessario un nuovo accertamento di merito volto a sgombrare il campo da confusioni ricostruttive e che si confronti adeguatamente con le doglianze contenute nell'atto di appello.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Bologna. Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 11.05.2023. Il Consigliere estensore Il Presidente Giuseppe Sgadari Sergio Paola Dep